Tribunale di Vicenza – Sezione I civile – Sentenza 19 marzo 2020 n. 636
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Prima Civile, in persona del dott. FRANCESCO LAMAGNA, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta a ruolo in data 15.9.2014 al n. 8118 / 2014 R. G. e promossa con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.9.2014
DA
PA. S.p.A. (P. IVA: (…)) – ora Se. s.p.a. – con sede in Vicenza, Via (…), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. Pa.Gi., rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall’Avv. An.Fa. (C.F.: (…)) del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in Vicenza, Via (…), ha eletto domicilio, il quale Difensore ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al numero di telefax: (…) ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: (…);
– parte attrice –
CONTRO
SOCIETA’ CA. DI ASSICURAZIONE COOPERATIVA A R.L. (C.F.: (…) con sede in Verona, Lungadige (…), in persona del procuratore – legale rappresentante pro tempore, dott. Al.Be., rappresentata e difesa, per mandato in calce alla memoria difensiva di costituzione ed alla copia notificata del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall’Avv. Gh.Gh. del Foro di Vicenza, presso il cui studio, sito in Vicenza, Contrà (…), ha eletto domicilio; (…);
– parte convenuta –
Oggetto: pagamento di indennizzo assicurativo per furto autovettura.
All’udienza innanzi al G.I. del 25.10.2019 la causa veniva riservata per la decisione, sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti, previa concessione alle stesse dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE, EX ART. 132 C.P.C. NELLA NUOVA FORMULAZIONE INTRODOTTA DALLA L. 18.6.2009, n. 69
Al fine di un opportuno inquadramento dell’oggetto del presente giudizio è necessario premettere che la Pa. S.p.A. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 15.9.2014, evocava in giudizio innanzi all’intestato Tribunale la Ca. Assicurazione Società Cooperativa a r.l. (d’ora in avanti, per brevità, solo Ca. Assicurazione), per sentirla condannare al pagamento della somma di Euro 26.856,17 o di quella diversa che sarebbe stata ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla messa in mora al soddisfo ed al maggior danno ex art. 124, 2 comma, c.c., quale indennizzo spettante in forza della polizza assicurativa n. (…) che copriva il caso del furto dell’autoveicolo (…), telaio (…) di proprietà di Pa. S.p.A. concesso in locazione finanziaria alla Sa. Infrastrutture s.r.l. (d’ora in avanti, per brevità, solo Sa.) con contratto stipulato in data 16.12.2010.
A sostegno della domanda, la Pa. S.p.A. esponeva che il suddetto autoveicolo, assicurato contro il furto con la citata polizza contratta con la Ca. di Assicurazione, era stato rubato in data 17.12.2012 al sig. Be.Er., collaboratore della Sa. Infrastrutture s.r.l., come da denuncia regolarmente sporta ai Carabinieri di Verghereto; che alla richiesta di pagamento di indennizzo rivolta da Pa. S.p.A. cui era vincolata la polizza assicurativa in oggetto in quanto proprietaria del veicolo assicurato, la Compagnia Assicuratrice aveva comunicato di non ritenere dovuto il pagamento dell’indennizzo, rilevando nel comportamento dell’utilizzatore una colpa grave.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Ca. Assicurazione, richiedendo il rigetto delle domande avversarie, assumendo che, ai sensi della clausola n. 26 delle condizioni generali dello stipulato contratto assicurativo, nulla era dovuto alla ricorrente in quanto il furto era avvenuto per colpa grave dell’utilizzatore dell’autovettura che, come risultava anche dalla denuncia dallo stesso sporta ai Carabinieri di Verghereto, risultava che il denunciante non aveva chiuso a chiave la porta della camera dove dormiva consentendo al ladro di sottrarre le chiavi della vettura.
Deduceva, inoltre, che da informazioni assunte dal perito della Compagnia, nell’albergo ove era avvenuto il furto non erano risultati segni di effrazione in alcun luogo dell’albergo e che, comunque, il furto era avvenuto a mezzo dell’utilizzo delle chiavi originali, circostanza che precludeva la copertura assicurativa del veicolo rubato.
All’udienza di prima comparizione del 07.7.2015, il Giudice disponeva il mutamento di rito, ritenendo che l’attività istruttoria da farsi non fosse compatibile con il rito sommario prescelto dalla parte ricorrente, fissando l’udienza del 03.12.2015 ai sensi dell’art. 183 c.p.c..
