Il tirocinio è un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non può essere configurato come un vero e proprio rapporto di lavoro.
Sei un giovane neolaureato e, dopo la laurea, hai iniziato un tirocinio extracurriculare. Il soggetto ospitante, tuttavia, ti ha comunicato la cessazione del rapporto di tirocinio. Vuoi sapere se è possibile porre fine ad un tirocinio e quali sono i tuoi diritti.
Nel nostro ordinamento, esistono varie tipologie contrattuali che perseguono l’obiettivo di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e di consentire agli stessi di acquisire le competenze professionali necessarie a svolgere una professione. Tra le varie tipologie presenti c’è il tirocinio curriculare o extracurriculare.
Ma quali sono i diritti di un tirocinante? Quando si può licenziare un tirocinante? Come vedremo, dal punto di vista giuridico, il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro e non si applicano, quindi, le norme in materia di licenziamento illegittimo.
Indice
Che cos’è il tirocinio?
Il tirocinio, spesso definito con il termine francese stage, costituisce un periodo di orientamento al lavoro e di formazione pensato per i giovani che stanno frequentando un percorso di studi o che lo hanno concluso da poco tempo. Il tirocinio permette al giovane studente o neolaureato/neodiplomato di apprendere delle competenze professionali direttamente sul campo, mettendo a frutto le conoscenze acquisite durante il percorso di studio.
Il rapporto che si viene ad instaurare tra il tirocinante ed il soggetto ospitante non può mai configurare un rapporto di lavoro subordinato essendo il tirocinio una misura di politica attiva del lavoro.
Quali sono le tipologie di tirocinio?
Nel nostro ordinamento, esistono due tipologie di tirocinio:
- tirocini curriculari: sono dei periodi di formazione diretta nel mondo del lavoro inclusi all’interno di un processo di apprendimento formale. In questo caso, quindi, si prevede che, nell’ambito del piano di studi relativo alla frequenza di un corso di studi universitario o di un istituto scolastico, lo studente debba effettuare un tirocinio direttamente presso un posto di lavoro. L’alternanza scuola/lavoro, infatti, costituisce un modo particolarmente efficace di mettere in pratica le conoscenze teoriche apprese nel corso di un percorso di studi;
- tirocini non curriculari: si rivolgono a neolaureati o neodiplomati che hanno appena concluso un percorso di studi presso un istituto scolastico oppure presso un’università e, attraverso il tirocinio, vogliono avere una prima occasione di contatto con il mondo del lavoro, anche al fine di agevolare le proprie scelte professionali. Rientrano in questa categoria anche i tirocini che perseguono la finalità di reinserimento o inserimento nel lavoro per persone che ne sono state escluse o che non ne hanno mai preso parte (inoccupati, disoccupati, disabili, richiedenti asilo).
Come si attiva un tirocinio?
Per attivare un tirocinio è necessario stipulare un’apposita convenzione tra il soggetto promotore, pubblico o privato, ed il soggetto ospitante.
Di solito, le parti della convenzione sono:
- università o istituti scolastici, in qualità di soggetti promotori;
- imprese, in qualità di soggetti ospitanti.
La convenzione di tirocinio deve includere anche il piano formativo individuale del tirocinante dove sono indicati i doveri e gli obblighi delle parti.
In particolare, il piano formativo deve contenere:
- l’anagrafica dei tre soggetti (soggetto promotore, soggetto ospitante, tirocinante);
- la durata le ore giornaliere e settimanali;
- l’indennità spettante al tirocinante;
- le garanzie assicurative;
- le attività previste con riferimento alla formazione del tirocinante.
Occorre considerare che, per conoscere i diritti del tirocinante, bisogna fare riferimento alle Linee guida in materia di tirocinio del 2017 [1] nonché alle specifiche normative regionali in materia. L’ammontare dell’indennità spettante al tirocinante, ad esempio, cambia anche di molto da una regione all’altra.
È possibile licenziare il tirocinante?
Le linee guida in materia di tirocinio ribadiscono che il tirocinio non può essere mai configurato come un rapporto di lavoro subordinato. Ne consegue che la disciplina del recesso prevista nel contratto di lavoro non è applicabile al tirocinio.
Tecnicamente, dunque, non è possibile intimare al tirocinante un licenziamento seguendo le regole previste in materia per il lavoro subordinato (licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo).
Le linee guida prevedono che il tirocinante possa recedere dal rapporto di tirocinio dando motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore. Inoltre, il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di:
- gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti;
- impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del progetto.
Nella gran parte dei casi, quindi, il tirocinio viene interrotto a causa di una grave inadempienza del tirocinante oppure di un’impossibilità oggettiva di assicurare l’erogazione del piano formativo.
Il tirocinante, se ritiene che il rapporto di tirocinio, per le concrete modalità di svolgimento dello stesso, aveva tutti i caratteri tipici di un rapporto di lavoro subordinato, potrà agire in giudizio e chiedere che venga riconosciuta la natura subordinata del rapporto intercorso. In tal caso, egli avrà diritto alle differenze retributive tra l’indennità di tirocinio percepita e la retribuzione che avrebbe ricevuto se fosse stato assunto come lavoratore dipendente.
note
[1] Accordo Stato-Regioni del 25.05. 2017.