Superbonus 110%: per quali edifici?


L’agevolazione viene riconosciuta a seconda della tipologia dell’immobile e del beneficiario. Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i vari vincoli posti dalla legge per accedere al superbonus del 110% ci sono quelli legati alla tipologia degli edifici: ci sono delle regole che cambiano a seconda che si tratti di un immobile unifamiliare o di un condominio. Anzi, anche all’interno dello stesso condominio la maxi-detrazione potrebbe essere negata per tutte le unità che lo compongono, nel caso non siano abitative. Le possibilità sono tante e, quindi, vale la pena ripercorrere la normativa e vedere a chi spetta il superbonus 110%, per quali edifici è stato concepito ed in quali casi un immobile può rientrare nell’agevolazione o restarne fuori.
Giova ricordare che, in qualsiasi caso, per accedere al superbonus occorre realizzare almeno uno degli interventi trainanti destinati al miglioramento energetico del fabbricato e compiere un doppio salto di categoria nella lista delle classi energetiche (o di uno se non fosse possibile). Via, dunque, con la posa del cappotto termico o con la sostituzione dell’impianto di riscaldamento o, ancora, con i lavori antisismici che danno diritto alla detrazione del 110%. A questi interventi si possono legare altri denominati «trainati», com’è il caso dei pannelli fotovoltaici o delle colonnine di ricarica per le auto elettriche.
Altro punto fermo quando si pensa di avviare un cantiere e di beneficiare dei superbonus del 110%: è possibile recuperare tutti i soldi spesi tra il 1° luglio 2020 ed il 31 dicembre 2022 (per ora, di eventuali proroghe si parlerà un domani) attraverso la detrazione fiscale diretta nella dichiarazione dei redditi, con cinque rate annuali di pari importo, oppure optare per la cessione del credito d’imposta o per lo sconto in fattura.
Detto questo, il superbonus del 110% per quali edifici è attivo? Vediamo come sono classificati gli immobili e che cosa prevede la normativa per ciascuno di loro.
Indice
Superbonus: la destinazione d’uso dell’edificio
Parlando della tipologia degli immobili, il primo vincolo che pone la normativa per accedere al superbonus del 110% riguarda la destinazione d’uso dell’edificio. Il beneficio è riservato, in linea di massima, agli immobili ad uso abitativo ma con qualche eccezione.
Secondo le precisazioni dell’Agenzia delle Entrate in merito, possono avere il superbonus:
- l’abitazione monofamiliare;
- l’abitazione ubicata in un condominio con almeno un appartamento;
- gli uffici o i negozi che si trovino in un condominio in cui prevale la superficie degli alloggi;
- l’abitazione inserita in un edificio plurifamiliare, purché sia indipendente dalle altre (impianti ed accesso autonomi);
- l’abitazione inserita in un edificio plurifamiliare non indipendente dalle altre per i lavori che interessano almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio che consentono il salto di due classi energetiche.
Non possono avere il superbonus:
- il condominio con sole unità immobiliari non abitative;
- uffici e negozi che si trovino in un condominio in cui prevale la superficie delle unità non abitative;
- l’edificio con più unità abitative di proprietà di una sola persona (non viene considerato «condominio» da un punto di vista civilistico);
- l’immobile non residenziale;
- l’abitazione censita nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (in quest’ultimo caso, che riguarda castelli o palazzi eminenti, ad eccezione di quelli aperte al pubblico);
- l’immobile privo di impianto di riscaldamento (il superbonus riconosce l’agevolazione sulla sostituzione del vecchio impianto, non sull’installazione di uno nuovo in un edificio in cui non c’era).
Superbonus: la tipologia del beneficiario
È importante, oltre a conoscere per quali edifici è ammesso il superbonus del 110%, individuare anche la tipologia del beneficiario che ha diritto all’agevolazione.
La normativa ammette le richieste delle persone fisiche che restano al di fuori dell’attività di impresa o professione, ma anche:
- gli istituti case popolari (che hanno diritto al 110% fino al 30 giugno 2022, salvo proroghe);
- le Onlus;
- alcuni soggetti appartenenti al Terzo settore;
- le associazioni e le società sportive dilettantistiche sui lavori eseguiti sugli spogliatoi.
Oltre a questi beneficiari, si possono segnalare anche gli imprenditori o le società, ma solo nel caso in cui siano inseriti in un contesto condominiale in cui, come detto in precedenza, prevalga la superficie degli alloggi. Per fare un esempio, a parità di metri quadri tra le varie unità, sui lavori fatti in un ufficio si ha diritto al superbonus se i locali si trovano in un condominio con tre appartamenti ad uso abitativo. Se, invece, l’appartamento fosse uno e gli uffici tre, non ci sarebbe l’agevolazione.
I privati, infine, possono fruire del superbonus solo su un massimo di due unità, compresa la seconda casa, oltre ai lavori eseguiti sulle parti comuni del condominio.
Ad esempio, un contribuente beneficia del 110% su tutte le proprietà se:
- possiede due appartamenti in un condominio;
- possiede un appartamento in condominio e una casa al mare;
- possiede una villetta indipendente e una casa al mare;
- possiede quattro appartamenti in un condominio interessato da interventi trainanti che interessano le parti comuni dell’edificio, ma solo su due se vuole fare degli interventi trainanti sulle sue unità abitative.
Superbonus: dove approfondire
Puoi approfondire questi ed altri aspetti legati al superbonus del 110% nei seguenti articoli:
- Superbonus 110%: come funziona in condominio?;
- Superbonus 110% anche per le stufe a pellet;
- Superbonus 110%: rientrano le spese dei professionisti?;
- Superbonus 110%: novità sugli attestati energetici;
- Superbonus 110%: la guida completa per fare i lavori gratis in casa.