Ipoteca: l’iscrizione è nulla se non è comunicata


Più tutela per il contribuente, che deve ricevere notizia del provvedimento adottato dall’Agente della riscossione e può impugnarlo. Lo ha deciso la Cassazione.
L’iscrizione ipotecaria è nulla se manca la preventiva comunicazione al contribuente: lo ha deciso la Corte di Cassazione con una nuova ordinanza [1] che ribalta il quadro della giurisprudenza e che molto probabilmente costringerà gli Agenti di riscossione a modificare le proprie procedure.
Finora gli esattori iscrivevano l’ipoteca sui beni del debitore, quando l’importo vantato superava i 20mila euro non pagati, senza comunicarlo al contribuente, forti del fatto che la giurisprudenza non riteneva necessario l’invio della preventiva intimazione ad adempiere [2].
Anche la nuova pronuncia della Suprema Corte ritiene che l’ipoteca esattoriale possa essere iscritta senza compiere questo passaggio, ma ciò non significa che il contribuente debba rimanere ignaro dell’ipoteca iscritta a suo carico: questa circostanza deve essergli obbligatoriamente comunicata dall’Agente della riscossione, a pena di nullità dell’iscrizione operata.
Non basta a legittimare la procedura la sola comunicazione preventiva, con la quale si intima il pagamento del debito entro 30 giorni preannunciando che altrimenti sarà iscritta ipoteca: se la misura cautelare viene effettivamente attuata, il contribuente ha diritto di esserne informato, senza dover scoprire casualmente, e spesso a distanza di anni, l’esistenza di tale vincolo sui propri beni.
Il nuovo orientamento giurisprudenziale si fonda sulle norme di trasparenza in favore dei contribuenti e sul diritto di difesa, che si esercita tramite la proposizione di ricorso contro l’atto pregiudizievole. Gli Ermellini richiamano lo Statuto del contribuente [3] a norma del quale tutti i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari – e l’iscrizione ipotecaria rientra indubbiamente tra questi – devono essere comunicati.
La conseguenza pratica è che si potrà proporre ricorso al giudice tributario [4] avverso l’iscrizione ipotecaria ritenuta illegittima entro 60 giorni dalla notificazione della comunicazione, che d’ora in poi non potrà più essere elusa dall’Agente di riscossione, perché altrimenti si realizzerebbe la violazione del diritto al contraddittorio sancita a pena di nullità: dal momento in cui il contribuente avrà conoscenza legale dell’atto inizierà a decorrere il termine utile per impugnare il provvedimento di iscrizione ipotecaria. Per approfondire leggi iscrizione ipoteca sulla casa: ci vuole l’avviso?
note
[1] Cass. ord. n. 22398 del 15 ottobre 2020.
[2] Art. 50 D.P.R. n. 602/1973.
[3] Art. 21 Legge n.241/1990.
[4] Art. 19, comma , lett. e-bis e art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992.