Un uomo, ora divorziato, ha avuto due figli dal primo matrimonio. Attualmente, si è risposato ed è nato un altro bambino. Se dovesse malauguratamente morire, come andrebbe divisa la sua eredità?
A seguito del divorzio, si è sciolto il contratto del primo matrimonio ed è decaduto ogni rapporto di parentela tra i due sposi. In virtù di ciò, l’ex moglie non avrà alcun diritto successorio nei riguardi dell’ex marito defunto e tanto meno nei confronti dei suoi beni e dei suoi rapporti giuridici.
La donna avrà soltanto la possibilità di ottenere:
- il diritto ad un assegno alimentare a carico dell’eredità, ma a condizione che versi in uno stato di bisogno e che sia titolare di un assegno di divorzio;
- il diritto alla pensione di reversibilità, ma in concorso con il coniuge di seconde nozze e nella misura che sarà stabilita dal Tribunale. A tal proposito si valuterebbe la durata dei rispettivi matrimoni e lo stato di bisogno dei due soggetti interessati.
L’estraneità che si è realizzata tra i due ex coniugi a seguito del divorzio non riguarderà, invece, i figli nati nel corso del primo matrimonio. Per legge, infatti, essi continuano ad essere considerati tali, anche se i rispettivi genitori hanno divorziato.
Per tale ragione, ai fini successori, bisogna considerare questi figli al pari di quello nato in seconde nozze, unitamente al coniuge attuale. In particolare, secondo il Codice civile [1], questi soggetti potranno ereditare il patrimonio del defunto secondo tale proporzione:
- 1/3 a favore del coniuge;
- 2/3 a beneficio dei tre figli, da dividersi in parti uguali.
Con le medesime proporzioni, questi soggetti, dovranno assumersi il carico dei debiti dell’uomo deceduto. La descritta ripartizione potrebbe mutare se il soggetto interessato dovesse fare testamento, attraverso il quale potrebbe prevedere delle quote ereditarie diverse.
Tuttavia, non si deve dimenticare che la situazione prospettata in quesito contempla la presenza di eredi legittimari. Coniuge e figli, infatti, sono dei potenziali successori ai quali deve essere riservata una quota minima del patrimonio. A tale scopo, quest’ultima si calcola considerando l’asse ereditario, composto dai beni presenti al momento della morte, detratti i debiti accumulati e aggiunte le donazioni, dirette ed indirette, compiute in vita dall’uomo.
Perciò, partendo dal risultato ottenuto, con il testamento egli avrebbe la possibilità di destinare un 1/4 del suo patrimonio (cosiddetta quota disponibile) a chiunque (per esempio, anche a favore di un estraneo). Agli altri eredi già indicati dovrebbe essere, comunque, riservato:
- 1/4 per il coniuge;
- la metà per i tre figli, sempre da dividersi in parti uguali.
Pertanto, è alla luce delle regole anzi dette che sarà divisa l’eredità oggetto del quesito.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 581 cod. civ.