Il lavoratore non può essere adibito a mansioni incompatibili con il suo stato di salute psichica e fisica.
Sei stato sottoposto alla visita medica aziendale di controllo. Il medico competente ha accertato la tua inidoneità alla mansione. Temi di perdere il lavoro e vuoi sapere quali passi devi compiere per tutelare i tuoi diritti. Molto spesso, lavoro e salute si pongono in antitesi. Oltre al grande tema dell’impatto che determinate fabbriche hanno sulla salute dei dipendenti e dei cittadini, nell’ambito dei singoli rapporti di lavoro accade spesso che le mansioni assegnate al dipendente non siano compatibili con il suo stato di salute.
Proprio per verificare, l’idoneità dei lavoratori alla mansione specifica il datore di lavoro deve organizzare il sistema di sorveglianza sanitaria tramite il medico competente. Cosa succede se, tuttavia, il giudizio del medico è di inidoneità alla mansione? Il lavoratore rischia il licenziamento? Cosa può fare per tutelarsi? Il giudizio del medico aziendale non è, in realtà, definitivo ed inoppugnabile. La legge prevede, infatti, che tale valutazione può essere oggetto di impugnazione innanzi ad una specifica commissione istituita presso l’Asl.
Indice
Cos’è la sorveglianza sanitaria?
Esiste un nesso molto stringente tra l’attività lavorativa e lo stato di salute del lavoratore. Per svolgere certe attività lavorative, infatti, presupposto essenziale è possedere una determinata condizione fisica.
Se hai una discopatia cronica, non potrai sicuramente svolgere mansioni che comportano il sollevamento di carichi e di pesi.
Per verificare l’idoneità dei lavoratori allo svolgimento delle mansioni specifiche loro assegnate, sulla base dei singoli contratti individuali di lavoro, la legge [1] prevede che il medico competente, nominato dal datore di lavoro, debba istituire ed organizzare il servizio di sorveglianza sanitaria.
In sostanza, sottoponendo il lavoratore a visite di controllo, il medico competente verifica se lo stato di salute dei dipendenti è compatibile con le mansioni assegnate.
Le visite di controllo vengono effettuate:
- prima dell’assunzione;
- durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, con periodicità solitamente annuale;
- in occasione del cambio delle mansioni assegnate al dipendente;
- in caso di cessazione del rapporto di lavoro, quando è previsto dalla legge;
- quando è richiesto dal lavoratore.
Visita medica di controllo: il giudizio del medico competente
Dopo aver sottoposto il lavoratore alla visita di controllo, il medico competente redige un giudizio circa l’idoneità allo svolgimento della mansione specifica.
Il giudizio può stabilire la:
- idoneità;
- idoneità con prescrizioni e/o limitazioni;
- inidoneità.
In particolare, il giudizio del medico competente può essere temporaneo o permanente, totale o parziale. Sarà il medico stesso a stabilire per quanto tempo vale l’accertamento medico effettuato.
Inidoneità alla mansione: quali conseguenze?
Nel caso di inidoneità temporanea alla mansione, il datore di lavoro, in base all’obbligo di protezione della salute del dipendente previsto dalla legge [2], deve sospendere precauzionalmente il rapporto di lavoro fino a quando il giudizio di inidoneità perdura.
Il richiamo in servizio può avvenire solo se, nelle more, il datore di lavoro reperisce un’altra collocazione lavorativa da assegnare al dipendente, questa volta compatibile con il suo stato di salute. Quando, invece, il giudizio è di inidoneità permanente alla mansione, al datore di lavoro non resta altro che verificare la possibilità di ricollocare il dipendente in ambito aziendale, assegnandogli un ruolo compatibile con il suo stato di salute.
Se tale verifica ha esito negativo il datore di lavoro può licenziare il dipendente per sopravvenuta inidoneità alla mansione.
Inidoneità alla mansione: come tutelarsi
La legge consente al lavoratore di fare ricorso contro il giudizio del medico competente aziendale circa la sua idoneità/inidoneità allo svolgimento della mansione specifica. Per presentare ricorso è necessario rivolgersi al Servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro istituito presso le Asl territoriali.
Il ricorso deve essere presentato dal lavoratore entro 30 giorni dal ricevimento del giudizio del medico competente. Anche il datore di lavoro, per il tramite del suo legale rappresentante, può proporre ricorso nel medesimo termine contro la decisione del medico competente.
La Commissione sottoporrà il lavoratore ad una nuova visita di controllo e, all’esito, confermerà o modificherà il giudizio del medico aziendale.
note
[1] Art. 41, D.lgs. 81/2008.
[2] Art. 2087 cod. civ.
[3] Art. 41, comma 9, D.lgs. 81/2008.