Alla suddetta udienza, il Giudice, su concorde richiesta delle parti, concedeva alle stesse i termini di cui all’art. 183, 6 comma, c.p.c. per il compimento delle attività ivi previste. Dopo lo scambio delle memorie istruttorie, il G.I. procedeva con l’assunzione della prova per testi sui capitoli ammessi per parte attrice.
La causa, quindi, istruita con produzione documentale e con assunzione delle prove testimoniali ammesse, all’udienza del 25.10.2019, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni delle parti in epigrafe trascritte, previa concessione alle stesse dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così delineato l’ambito del dibattito processuale, deve ritenersi che la domanda proposta dalla parte attrice è infondata e va rigettata, per le ragioni che si vengono ad esporre.
In punto di fatto, costituisce circostanza pacifica e documentalmente provata che l’autovettura oggetto di furto era assicurata con la società convenuta in forza della polizza n. (…) stipulata dall’utilizzatrice Sa. Infrastrutture s.r.l. con la Ca. Assicurazione (v. doc. 4 del fasc. attoreo).
Risulta, poi, dalle condizioni particolari di contratto la copertura assicurativa del veicolo de quo per il caso di “Furto e rapina” per un valore assicurato di Euro 56.100,00, con uno scoperto del 10% del danno.
E’ comprovato, inoltre, che la polizza è vincolata in favore della Pa. S.p.A. (ora Se. s.p.a.), quale proprietaria del veicolo assicurato, concesso in locazione finanziaria alla contraente Sa. Infrastrutture s.r.l., con la conseguenza che l’eventuale indennizzo per furto deve essere riconosciuto, ovviamente in ipotesi di operatività della copertura assicurativa, alla società di leasing, che, per esplicita previsione contrattuale, aveva assunto la qualifica di assicurato.
E’, altresì, pacifico in causa che l’autoveicolo assicurato è stato oggetto di furto la notte del 17.10.2012, come risulta dalla relativa denuncia sporta ai Carabinieri della Stazione di Verghereto lo stesso giorno dal sig. Be.Er., qualificatosi ai militari come collaboratore della Sa..
Ed al riguardo, emerge dal contenuto della denuncia presentata dal sig. Be.Er. che il furto de quo è avvenuto nella prima mattina del giorno 17.10.2012 ad opera di persone rimaste ignote che si erano introdotte nella camera d’albergo in cui stava dormendo lo stesso Be. – che non aveva chiuso a chiave la porta d’ingresso – e che gli avevano sottratto, oltre al portafoglio, i pantaloni nei quali aveva lasciato le chiavi dell’auto, che veniva così asportata dal parcheggio dell’albergo dove era stata dal medesimo parcheggiata. E proprio in base al contenuto della denuncia sporta dal Be. nei termini sopra indicati, la Ca. Assicurazione ha eccepito che, nel caso di specie, non operava l’invocata copertura assicurativa, atteso che l’art. 26 delle condizioni generali dello stipulato contratto prevedeva che “Dalla garanzia sono esclusi (…omissis…) i danni determinati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e comunque i danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali”.
In particolare, la convenuta ha sostenuto che, in applicazione della menzionata clausola pattizia – che viene a limitare l’oggetto del contratto – non poteva riconoscersi all’attrice l’invocato indennizzo assicurativo, in quanto il furto era stato perpetrato con l’utilizzo della chiave originale dell’autovettura e, comunque, era avvenuto per effetto del comportamento gravemente colpevole tenuto dal soggetto (Be.Er.) cui l’assicurata Sa. aveva affidato l’autovettura oggetto di furto, avendo costui, imprudentemente e negligentemente, lasciato le chiavi del veicolo sottratto incustodite dentro la tasca dei suoi pantaloni, non essendosi curato di chiudere a chiave la porta della camera d’albergo dove dormiva.
Ed in effetti, pacifico ed incontestato che il furto sia avvenuto con l’uso della chiave originale della vettura, è fuor di dubbio che la condotta posta in essere dal Be. venga a configurare gli
estremi della “colpa grave”, cui fa riferimento la menzionata clausola contrattuale e comporti conseguentemente l’esclusione della copertura assicurativa dell’autovettura assicurata.
Ed invero, deve considerarsi che l’introduzione della clausola di cui all’art. 26 delle condizioni generali di contratto che delimita l’oggetto del contratto ed esclude l’operatività della copertura assicurativa in ipotesi di colpa grave dell’assicurato o delle persone che, su incarico dello stesso, ne abbiano a vario titolo la disponibilità, è stata dettata dall’esigenza di evitare che l’assicurato (o le altre persone cui fa riferimento la stessa clausola), proprio contando sul fatto che il peso economico del rischio del furto dell’autovettura viene ad essere traslato su altro soggetto, ometta di adottare quelle precauzioni minime che adotterebbe una persona ragionevole anche in assenza di assicurazione.
