L’emersione della persona fisica a volte può comportare la necessità di completare l’operazione.
La normativa sul rientro dei capitali approvata dalla Camera introduce anche un’opportunità di regolarizzazione dei redditi non dichiarati che interessa tutti i contribuenti, a prescindere dalla detenzione all’estero di patrimoni non dichiarati.
Possibilità dei contribuenti
In sostanza si delineano due istituti, con regole ed effetti sostanzialmente analoghi:
1) la collaborazione volontaria (voluntary disclosure) per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato, che potrà essere utilizzata dai soggetti che hanno violato le disposizioni sul monitoraggio fiscale fino al 30 settembre 2014;
2) la sanatoria degli obblighi di dichiarazione, che permette di regolarizzare le violazioni commesse (sempre fino alla data del 30 settembre 2014) da tutti i contribuenti, sia da quelli obbligati alla disciplina del monitoraggio che vi hanno adempiuto correttamente, sia da quelli che non sono interessati da tali disposizioni. Per questa disciplina sono richiamate espressamente le regole della procedura di collaborazione volontaria.
Fino al 30 settembre 2015, pertanto, tutti i contribuenti avranno la possibilità di mettersi in regola con il fisco, e questa opportunità vale a prescindere dal fatto che essi detengano o meno capitali all’estero. Anche i soggetti in forma societaria (società di persone e società di capitale), seppur chiaramente esclusi dagli obblighi connessi alla disciplina del monitoraggio, avranno la possibilità di accedere alla sanatoria delle violazioni. Dal punto di vista logico – sistematico non si può che valutare positivamente tale principio di pari opportunità tra contribuenti.
Importi dovuti e riduzioni
Le regole da applicare sono le medesime per le due procedure:
1) si dovrà presentare un’istanza di accesso alla procedura fornendo all’amministrazione finanziaria i documenti e le informazioni necessari per determinare i nuovi imponibili e le relative imposte;
2) si dovranno pagare per intero le imposte sui maggiori imponibili che emergeranno, mentre si avranno agevolazioni esclusivamente in termini di riduzione delle sanzioni;
3) si avranno effetti premiali ai fini penali, essendo esclusa la punibilità per alcune fattispecie previste dalla normativa vigente.
Dai soggetti che hanno violato la normativa sul monitoraggio saranno dovute, inoltre, le sanzioni, determinate con criteri agevolati, sull’omessa segnalazione dei patrimoni detenuti all’estero nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.
Le irregolarità sanabili
La norma prevede che sono oggetto di possibile regolarizzazione le violazioni che riguardano le imposte sui redditi e le relative addizionali, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi, l’Irap, l’Iva, nonché le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d’imposta. Quindi i contribuenti potranno, con la voluntary disclosure o con la sanatoria, dichiarare i maggiori imponibili riferiti a tali imposte per tutti i periodi ancora accertabili. Nel caso della voluntary disclosure non sempre emergeranno maggiori imponibili ai fini delle imposte che abbiamo indicato, dato che i patrimoni detenuti all’estero potrebbero essersi formati in anni lontani, non più interessati da possibili accertamenti. In tal caso le sole violazioni da regolarizzare sono quelle relative al monitoraggio, oltre all’omessa dichiarazione dei redditi finanziari prodotti all’estero. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, vi saranno effetti anche in termini di imponibili e di imposte, con un consistente aggravio in termini di costi.
Correlazioni tra norme
I due istituti potranno essere utilizzati in modo completamente autonomo dai contribuenti. Ad esempio, un contribuente che ha omesso di indicare nel quadro RW del modello di dichiarazione un importo detenuto in un paese black–list da oltre dieci anni dovrà:
1) verificare i periodi d’imposta per i quali corrispondere le sanzioni sul monitoraggio fiscale;
2) corrispondere sul rendimento delle somme detenute all’estero le imposte sui redditi ovvero le imposte sostitutive delle stesse e le relative sanzioni.
Un contribuente non soggetto agli obblighi di monitoraggio, invece, potrà sistemare la propria posizione fiscale, usando la sanatoria, per dichiarare redditi e imponibile Iva non dichiarati in precedenza.
Si può però ipotizzare anche che, in molte situazioni, la voluntary disclosure della persona fisica determinerà l’opportunità di ricorrere alla sanatoria da parte di soggetti collegati: si pensi alle somme depositate all’estero in seguito a sottofatturazioni effettuate da una società della quale la persona fisica è amministratore-socio. La sanatoria sulla società è il necessario completamento della regolarizzazione del socio. In sostanza, con la combinazione dei due istituti è possibile ricostruire il rapporto tributario complessivo e sanare tutte le omissioni e le irregolarità dei vari soggetti coinvolti.
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