Remunerazione del giorno festivo: lo straordinario va computato?


La legge prevede il diritto dei lavoratori di assentarsi dal lavoro durante i giorni festivi mantenendo la normale retribuzione.
Sei un lavoratore subordinato. Ti sei accorto che, quando sei assente nei giorni festivi infrasettimanali, ricevi una retribuzione inferiore a quella che percepisci normalmente. Vuoi sapere come si calcola la remunerazione del dipendente durante le festività.
La legge prevede che i lavoratori abbiano diritto ad assentarsi dal lavoro durante le giornate di festa, mantenendo comunque il diritto a percepire la retribuzione. Sono, di solito, i contratti collettivi a stabilire come calcolare la remunerazione del lavoratore durante queste giornate. Spesso, però, sorgono dei dubbi sulla remunerazione del giorno festivo. Ci si chiede, ad esempio: lo straordinario va computato? Il punto di riferimento per rispondere a tali interrogativi restano i contratti collettivi anche se non mancano pronunce, anche recenti, con cui la Cassazione ha fatto chiarezza su tale istituto.
Indice
Cosa sono le festività infrasettimanali?
Dal punto di vista del rapporto di lavoro, il giorno festivo o festività può essere definito come il diritto del dipendente di astenersi dalla prestazione di lavoro mantenendo, comunque, il diritto alla retribuzione. Il giorno festivo, in ogni caso, non è del tutto equiparabile al giorno di riposo. Quest’ultimo, infatti, è un diritto irrinunciabile per il lavoratore mentre la festività può anche essere lavorata dal dipendente il quale maturerà il diritto a ricevere un trattamento retributivo maggiorato, sulla base delle previsioni del contratto collettivo di settore.
La legge [1] prevede, per tutti i lavoratori, il diritto ad astenersi dal lavoro durante le seguenti festività:
- 1° Gennaio;
- 6 Gennaio;
- 25 Aprile;
- il lunedì di Pasqua;
- 1° Maggio;
- 2 Giugno;
- 15 Agosto;
- 1° Novembre;
- 8 dicembre;
- 25 e 26 dicembre.
- il giorno del Santo Patrono del Comune in cui il lavoratore presta l’attività lavorativa.
Remunerazione del giorno festivo: come si calcola?
La legge prevede che, durante il giorno festivo, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.
Ma come si calcola la retribuzione di fatto giornaliera? Quali emolumenti devono essere ricompresi nella base di calcolo? Innanzitutto, occorre verificare cosa prevede in materia il Ccnl applicato al rapporto di lavoro. I contratti collettivi, infatti, disciplinano la retribuzione spettante al lavoratore nel giorno festivo, stabilendo anche qual è la base di calcolo da tenere in considerazione per calcolare la remunerazione spettante.
Ad esempio, il Ccnl Commercio fa riferimento, per la remunerazione delle festività, alla normale retribuzione di fatto spettante al dipendente che, secondo le disposizioni del Ccnl, è costituita dalla retribuzione mensile e da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti.
Il Ccnl Commercio, dunque, esclude il lavoro straordinario dal calcolo della retribuzione del giorno festivo.
Remunerazione del giorno festivo: lo straordinario va computato?
Come abbiamo detto, per verificare se nel calcolo della retribuzione spettante al lavoratore durante il giorno festivo debbano essere ricompresi o meno i compensi per lavoro straordinario erogati al dipendente, occorre verificare cosa prevede il Ccnl di settore.
La gran parte dei Ccnl esclude lo straordinario dalla base di calcolo ma potrebbero esserci accordi sindacali, anche di livello aziendale, che invece lo includono. Se nel Ccnl, tuttavia, non ci sono disposizioni sufficientemente chiare occorre riferirsi ai principi generali.
La giurisprudenza ha costantemente affermato che, in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima e quattordicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell’ordinamento un principio di omnicomprensività. Ne deriva che il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva.
Alla luce di tali osservazioni la Cassazione ha stabilito, anche di recente [2], che la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché la normativa di riferimento si riferisce alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. In questa nozione non può essere ricompreso il compenso per lavoro straordinario, nemmeno se percepito con continuità.
note
[1] L. 260/1949.
[2] Cass. n. 23366/20.