Il datore di lavoro può recedere dal rapporto di lavoro dando al lavoratore il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo.
Hai ricevuto una lettera di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nella comunicazione, il datore di lavoro ti informa che il rapporto di lavoro cesserà con effetto immediato e ti verrà corrisposta con la busta paga finale l’indennità di mancato preavviso. Vuoi sapere cosa significa e a quale somma hai diritto.
La perdita del lavoro è un evento che modifica in modo radicale la vita di una persona e della sua famiglia. Per questo la legge, oltre che richiedere che il licenziamento si fondi su una giusta causa o su un giustificato motivo, impone al datore di lavoro il rispetto dell’obbligo di preavviso in caso di licenziamento.
Il preavviso, infatti, consente al lavoratore di riorganizzare la propria esistenza alla luce della perdita del lavoro e di cercare una nuova occupazione per garantire a sé alla sua famiglia un reddito mensile.
Indice
Che cos’è il licenziamento?
Il licenziamento è l’atto unilaterale recettizio con il quale il datore di lavoro comunica al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un provvedimento unilaterale del datore di lavoro che non necessita l’accettazione del dipendente.
Nel nostro ordinamento, considerato il valore sociale del lavoro e l’importanza che l’occupazione riveste nella vita della persona, la legge ha introdotto una normativa specifica contro i licenziamenti illegittimi [1]. Ne deriva che il datore di lavoro può licenziare un dipendente solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo.
Le motivazioni poste alla base del recesso devono essere esplicitate nella lettera di licenziamento la quale deve essere redatta per iscritto e comunicata al lavoratore con ogni mezzo idoneo.
Che cos’è il preavviso di licenziamento?
Oltre a doversi fondare su una ragione giustificativa valida, il licenziamento deve essere intimato nel rispetto del periodo di preavviso [2] previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato. Ciò significa che il datore di lavoro non può licenziare il lavoratore in tronco, con effetto immediato, ma deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro in anticipo, nel rispetto di un periodo di preavviso che dipende da una serie di fattori.
Se il datore di lavoro non vuole rispettare il periodo di preavviso e vuole terminare il rapporto con effetto immediato, può farlo ma dovrà versare al lavoratore, unitamente alle spettanze di fine rapporto, l’indennità sostitutiva del preavviso, ovvero, una somma di denaro pari alla retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso non osservato dall’azienda.
L’unico caso in cui il datore di lavoro può licenziare il lavoratore in tronco, senza rispettare il periodo di preavviso, è il licenziamento per giusta causa [3], determinato da un gravissimo inadempimento posto in essere dal dipendente che non consente la prosecuzione, nemmeno momentanea, del rapporto di lavoro.
Quanto dura il preavviso di licenziamento?
La durata del periodo di preavviso di licenziamento non è fissa ma dipende da una serie di fattori. In ogni caso, prima di licenziare un dipendente, il datore di lavoro deve consultare il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro e verificare, con specifico riferimento al dipendente da licenziare, qual è la durata del preavviso. Infatti, la gran parte dei Ccnl prevede una durata variabile del preavviso sulla base dei seguenti fattori:
- categoria legale del lavoratore (dirigente, quadro, impiegato, operaio);
- livello di inquadramento;
- anzianità di servizio.
Preavviso di licenziamento Ccnl Commercio
Al fine di fornire un parametro di riferimento che consenta di comprendere qual è la durata del preavviso di licenziamento riportiamo la durata del preavviso nel Ccnl Commercio.
In tale contratto collettivo, la durata del preavviso è suddivisa in tre diverse tabelle che si distinguono in base all’anzianità di servizio del lavoratore.
Lavoratori con meno di 5 anni di servizio compiuti:
- quadri e I livello: 60 giorni di calendario;
- I e II livello: 30 giorni di calendario;
- IV e V livello: 20 giorni di calendario;
- VI e VII livello: 15 giorni di calendario.
Lavoratori con più di 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti:
- quadri e I livello: 90 giorni di calendario;
- II e III livello: 45 giorni di calendario;
- IV e V livello: 30 giorni di calendario;
- VI e VII livello: 20 giorni di calendario;
Lavoratori con oltre 10 anni di servizio compiuti:
- quadri e I livello: 120 giorni di calendario;
- II e III livello: 60 giorni di calendario;
- IV e V livello: 45 giorni di calendario;
- VI e VII livello: 20 giorni di calendario.
note
[1] Artt. 1 e 3, L. 604/1966.
[2] Art. 2118 cod. civ.
[3] Art. 2119 cod. civ.