Il lavoratore può decidere di licenziarsi dal proprio posto di lavoro ma deve seguire con attenzione le regole previste dalla legge e dai contratti collettivi.
Sei stufo di svolgere sempre lo stesso lavoro routinario? Sei in cerca di nuove opportunità lavorative che ti diano maggiori stimoli? Hai trovato un lavoro che ti soddisfa maggiormente e hai deciso di dimetterti dal tuo attuale posto di lavoro?
Rassegnare le dimissioni dal proprio posto di lavoro è un diritto ma anche una responsabilità. Il lavoratore che decide di dimettersi, infatti, deve rispettare una serie di regole previste dalla legge e dai contratti collettivi. Pertanto, in questo articolo, spiegheremo come licenziarsi da un rapporto di lavoro nel pieno rispetto delle norme di legge. Inoltre, è sempre preferibile lasciare il proprio posto di lavoro con il sorriso, mantenendo dei buoni rapporti con l’ex datore di lavoro.
Indice
Cosa vuol dire licenziarsi da un rapporto di lavoro?
In ogni contratto è possibile, per ciascuna delle parti, decidere di svincolarsi dalla relazione contrattuale esercitando la facoltà di recesso. Questa regola generale si applica anche ai contratti di lavoro.
In particolare, la legge [1] prevede che, in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, le parti possono decidere di porre fine alla relazione contrattuale esercitando il recesso nel rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto collettivo.
Nel linguaggio giuslavoristico, tuttavia, il recesso di una delle parti dal contratto di lavoro assume una denominazione diversa a seconda del soggetto che lo esercita. Quando a chiudere il rapporto di lavoro è il datore di lavoro parliamo di licenziamento. Quando, invece, a decidere di chiudere la relazione contrattuale è il lavoratore parliamo di dimissioni. Nel linguaggio comune, si usano anche dei termini diversi per indicare le dimissioni del lavoratore come, ad esempio, “mi licenzio” o “licenziarsi“.
Le dimissioni devono essere motivate?
La principale differenza tra il licenziamento e le dimissioni consiste nell’obbligo di motivazione. Il licenziamento, infatti, deve necessariamente essere fondato su una giusta causa o un giustificato motivo [2].
Le dimissioni, invece, sono un atto volontario che può essere adottato dal lavoratore senza dover specificare la motivazione che lo ha reso necessario. Il fatto che le dimissioni non devono essere motivate, non deve far pensare che il lavoratore possa licenziarsi senza rispettare alcuna regola. La legge, infatti, prevede che il lavoratore debba comunicare le dimissioni con un congruo anticipo, ossia, nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo di settore.
Cos’è il preavviso di dimissioni?
Prima di licenziarsi da un rapporto di lavoro occorre, quindi, verificare, nel Ccnl applicato qual è il termine di preavviso che deve essere rispettato. Il periodo di preavviso di dimissioni non è fisso ma dipende da una serie di fattori legati alle specifiche peculiarità del singolo rapporto di lavoro. Incidono, solitamente, sulla durata del preavviso fattori come l’anzianità aziendale, l’inquadramento e la categoria legale del lavoratore.
È bene prestare attenzione al rispetto dei termini di preavviso posto che, in caso di dimissioni senza preavviso, il datore di lavoro può trattenere dalla busta paga finale del lavoratore un importo pari alla retribuzione del lavoratore durante il preavviso che non è stato osservato. Questo emolumento viene detto indennità di mancato preavviso.
Licenziarsi da un rapporto di lavoro: la procedura da seguire
Oltre a dover rispettare il preavviso di dimissioni previsto dal contratto collettivo, il lavoratore deve seguire un’apposita procedura telematica di dimissioni per recedere dal rapporto di lavoro [3]. Non è, quindi, sufficiente inviare al datore di lavoro una comunicazione scritta con cui lo si informa della propria volontà di dimettersi. È, infatti, obbligatorio rassegnare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro seguendo la procedura telematica disponibile sul sito cliclavoro.gov.it.
Il lavoratore può licenziarsi telematicamente in modo autonomo, senza l’ausilio di nessun intermediario, solo se è in possesso del PIN dispositivo Inps oppure del sistema pubblico d’identità digitale (Spid).
In questo caso, il lavoratore può accedere direttamente al form online, compilare i dati richiesti e spedire direttamente la comunicazione telematica di dimissioni al datore di lavoro che la riceverà sulla propria pec.
Se, però, il lavoratore non è in possesso di tali credenziali di accesso, egli può farsi assistere nella compilazione della procedura telematica di dimissioni da intermediari abilitati, ossia:
- consulenti del lavoro;
- sindacati;
- enti di patronato;
- enti bilaterali;
- commissioni di certificazione del contratto di lavoro;
- sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La procedura prevede anche una sorta di diritto di ripensamento per il lavoratore. Quest’ultimo, infatti, entro 7 giorni dalla data dell’invio della comunicazione telematica di dimissioni, può procedere alla revoca delle dimissioni seguendo la medesima procedura online.
Le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro comunicate con modalità alternative rispetto alla procedura telematica prevista dalla legge sono inefficaci e improduttive di effetti.
note
[1] Art. 2118 cod. civ.
[2] Artt. 1 e 3, L. 604/1966.
[3] D. Lgs. 151/2015.