Corte d’Appello di Cagliari – Sezione I penale – Sentenza 9 novembre 2015 n. 1304
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d’Appello di Cagliari
Prima Sezione Penale
Composta dai Signori
Dott. Antonio Onni – Presidente
Dott.ssa M. Gabriella Muscas – Consigliere Dott. AL. Castello – Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa contro
CO.FR., nato a nato a Escolca il (…);
Ivi residente in via (…)
APPELLANTE
Avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Sanluri, del 4 Dicembre 2009 con la quale CO.FR. è stato condannato, unificati i reati dal vincolo della continuazione e con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva contestata, con la riduzione per il rito, alla pena di un anno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
In quanto dichiarato colpevole
A. Del delitto di cui all’art. 635, comma II, c.p. (in relazione all’art. 625 n. 7) perché, colpendo il cancello di ingresso pedonale all’abitazione di MA.CR. e di MA.DA., danneggiava una cosa altrui esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;
B. Del delitto di cui all’art.337 c.p. perché, proferendo all’indirizzo dei carabinieri SP.MA. e SO.AL. frasi del seguente tenore: “Testa di cazzo, sei un romano di merda, lasciatemi i coglioni in pace, io faccio quello che mi pare, ve la faccio pagare carabinieri di merda”, usava minaccia contro pubblici ufficiali mentre compivano un atto del proprio ufficio, specificamente consistito nel procedere al suo arresto per il reato di danneggiamento aggravato.
Con la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale. In Escolca, il 22 Ottobre 2009.
– Sentita la relazione del Cons. Dott.ssa M. Gabriella Muscas – Sentite le parti nelle rispettive
CONCLUSIONI
P.G.: Conferma della sentenza impugnata
DIFESA: Accoglimento dei motivi di impugnazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione distaccata di Sanluri, del 4 Dicembre 2009, CO.FR. è stato dichiarato colpevole dei reati a lui ascritti, e unificati gli stessi dal vincolo della continuazione, e con le attenuanti generiche equivalenti alla aggravante ed alla recidiva contestata, con la diminuzione per il rito, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione.
Il processo, celebrato per direttissima a seguito della convalida dell’arresto in flagranza, è stato celebrato nelle forme del rito abbreviato condizionato alla sottoposizione dell’odierno imputato a perizia psichiatrica.
Secondo quanto è emerso dagli atti, in data 22 Ottobre 2009, intorno alle ore 23:20, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Gergei (composta dai Carabinieri SP.MA. e SO.AL.), aveva ricevuto la segnalazione, da parte di MA.CR., secondo la quale l’odierno imputato stava danneggiando il cancello pedonale dell’ingresso della propria abitazione (sito in via (…) in Escolca) e lanciando oggetti contro la vetrata del tabacchino adiacente di proprietà della sorella MA.VA.. Giunti sul posto, gli operanti avevano notato il CO. dare dei calci alla serranda del negozio di alimentari sito nella medesima via e, all’atto di bloccarlo, l’imputato aveva reagito spintonando i miliari e proferendo al loro indirizzo le seguenti frasi “testa di cazzo, sei un romano di merda, lasciatemi i coglioni in pace, io faccio quello che mi pare, ve la faccio pagare carabinieri di merda”. Il CO. veniva pertanto tratto in arresto.
MA.CR., nel verbale di querela dalla stessa presentato, ha dichiarato che l’odierno imputato, intorno alle ore 22:00 del medesimo giorno, si trovava completamente ubriaco nei pressi della sua abitazione (nonostante fosse sottoposto al divieto di uscire dalla propria abitazione dopo le ore 21:00) e, oltre a ingiuriare e minacciare la sua famiglia, aveva anche scardinato il cancelletto d’ingresso della predetta abitazione, rompendolo. Successivamente il CO. si era scagliato anche contro il secondo cancello dell’abitazione e, dai rumori che aveva sentito, la donna aveva presunto che avesse colpito anche la porta d’ingresso del tabacchino di proprietà della sorella VA..
All’udienza di convalida dell’arresto, il Carabiniere SO. ha precisato di aver visto l’odierno imputato danneggiare il cancello d’ingresso pedonale dell’abitazione della querelante e di suo padre MA.DA., e prendere a calci la serranda. I militari avevano constatato che il predetto cancello era effettivamente danneggiato, e la MA. aveva confermato che i danni erano stati cagionati dal CO.. Relativamente alla resistenza, il SO. ha riferito di aver provato a bloccare l’odierno imputato che aveva reagito spintonandoli e ingiuriandoli.
Il CO. in sede di convalida ha spontaneamente dichiarato “Sono innocente, sono perseguitato dai carabinieri. Mi hanno preso a casa mia”.
Il perito dott. GI.PI. ha riferito in udienza l’esito della perizia psichiatrica effettuata sulla persona dell’odierno imputato, asserendo che il medesimo all’epoca dei fatti era persona capace di intendere e di volere, attualmente capace di partecipare al processo e non socialmente pericolosa.
Sono presenti agli atti anche ulteriori due denunce presentate, qualche ora prima dei fatti di cui in contestazione, rispettivamente dalla sorella e dal padre della MA., in cui i medesimi avevano riferito che l’odierno imputato già da tempo perseguitava la loro famiglia (con urla, minacce e anche lanciando una bottiglia di vetro contro la vetrata del tabacchino), lamentando presunti imbrogli da loro compiuti in relazione alla compravendita del tabacchino di MA.VA., precedentemente di proprietà della sorella della madre del CO..
