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Suonare con insistenza il campanello è reato?

1 Novembre 2020 | Autore:
Suonare con insistenza il campanello è reato?

Scherzi al citofono: la zeppa può costituire molestia.

Cosa si rischia a suonare con insistenza al campanello di un’altra persona, magari in piena notte, e al solo fine di fare uno scherzo? Questo comportamento può essere considerato reato? La questione è stata sottoposta nuovamente alla Cassazione che, con una recente sentenza [1], ha fornito un chiarimento in merito all’applicazione dell’articolo 660 del Codice penale, quello che punisce le molestie in luogo pubblico o con il telefono. 

Teatro della vicenda è un condominio dove un uomo, per fare uno scherzo a una vicina di casa, aveva usato per ben due volte la tecnica della cosiddetta “zeppa”: uno stecchino incastrato sul citofono in modo da suonare di continuo. Il tutto in orario notturno. 

Inequivocabile, secondo i giudici, la condanna per il reato di molestie. Se anche la norma fa riferimento, come condotta integrante il reato, all’uso del telefono, la stessa può essere interpretata estensivamente sino a ricomprendere anche il citofono o il videocitofono.  

È vero: nell’interpretazione più accreditata della norma in commento è necessario che il comportamento diventi petulante e, quindi, sia ripetuto nel tempo. Ma secondo i giudici supremi bastano anche due soli episodi per far scattare il reato. Anzi, a ben vedere, secondo alcuni precedenti, sarebbe sufficiente una sola occasione per integrare le molestie, se questa si è protratta nel tempo.

Risultato: fare scherzi al citofono è vietato e può costare una condanna penale.

Nel caso di specie, tuttavia, «l’occasionalità della condotta» è stata comunque ritenuta elemento sufficiente per applicare solo la pena dell’ammenda e non anche l’arresto (il citato articolo 660 cod. pen. prevede infatti la punizione dell’arresto fino a sei mesi o, in alternativa, l’ammenda fino a 516 euro: il giudice modula la pena sulla base della gravità del comportamento e delle sue conseguenze).

Così, nella vicenda in oggetto, l’imputato è stato riconosciuto colpevole di molestie, avendo egli «suonato il campanello della porta di ingresso dell’abitazione della donna in piena notte» in due diverse occasioni.

Decisivo il fatto che il racconto della vittima abbia trovato conferma nelle parole di un testimone in riferimento al subìto «disturbo della quiete domestica in orario notturno». Più precisamente, il testimone ha riferito di «avere riscontrato, in più circostanze, che il citofono era stato manomesso con l’uso di uno “stecchino” per provocarne l’ininterrotto funzionamento».

A ben vedere, trattandosi di procedimento penale, basterebbe la semplice dichiarazione della vittima per giungere a una sufficiente prova contro l’imputato. Il testimone non è quindi necessario per procedere alla querela. 


note

[1] Cass. sent. n. 30012/20 del 29.10.2020.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 22 settembre – 29 ottobre 2020, n. 30012

Presidente Iasillo – Relatore Renoldi

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del Tribunale di Roma in data 13/6/2019, Ad. Ba. fu condannato alla pena di 300 Euro di ammenda in quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, del reato di cui all’art. 660 cod. pen., per aver recato molestia alla vicina di casa, Lu. Ia., suonando il campanello della porta di ingresso dell’abitazione della stessa in piena notte; in Roma il 6 e l’8/3/2016. Nello stesso frangente, l’imputato era stato, invece, assolto, per non avere commesso il fatto, in relazione all’accusa di avere suonato, in più circostanze, il citofono dell’abitazione della persona offesa, in modo continuativo e per diversi minuti, non essendo stata raggiunta la prova che fosse stato proprio Ba. l’autore delle denunciate molestie. Considerato che le condotte erano ormai cessate, avendo l’imputato trasferito la propria abitazione, e considerato il tipo di molestia realizzata, il primo Giudice riconobbe le attenuanti generiche, anche in ragione dell’occasionalità della condotta e di limitare la pena a quella pecuniaria nella misura di 300,00 di ammenda.

2. Avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello lo stesso Ba. per mezzo del Difensore di fiducia, avv. Ca. Ar., deducendo quattro distinti motivi di impugnazione. Nondimeno, con la predetta pronuncia l’imputato era stato condannato alla sola pena pecuniaria, sicché ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., la sentenza in questione avrebbe dovuto essere impugnata con il ricorso per cassazione. Per tale ragione, gli atti sono stati trasmessi dalla Corte di appello di Roma al Giudice di legittimità, in applicazione del principio, tratto dall’art. 568, comma 5, cod. proc. pen., secondo cui l’impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione a essa data dalla parte che l’ha proposta, sicché il giudice ha il potere-dovere di provvedere all’appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all’uopo predisposto dall’ordinamento giuridico; e, se si tratta della Corte di cassazione, ritenere il giudizio qualificando l’impugnazione come ricorso, a norma degli artt. 620, lett. /’), e 621 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 5291 del 22/12/2003, dep. 2004, Rv. 227092).

