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Quali documenti servono per l’adozione?

4 Gennaio 2021
Quali documenti servono per l’adozione?

La documentazione necessaria per adottare un minore in Italia.

Tu e tuo marito non riuscite ad avere figli. Ci avete provato per tanto tempo, ma con scarsi risultati. Vi siete rivolti perfino ad uno specialista, il quale vi ha proposto la strada della fecondazione assistita. Tu, però, non hai nessuna intenzione di sottoporti a cure ed esami vari, in quanto il rischio è quello di andare incontro a nuove delusioni. Pertanto, avete deciso, di comune accordo, di adottare un bambino.

In questo articolo ti illustro brevemente quali documenti servono per l’adozione. Innanzitutto, devi sapere che le coppie sposate che scelgono di intraprendere questo lungo percorso devono avere determinati requisiti previsti dalla legge. Per tale ragione, è importante presentare al tribunale per i minorenni un’apposita domanda con tutta la documentazione comprovante l’idoneità a prendersi cura del bambino. In presenza di tutte le condizioni, il giudice dispone l’affidamento preadottivo della durata di 12 mesi, trascorsi i quali avrà luogo l’adozione. Se l’argomento è di tuo interesse, allora non perdere altro tempo e prosegui nella lettura.

Adozione: cos’è?

Quando una coppia non riesce ad avere figli può scegliere di adottarne uno in stato di abbandono. Con l’adozione, infatti, si crea un rapporto di filiazione tra soggetti estranei che non sono legati da alcun vincolo di sangue.

Nel nostro ordinamento, possiamo distinguere:

  • l’adozione legittimante: riguarda sia i minori italiani che stranieri. In pratica, l’adottato una volta divenuto figlio dei genitori adottivi interrompe ogni legame con la famiglia biologica, ad eccezione dei divieti matrimoniali. Si tratta di una tipologia di adozione che presuppone lo stato di abbandono del minore, ossia il bambino deve essere privo dell’assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti fino al 4° grado. In tal caso, il tribunale per i minorenni dichiara l’adottabilità;
  • l’adozione non legittimante: il minore adottato diventa figlio dei genitori adottivi, mantiene il proprio cognome e i rapporti con la propria famiglia d’origine. Si tratta, nello specifico, dell’adozione in casi particolari (prevista solo nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge) e dell’adozione del maggiorenne.

Quali sono i requisiti per poter adottare un bambino?

Come ti ho già anticipato in premessa, la coppia che vuole adottare un minore deve possedere i seguenti requisiti:

  • essere sposata da almeno tre anni, duranti i quali non deve essere intercorsa nessuna separazione, neppure di fatto;
  • essere più grande del minore di almeno 18 anni. Uno dei coniugi, però, non deve avere più di 45 anni. Tale limite di età, tuttavia, può essere superato in determinati casi, come ad esempio se si procede con l’adozione di un fratello o una sorella dell’adottato;
  • essere in grado di educare, istruire e mantenere il minore.

Come funziona l’adozione?

La coppia di coniugi che intende adottare un bambino deve manifestare la propria disponibilità al tribunale per i minorenni, presentando un’apposita domanda a cui allegare una serie di documenti che vedremo a breve. È facoltà della coppia presentare più domande, a condizione che se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. Trascorsi tre anni, l’istanza decade e può essere rinnovata.

Il tribunale per i minorenni, avvalendosi dei servizi sociali, deve verificare, in particolare, l’idoneità della coppia a prendersi cura del minore. In altre parole, come già spiegato, i coniugi devono essere in grado di mantenere, educare ed istruire la persona che andranno ad adottare. Per tale ragione è importante valutare, con l’aiuto degli assistenti sociali, la situazione economica dei coniugi, le loro condizioni di salute e l’ambiente familiare in cui vivono. Si tratta di indagini che dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per una sola volta.

Una volta scelta la coppia di coniugi che risulta più idonea a soddisfare le esigenze del minore, il tribunale dispone, una volta sentiti il pubblico ministero, i genitori della coppia e il minore (se ha compiuto 12 anni), l’affidamento preadottivo. In pratica, il minore viene affidato alla coppia per un periodo di 12 mesi, durante i quali verrà svolta un’attività di controllo e sostegno da parte del tribunale.
Decorso un anno dall’affidamento preadottivo, il giudice, se ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge, pronuncia l’adozione del minore.

Quali documenti servono per l’adozione?

Alla domanda di disponibilità all’adozione, la coppia deve allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. In particolare, occorre:

  • il certificato di nascita di ciascun coniuge;
  • lo stato di famiglia;
  • la dichiarazione dei redditi o la busta paga dei richiedenti;
  • il certificato del medico curante;
  • il certificato del casellario giudiziale dei coniugi allo scopo di verificare che non ci siano condanne penali;
  • l’atto notorio o la dichiarazione sostitutiva che attesti che i coniugi non sono separati, neppure di fatto;
  • la dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti oppure il loro certificato di morte se deceduti.

Come già detto, la domanda ha una validità pari a 3 anni, scaduti i quali può essere rinnovata, ripresentando la suddetta documentazione per dimostrare la permanenza dei requisiti richiesti.

Quali effetti determina l’adozione?

Con la sentenza di adozione emessa dal tribunale, l’adottato diviene figlio a tutti gli effetti della coppia e acquista il cognome del padre adottivo. Va precisato che si interrompono tutti i rapporti tra il minore e la sua famiglia di origine (fatta eccezione per i divieti matrimoniali). Tuttavia, l’adottato può avere informazioni sulle proprie origini e sull’identità dei genitori biologici una volta compiuti i 25 anni di età oppure, in caso di gravi motivi di salute psicofisica, i 18 anni.



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