Come funziona il diritto di prelazione pattizio per una vendita?


Mi è stato riconosciuto, in un atto di divisione, un diritto di prelazione sulla futura vendita dei beni divisi. Ho ricevuto l’offerta per esercitare la prelazione. Come devo comportarmi?
Nell’atto di divisione viene chiaramente stabilito che, ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione a lei spettante (in virtù del medesimo atto di divisione), la comunicazione che il condividente che vuol vendere a terzi la propria proprietà le deve inviare deve contenere:
- le generalità del cessionario
- e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento di quanto oggetto del trasferimento.
Sempre l’atto di divisione aggiunge che i destinatari di tale comunicazione (cioè della comunicazione contenente i dati sopra indicati) devono esercitare il diritto di prelazione facendo pervenire all’offerente la dichiarazione non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dell’offerta di prelazione.
Tutto ciò premesso, leggendo la comunicazione che le è stata inviata è evidente constatare che essa non corrisponde ai requisiti stabiliti nell’atto di divisione.
Difatti nella comunicazione che lei ha ricevuto innanzitutto mancano le generalità del cessionario, mentre il prezzo è solo quello stimato da un soggetto estraneo alla possibile vendita (sono del tutto assenti, ovviamente, anche le modalità di pagamento).
Pertanto nella comunicazione da lei ricevuta risultano assenti gli elementi indispensabili (generalità del cessionario, prezzo di vendita e modalità di pagamento) affinché la comunicazione stessa si possa considerare valida ed efficace ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione.
A questo punto lei, volendo, potrebbe rispondere a questa comunicazione contestandone la validità e l’efficacia come offerta di prelazione ed avvertendo che, se poi ad essa seguisse comunque una vendita senza il preventivo invio di una valida ed efficace offerta di prelazione, lei valuterebbe ogni azione a tutela dei suoi diritti (ad esempio con un’azione di risarcimento dei danni).
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte