La legge protegge la lavoratrice madre attraverso una serie di tutele nell’ambito del rapporto di lavoro.
Sei una lavoratrice dipendente e hai scoperto di essere incinta. Il datore di lavoro ti ha appena comunicato il licenziamento. Vuoi sapere se il recesso datoriale è legittimo e se puoi agire per tutelare i tuoi interessi.
La legge offre una particolare tutela, nell’ambito del rapporto di lavoro, alla lavoratrice madre. Non si può negare, purtroppo, che molti datori di lavoro vedono negativamente il fatto che una loro dipendente resti incinta a causa dei diritti e delle tutele che sono tenuti a rispettare in simili casi.
Per questo, quando una donna incinta viene licenziata, si chiede: «È vietato licenziare in maternità?». La risposta è affermativa anche se, come vedremo, vi sono delle eccezioni a questo divieto. Ma andiamo per ordine.
Indice
Licenziamento: cosa si intende?
Quando si parla di licenziamento si fa riferimento alla decisione del datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro e di porre fine alla collaborazione lavorativa con un proprio dipendente.
Nel nostro ordinamento, considerando i pesanti effetti prodotti nella vita del lavoratore, il licenziamento può essere adottato solo se sussiste una giusta causa o un giustificato motivo [1]. Non esiste, dunque, una vera e propria libertà di licenziare: il licenziamento è la scelta estrema, che può essere adottata solo se vi sono effettive ragioni che lo rendono necessario. Tali motivazioni possono riguardare la condotta negligente del lavoratore (licenziamento disciplinare) oppure esigenze aziendali (licenziamento economico).
Cos’è il divieto di licenziamento?
Ci sono delle particolari circostanze al ricorrere delle quali il legislatore non consente nemmeno l’adozione di un licenziamento fondato su una giusta causa o un giustificato motivo. In questi casi, si parla di un vero e proprio divieto di licenziamento.
Di solito, i divieti di licenziamento rispondono all’esigenza di proteggere il lavoratore in una fase particolarmente delicata della propria esistenza, in cui egli è quanto mai vulnerabile.
È possibile licenziare in maternità?
Uno dei principali divieti di licenziamento previsti dal nostro ordinamento riguarda la donna nel periodo intercorrente tra l’inizio della gestazione fino al compimento di un anno di vita del bambino [2].
Ricordiamo che, dal punto di vista scientifico, per datare la gravidanza e stabilire l’inizio della gestazione, i medici si riferiscono, in genere, al giorno d’inizio dell’ultima mestruazione. La legge presume, infatti, che il licenziamento adottato nel periodo protetto di maternità sia determinato proprio dallo stato gravidico o dallo stato di neo-mamma e, perciò, debba essere considerato nullo.
Dal punto di vista giuridico, il divieto di licenziamento si configura come norma imperativa con la conseguenza che l’eventuale licenziamento adottato in spregio al predetto divieto risulterebbe nullo per contrasto ad una norma imperativa [3].
Deroghe al divieto di licenziamento in maternità
Ci sono dei casi, previsti tassativamente dalla legge, in cui il datore di lavoro, in deroga al divieto di licenziamento in maternità, può procedere al recesso anche nel periodo protetto.
Tali deroghe si applicano in caso di recesso determinato da:
- colpa grave della lavoratrice costituente giusta causa di risoluzione del rapporto;
- cessazione dell’attività aziendale;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o scadenza del termine nei rapporti di lavoro a tempo determinato;
- esito negativo della prova.
Con riferimento alla colpa grave, la Cassazione [4] ha chiarito che non è sufficiente che la lavoratrice abbia posto in essere una violazione disciplinare sussumibile nella giusta causa di licenziamento ma occorre che sia dimostrato un profilo di rimproverabilità ulteriore per la dipendente rappresentato, appunto, dalla colpa grave.
Per quanto concerne la cessazione, non basta che venga chiuso un reparto aziendale ma deve trattarsi di chiusura totale dell’azienda.
Divieto di licenziamento in maternità: si applica anche al padre?
Il divieto di licenziamento nel periodo protetto di maternità riguarda solo la madre. Tuttavia, la tutela può essere riservata al padre in tutti quei gravi casi in cui la madre non ha potuto fruire del congedo per maternità.
Il divieto di licenziamento si applica al padre, quindi, se lo stesso ha usufruito, in luogo della madre, del congedo per paternità per una causa particolarmente forte come:
- morte della madre;
- gravi condizioni di salute della madre che non le consentono l’assistenza al neonato;
- allontanamento volontario dal nucleo familiare;
- affidamento giudiziale del bambino.
Divieto di licenziamento in maternità: quale tutela?
Come abbiamo detto, sul piano giuridico, l’eventuale licenziamento adottato nel periodo protetto di maternità è nullo. Ne consegue che il lavoratore può impugnare il recesso di fronte al giudice del lavoro ed ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al pagamento delle retribuzioni che avrebbe percepito se non fosse mai stato licenziato, dalla data di licenziamento sino a quella di effettiva reintegra. Inoltre, il datore di lavoro viene condannato anche a versare i contributi previdenziali ed assistenziali.
Tale tutela, trattandosi di una fattispecie di nullità assoluta, si applica a tutti i datori di lavoro, a prescindere dal numero dei dipendenti addetti e dalla data di assunzione.
note
[1] Artt. 1 e 3 L. 604/1966.
[2] Art. 54 D. Lgs. 151/2001.
[3] Art. 1418 cod. civ.
[4] Cass. n. 2004/2017.