E non è chi non veda, al contrario, che, l’utilizzatore, avendo lasciato le chiavi dell’autovettura nella tasca dei propri pantaloni riposti su una sedia all’interno della camera d’albergo dove dormiva, senza chiudere a chiave la porta di accesso, ha posto in essere un comportamento sicuramente così negligente ed incauto, tale da configurare quella “colpa grave” cui fa riferimento la più volte citata clausola pattizia, dato che, di fatto, ha permesso agli autori del furto di introdursi senza alcun problema nella camera d’albergo dove il Be. dormiva e di sottrargli i pantaloni dove aveva lasciato le chiavi dell’autovettura ed il portafogli.
Né può sostenersi, a ragione, che alcuna colpa grave possa derivare dal fatto che le chiavi del veicolo fossero riposte nella tasca dei pantaloni custoditi all’interno di una camera d’albergo, ossia in un luogo “che per definizione è custodito tramite il custode o con la chiusura a chiave della porta d’entrata dopo un certo orario “(v. comparsa conclusionale attorea, pag. 5).
A confutazione dell’assunto è sufficiente evidenziare che nella camera d’albergo dove dormiva il Be., proprio a causa della sua imprudente e colpevole condotta, poteva penetrare chiunque si trovasse già all’interno dell’albergo per ragioni di lavoro o di ospitalità, ma anche altre persone provenienti dall’esterno, e ciò senza trovare ostacoli di sorta, dato che la porta della camera non era chiusa a chiave.
La chiusura a chiave della porta di accesso alla camera d’albergo, d’altra parte, costituiva una minima precauzione inderogabile, rimasta disattesa per colpa grave del Be..
E del resto, parte attrice, evidentemente resasi conto di ciò, dopo aver fatto riferimento, inizialmente, alla ricostruzione dell’accaduto riportata nella denuncia sporta dal derubato ai Carabinieri della Stazione di Verghereto, non mettendo in discussione il fatto che il Be. non avesse chiuso a chiave la porta della sua camera d’albergo – tanto da affermare nella memoria n. 1 ex art. 183, 6 comma, c.p.c. “E’ pur vero che il derubato incautamente non aveva chiuso a chiave la porta della sua camera ma certo in questo non può rilevarsi una colpa “grave” – ma limitandosi a sostenere che tale condotta, pur incauta, non integrava gli estremi della “colpa grave”, negli scritti conclusivi ha cambiato strategia difensiva, affermando, sulla base delle dichiarazioni rese da Be.Er. nel corso della sua deposizione testimoniale, che la camera d’albergo in cui dormiva costui fosse stata dal medesimo chiusa a chiave, così negando qualsivoglia responsabilità dell’utilizzatore.
Ma a ben vedere, la nuova versione esposta da Be.Er. nel corso della sua escussione testimoniale e fatta propria dalla difesa dell’attrice negli scritti conclusivi, oltre ad essere tardiva ed a porsi in insanabile contrasto con quanto nell’immediatezza dell’accaduto denunciato dal derubato ai Carabinieri di Vergherete, si rivela del tutto inattendibile, in quanto proveniente da un soggetto che aveva tutto l’interesse a dichiarare di aver chiuso a chiave la porta della camera d’albergo per non incorrere in responsabilità.
In definitiva, dunque, esclusa per le esposte argomentazioni la copertura assicurativa in relazione al furto dell’autovettura di proprietà della Pa. S.p.A. (ora Se. s.p.a.), a suo tempo, concessa in locazione finanziaria alla Sa., vanno rigettate le domande attoree, in quanto infondate.
In applicazione del principio della soccombenza, va disposta la condanna della società attrice al rimborso delle spese e delle competenze sostenute nel giudizio dalla parte convenuta, alla cui liquidazione si provvede, come da dispositivo, tenendo conto del valore della controversia (Euro 26.856,17) e con il compenso calcolato ai valori minimi, stante la relativa semplicità delle questioni trattate, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal D.M. 8.3.2018, n. 37, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione/istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta le domande proposte in giudizio dall’attrice Pa. S.p.A. (ora Se. s.p.a.).
2) Condanna la Pa. S.p.A. (ora Se. s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla convenuta Ca. Assicurazione Società Cooperativa a r.l. le spese e competenze di lite, che liquida nell’importo complessivo di Euro 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Così deciso in Vicenza il 12 marzo 2020. Depositata in Cancelleria il 19 marzo 2020.