In un contratto di apprendistato, le parti possono recedere dal rapporto alla fine del periodo di formazione.
Sei stato assunto con un contratto di apprendistato professionalizzante. Il periodo formativo sta per terminare e non hai intenzione di continuare il rapporto contrattuale. Vuoi sapere con quanti giorni di preavviso devi comunicare il recesso dall’apprendistato.
Nel nostro ordinamento, sono state introdotte varie tipologie contrattuali al fine di favorire l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Il principale strumento che persegue tale finalità è il contratto di apprendistato professionalizzante che consente al giovane lavoratore di acquisire, direttamente all’interno di un contesto lavorativo, le competenze professionali che afferiscono alla qualifica di destinazione.
In certi casi, tuttavia, alla fine del periodo di formazione, il lavoratore non ha intenzione di continuare a lavorare presso quel datore di lavoro. In tale ipotesi, è possibile recedere dal rapporto rispettando i termini di preavviso contrattuale. Ma quanti giorni di preavviso deve dare un apprendista?
Come vedremo, l’esercizio del recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro che indicano la durata del preavviso.
Indice
Contratto di apprendistato: che cos’è?
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista, formazione e lavoro. Accanto alla causa tipica di ogni contratto di lavoro, ossia lo scambio tra prestazione lavorativa e retribuzione, infatti, nell’apprendistato è presente un’ulteriore causa costituita dall’erogazione della formazione specifica all’apprendista.
L’apprendistato è una tipologia contrattuale utilizzata per assumere dei lavoratori che non abbiano ancora le competenze specifiche necessarie per lo svolgimento di una determinata qualifica ma che debbano ricevere un’adeguata formazione per ottenerle.
Nel nostro ordinamento, ci sono tre tipologie di contratto di apprendistato [1]:
- apprendistato professionalizzante: consente all’apprendista di acquisire, alla fine del periodo di formazione, le competenze professionali proprie della qualifica di destinazione;
- apprendistato per la qualifica e il diploma: è una tipologia contrattuale utilizzata per assumere quei lavoratori studenti che stiano frequentando un percorso di studi e che debbano svolgere, all’interno del piano di studi stesso, un periodo di formazione direttamente in azienda;
- contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca: è un contratto pensato per figure professionali altamente qualificate che abbiano concluso un dottorato di ricerca o un master.
Quanto dura il contratto di apprendistato?
Con la stipula di un contratto di apprendistato si instaura tra le parti, sin dall’inizio, un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tuttavia, il primo periodo di svolgimento del rapporto viene considerato di carattere formativo e, alla fine dello stesso, le parti possono liberamente recedere dal rapporto rispettando semplicemente i termini di preavviso contrattuale [2].
L’apprendistato professionalizzante, che è la tipologia maggiormente utilizzata, ha una durata massima di tre anni, che può essere estesa fino a 5 anni quando è necessario un ulteriore periodo di formazione a causa delle specificità della qualifica da conseguire.
In generale, sono i Ccnl a stabilire la durata massima del contratto di apprendistato anche in base alla complessità delle competenze che devono essere acquisite.
Quanti giorni di preavviso deve dare un apprendista?
Innanzitutto, occorre premettere che non è pacifica la possibilità dell’apprendista di dimettersi durante il periodo di formazione.
Secondo un primo orientamento, infatti, il contratto di apprendistato deve essere considerato un contratto a tempo determinato, con la conseguente impossibilità per l’apprendista di dimettersi prima della scadenza del termine, salvo il caso delle dimissioni per giusta causa.
In realtà, la soluzione più corretta appare quella secondo cui il contratto di apprendistato nasce fin dall’inizio come un contratto a tempo indeterminato ed è dunque sempre possibile per l’apprendista dimettersi, anche durante il periodo formativo, nel rispetto del periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro.
Considerando preferibile tale seconda soluzione interpretativa, si può dunque affermare che l’apprendista può dimettersi nel corso del periodo di formazione rispettando il periodo di preavviso previsto dal Ccnl per le dimissioni dal rapporto di lavoro a indeterminato.
Per quanto riguarda, invece, il recesso dal contratto di apprendistato alla fine del periodo di formazione, occorre verificare le previsioni del contratto collettivo applicato. Ad esempio, il Ccnl dell’Industria metalmeccanica prevede che, alla fine del periodo di formazione, le parti possono recedere dal rapporto con un preavviso di 15 giorni. In altri casi, invece, per la durata del preavviso di recesso al termine del periodo di formazione il Ccnl richiama la disciplina ordinaria dei termini di preavviso previsti in caso di dimissioni dal contratto a tempo indeterminato.
Ovviamente, l’apprendista dovrà verificare la durata del preavviso basandosi sul livello di inquadramento che possiede al momento in cui esercita il recesso.
note
[1] Art. 42 ss., D.lgs. 81/2015.
[2] Art. 2118 cod. civ.
Buongiorno,
ma nel caso di contratto di apprendistato i 15 giorni sono da intendersi lavorativi?
vi ringrazio