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta la mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, quantomeno ex art. 530 cod. proc. pen. per mancanza e/o contraddittorietà della prova in ragione delle numerose contraddizioni tra quanto riferito dai testi, Lu. Ia. e An. Di Ma., della non approfondita valutazione della deposizione della persona offesa, portatrice di interessi contrari a quello dell’imputato, anche in considerazione delle denunce sporte da quest’ultimo nei confronti della Ia. per la realizzazione di un manufatto abusivo da parte della stessa. Del resto, sia la persona offesa, sia il teste Di Ma., avrebbero riferito di non aver mai visto Ba. davanti-ai citofono.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., nonostante la particolare tenuità della lesione recata alla persona offesa e la non abitualità del comportamento, riscontrata dallo stesso Giudice in sede di applicazione della pena.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., tenuto conto di quanto riferito dall’imputato in sede di esame a proposito di “rumori molesti nelle ore sensibili” da parte della persona offesa.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce la mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario giudiziale della condanna, nonostante lo stato di incensuratezza dell’imputato e la irrisorietà della pena pecuniaria applicata.

3. In data 4/8/2020 sono pervenuti in Cancelleria motivi nuovi trasmessi dall’avv. Carlo Argenti, con i quali è stato dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione apparente in relazione alla affermazione di responsabilità dell’imputato, fondata unicamente sulle dichiarazioni della persona offesa, che non sarebbero state sottoposte al vaglio di credibilità soggettiva e di attendibilità richiesto dalla giurisprudenza di legittimità.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile.

2 II primo motivo è del tutto aspecifico, atteso che il ricorso non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, prospettando, in maniera del tutto generica, la presenza di non meglio precisate contraddizioni nel racconto dei due testimoni, ipotizzando intenti ritorsivi nella persona offesa derivanti da denunce non allegate all’impugnazione e, pertanto, dedotte in maniera non autosufficiente. Del tutto aspecifico e in ogni caso irrilevante, infine, è il riferimento alla circostanza che i due testimoni abbiano raccontato di non aver mai visto Ba. davanti-ai citofono, considerato che per i relativi episodi l’imputato è stato assolto. Quanto, poi, alla valutazione della testimonianza della persona offesa, premesso che la stessa non abbisogna di riscontri esterni per dispiegare una piena efficacia probatoria (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012, Bell’Arte, Rv. 253214), va comunque osservato che il racconto della Ia. aveva trovato conferma, quanto alla realizzazione di interventi di disturbo della quiete domestica in orario notturno, nel racconto del teste Di Ma., che aveva riferito di avere riscontrato, in più circostanze, che il citofono era stato manomesso con l’uso di uno stecchino per provocarne l’ininterrotto funzionamento.

3. Il secondo motivo, con cui viene censurata la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen., è del pari inammissibile, trattandosi di questione “nuova”, mai dedotta nel giudizio di merito e, come tale, non proponibile, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 6, n. 18061 del 15/3/2018, Cerra, Rv. 272974).

4. Non autosufficiente è, ancora, il terzo motivo, attraverso il quale l’impugnante lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen., atteso che le circostanze di fatto su cui si fonda la relativa deduzione, ovvero le dichiarazioni dell’imputato in sede di esame dibattimentale, sono state riportate senza allegare i relativi verbali, sicché non è possibile vagliare la fondatezza, pur in astratto, di quanto prospettato (Sez. 1, n. 23308 del 18/11/2014, dep. 2015, Savasta, Rv. 263601).

5. Quanto, infine, alle doglianze formulate con il quarto motivo, il riferimento allo stato di incensuratezza dell’imputato, che in tesi avrebbe giustificato la concessione del doppio beneficio, non è stato corredato da alcuna produzione atta a documentare la relativa condizione; fermo restando che non risulta da alcun concreto elemento, in assenza di qualunque allegazione, che la difesa di Ba. avesse chiesto l’applicazione della sospensione condizionale della pena o della non menzione della condanna (v. Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376; Sez. 1, n. 48422 del 9/9/2019, Novella, Rv. 277796 Sez. 3, n. 28690 del 9/2/2017, Rochira, Rv. 270587).

6. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 Euro.

7. La natura non particolarmente complessa della questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.


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