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Dimissioni, licenziamento e tfr

1 Gennaio 2021
Dimissioni, licenziamento e tfr

Il datore di lavoro deve accantonare il trattamento di fine rapporto durante tutta la durata del rapporto di lavoro.

Sei un lavoratore dipendente e hai deciso di dimetterti dal posto di lavoro. Vuoi aprire un’attività di lavoro autonomo ma hai bisogno di una determinata somma di denaro. Vuoi sapere se, in caso di dimissioni, ti spetta il Tfr e a quanto ammonta la somma che ti verrà liquidata.

Il trattamento di fine rapporto costituisce un istituto tipico del diritto del lavoro italiano a cui i lavoratori sono molto affezionati. A dimostrazione di ciò, pochissimi dipendenti hanno deciso di aderire alla sperimentazione introdotta dalla legge relativa al pagamento del Tfr in busta paga. Non sempre, tuttavia, c’è chiarezza sulle modalità di funzionamento del trattamento di fine rapporto. Molti lavoratori si chiedono che rapporto c’è tra dimissioni, licenziamento e Tfr.

Come vedremo, il trattamento di fine rapporto spetta in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, indipendentemente dal titolo giuridico che determina l’effetto estintivo del rapporto contrattuale.

Che cos’è il Tfr?

Il trattamento di fine rapporto, meglio noto con l’acronimo Tfr, è una retribuzione differita che viene accantonata, per ogni anno di svolgimento del rapporto di lavoro, dal datore di lavoro e viene liquidata in un’unica soluzione al dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato.

Il Tfr è un istituto tipico del diritto del lavoro italiano ed ha la funzione di garantire al lavoratore, in caso di perdita del lavoro, una somma di denaro su cui poter contare per affrontare il periodo intercorrente tra la fine del rapporto di lavoro e l’inizio di una nuova occupazione.

Come si calcola il Tfr?

La legge [1] prevede che il trattamento di fine rapporto debba essere calcolato sommando, per ogni anno di servizio, una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno divisa per 13,5.

Se il rapporto di lavoro inizia o finisce nel corso dell’anno, la quota è proporzionalmente ridotta per la frazione di anno. Deve essere computata come mese intero la frazione di mese uguale o superiore a 15 giorni.

Per quanto concerne la base di calcolo del Tfr, deve essere inclusa la retribuzione annua, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale. È, invece, sempre escluso dal calcolo del Tfr quanto corrisposto al lavoratore a titolo di rimborso spese. I contratti collettivi di lavoro possono introdurre delle deroghe con riferimento alla base di calcolo del Tfr. Alcuni Ccnl, ad esempio, prevedono che l’importo erogato al dipendente a titolo di bonus o premio di produzione non debba essere ricompreso nella base di calcolo del Tfr.

Dimissioni, licenziamento e Tfr

Spesso, il lavoratore si chiede se il diritto al Tfr è previsto solo in caso di licenziamento da parte del datore di lavoro oppure se tale emolumento sia dovuto anche in caso di dimissioni rassegnate dal lavoratore oppure di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

La norma di riferimento chiarisce che il Tfr spetta in ogni ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro. Ne consegue che il titolo giuridico che conduce all’estinzione del rapporto non influisce sul diritto al Tfr.

Il trattamento di fine rapporto spetta, quindi, in caso di:

Quando deve essere pagato il Tfr?

Il credito del lavoratore relativo al Tfr diventa esigibile al momento della cessazione del rapporto di lavoro. In linea teorica, quindi, il datore di lavoro dovrebbero erogare il trattamento di fine rapporto al dipendente nella stessa data in cui il rapporto di lavoro cessa.

Tuttavia, nella prassi, il datore di lavoro, prima di poter quantificare ed erogare il trattamento di fine rapporto, ha bisogno di un certo lasso temporale per effettuare i conteggi e calcolare l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) da applicare al Tfr. Per questo, molti contratti collettivi prevedono che il Tfr debba essere liquidato dal datore di lavoro al lavoratore entro un termine variabile che può essere compreso tra 30 e 60 giorni.

Se, entro la data prevista dal Ccnl, il lavoratore non riceve alcun pagamento potrà agire per il recupero coattivo del proprio credito.


note

[1] Art. 2120 cod. civ.


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