[1] Art. 2110 cod. civ.
[2] D. Lgs. 151/2015.
[3] Art. 2118 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 10272/2003.
Il lavoratore assente a causa del suo stato morboso può decidere di recedere dal rapporto di lavoro rassegnando le dimissioni volontarie.
Sei assente per malattia da molto tempo. Sai già che il tuo stato di salute non ti permetterà di rientrare in servizio. Hai, dunque, deciso di dimetterti dal posto di lavoro. Vuoi sapere se puoi recedere dal rapporto di lavoro durante l’assenza per malattia.
La legge prevede una serie di diritti e di tutele per il lavoratore che non può svolgere la prestazione lavorativa a causa dello stato di malattia. Essere assenti per malattia, comunque, comporta una serie di doveri e il lavoratore malato si pone una serie di quesiti.
Molti sono gli interrogativi che si pongono i lavoratori durante la malattia. Quanto tempo posso essere assente? Quali attività posso svolgere? Si possono dare le dimissioni durante la malattia? Come vedremo, il lavoratore può sempre decidere, anche se è assente per malattia, di rassegnare le dimissioni volontarie dal rapporto di lavoro. Tuttavia, l’assenza determinata dallo stato morboso può incidere sul preavviso di dimissioni.
Indice
La malattia del dipendente è un’alterazione dello stato di salute psicofisico del lavoratore che non gli permette, temporaneamente, di svolgere la prestazione di lavoro. Stante l’impossibilità oggettiva di lavorare, durante la malattia, il rapporto di lavoro resta sospeso con reciproca dispensa dalle relative obbligazioni.
Il lavoratore avrà diritto a conservare il posto di lavoro per tutta la durata dell’assenza certificata dal medico, fino a un periodo di tempo massimo detto periodo di comporto, la cui durata è definita dai contratti collettivi di lavoro [1]. Quando il periodo di comporto termina il lavoratore può essere licenziato per superamento del periodo di comporto. Per evitare questo, molti Ccnl prevedono che, prima dello spirare del periodo di comporto, il lavoratore possa chiedere un periodo di aspettativa non retribuita per malattia.
L’assenza per malattia non determina la cessazione del rapporto di lavoro ma, unicamente, la sospensione del rapporto stesso. Ne deriva che il lavoratore, anche se è assente per malattia, può rassegnare le dimissioni volontarie se non ha più intenzione di portare avanti il rapporto di lavoro.
Per dimettersi dal rapporto di lavoro, il lavoratore dovrà seguire la procedura telematica di dimissioni prevista a partire dal 2016 [2]. Inoltre, il lavoratore dimissionario è tenuto a rispettare il preavviso di dimissioni previsto dal Contratto collettivo di lavoro [3].
È bene, tuttavia, chiarire che quanto sinora detto vale solo se il rapporto di lavoro è a tempo indeterminato. Infatti, se il lavoratore assente per malattia è stato assunto con un contratto a tempo determinato, egli non può dimettersi dal rapporto di lavoro prima dello spirare del termine, salvo il caso delle dimissioni per giusta causa.
L’esercizio della facoltà di recesso dal rapporto di lavoro durante l’assenza per malattia può creare dei problemi con riferimento al periodo di preavviso di dimissioni. La Cassazione, infatti, ha sempre affermato [4] che l’assenza per malattia sospende il decorso del periodo di preavviso.
Il lavoratore in malattia, dunque, non potrà garantire al datore di lavoro un periodo di preavviso lavorato, posto che lo stato morboso sospende il preavviso. Ne consegue che il lavoratore dovrà versare al datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso, vale a dire, una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente durante il preavviso non prestato.
In alternativa, il dipendente può trovare un accordo con il datore di lavoro che potrebbe esonerarlo dal preavviso e rinunciare a trattenere la relativa indennità sostitutiva.
Infine, è bene chiarire che le dimissioni rassegnate durante l’assenza per malattia non possono essere automaticamente considerate dimissioni per giusta causa. Infatti, si ha giusta causa di dimissioni quando il datore di lavoro pone in essere un inadempimento talmente grave che non consente al lavoratore la prosecuzione, nemmeno momentanea, del rapporto di lavoro. Il lavoratore che si dimette mentre è assente per malattia non avrà, dunque, diritto alla Naspi (indennità di disoccupazione) che spetta solo in caso di dimissioni per giusta causa.
[1] Art. 2110 cod. civ.
[2] D. Lgs. 151/2015.
[3] Art. 2118 cod. civ.
[4] Cass. sent. n. 10272/2003.