Superbonus: limite di spesa per le pertinenze in condominio


La soglia va calcolata per le pertinenze quando ci sono degli interventi che interessano le parti comuni. Vale anche per ecobonus e sismabonus.
Arrivano dall’Agenzia delle Entrate nuovi chiarimenti sull’applicazione del superbonus del 110% per il miglioramento energetico dei condomini. Questa volta, il Fisco precisa che, nel caso in cui vengano realizzati degli interventi sulle parti comuni dell’edificio, il limite massimo di spesa deve essere calcolato tenendo conto anche delle pertinenze delle varie unità immobiliari. Un’interpretazione che prende la norma sul superbonus alla lettera: la soglia massima di spesa per i lavori sulle parti comuni deve essere «moltiplicata per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio».
Questo significa che se in un condominio ci sono otto appartamenti e otto pertinenze (una per ciascun appartamento), il calcolo del limite di spesa massimo per gli interventi sulle parti comuni verrà fatto tenendo conto di 16 unità, e non di otto (leggi anche Superbonus 110%: i limiti per chi agisce da solo in condominio).
Lo stesso concetto è valido per l’ecobonus riconosciuto in percentuale più bassa e per il sismabonus, in entrambi i casi per quanto riguarda sempre i lavori sulle parti comuni dell’edificio. Viceversa, per gli interventi negli edifici con una sola unità abitativa e le pertinenze, non essendo individuabili delle parti comuni, non può nemmeno esistere un limite di spesa autonomo per queste ultime.