Al termine del processo, il Tribunale ha ritenuto provata la penale responsabilità di CO.FR. per i reati a lui ascritti.
Per quanto riguarda il danneggiamento del predetto cancello dell’abitazione dei MA., ha ritenuto pacificamente provato che questo fosse stato commesso dall’odierno imputato, sulla base delle dichiarazioni rese da MA.CR., ritenuta dal Giudice di prime cure ritenuta assolutamente attendibile, e da quanto rilevato dai militari nel corso del loro intervento sul posto, ossia l’effettivo danneggiamento del cancello e il fatto di aver sorpreso il CO. prendere a calci la serranda di un negozio sito nella medesima via.
Relativamente al reato di cui all’art.337 c.p. ha ritenuto pienamente provato che l’odierno imputato avesse, con minacce, posto in essere una condotta volta ad opporsi all’arresto da parte degli agenti, conseguente al reato di danneggiamento aggravato, mentre compivano un atto del loro ufficio. Ha ritenuto quindi anche sussistente il dolo specifico richiesto per la configurabilità di questo reato.
Ha invece ritenuto del tutto infondata l’allegazione difensiva circa la mancanza dell’elemento soggettivo del reato in ragione di un suo stato di ubriachezza al momento dei fatti, in quanto il perito aveva pacificamente accertato che il CO., all’epoca dei fatti di cui in contestazione, era capace di intendere e di volere. Il Tribunale ha inoltre sostenuto che non vi fossero elementi idonei a porre in dubbio la veridicità delle accuse provenienti dai militari, in quanto soggetti del tutto disinteressati e attendibili.
Avverso la sentenza ha presentato appello la difesa asserendo, con riguardo al reato di cui al capo B), che essendo pacificamente emerso che l’odierno imputato fosse completamente ubriaco al momento dei fatti, tale condotta potrebbe esser considerata una reazione istintiva del medesimo ad una costrizione da parte degli operanti.
Mancherebbe pertanto, in relazione ad entrambi i reati a lui ascritti, la sussistenza dell’elemento psicologico in quanto l’odierno imputato, che abusava giornalmente di sostanze alcoliche, avrebbe agito senza avere la coscienza né la volontà di porre in essere le predette condotte illecite, e pertanto non rendendosi conto di quello che stava accadendo. Inoltre il
perito, pur avendo dichiarato che il CO. fosse capace di intendere e di volere al momento dei fatti, avrebbe pure sottolineato che egli aveva una personalità borderline, al confine con una vera e propria incapacità di intendere e di volere.
“Con riguardo alla condotta di cui al capo A), la difesa ha evidenziato che non potrebbe ravvisarsi la sussistenza dell’aggravante di cui all’art.625 n. 7 c.p., in quanto i militari avevano sorpreso l’odierno imputato mentre danneggiava la serranda del negozio di alimentari, e non il predetto cancello dell’abitazione (circostanza denunciata dalla sola MA.). Inoltre, mancherebbe la condizione di procedibilità con riguardo a tale reato in quanto la MA. avrebbe solamente denunciato i fatti alle Forze dell’ordine, senza manifestare la volontà che si procedesse penalmente nei confronti dell’imputato.
In relazione alla contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale la difesa ha rilevato che, in ragione delle condizioni personali dell’imputato e della modesta gravità dei fatti, non fosse necessario applicare l’aumento di pena previsto per la medesima, ritenuto oramai dalla giurisprudenza consolidata non obbligatorio, e pertanto vi sarebbero gli estremi per il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata.
La difesa ha anche censurato l’entità della pena richiedendo, in ragione di tutte le circostanze del caso concreto, una adeguata riduzione della stessa nei minimi di legge. Nell’atto di impugnazione aveva anche sollecitato la revoca e/o sostituzione della misura della custodia cautelare applicata all’odierno imputato, la quale tuttavia risulta revocata il 03/09/2010.
Conclude chiedendo, in via principale, l’assoluzione di CO.FR. da entrambi i reati ascritti, ai sensi dell’art. 530 c.p.p., in quanto il fatto non costituisce reato per mancanza dell’elemento psicologico, ovvero con altra ampia formula. In via subordinata, la qualificazione del fatto di cui al capo A) dell’imputazione come danneggiamento, ai sensi dell’art. 635 comma I c.p., per
l’insussistenza e/o inapplicabilità dell’aggravante contestata, con proscioglimento dell’imputato per non doversi procedere nei suoi confronti per mancanza della condizione di procedibilità, non essendo stata presentata nei suoi confronti querela. In subordine, ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestata, e l’aumento per la continuazione contenuto nel minimo, con tutti i benefici di legge ove concedibili.
All’esito dell’udienza, sentite le conclusioni delle parti, LA CORTE OSSERVA
L’appello è infondato e deve essere rigettato.
Il primo motivo di impugnazione attiene alla mancanza dell’elemento psicologico; la difesa ha rilevato che al momento della commissione dei delitti in oggetto, il CO. era completamente ubriaco e quindi non poteva rappresentarsi la coscienza e volontà di porre in essere le condotte illecite; in particolare, con riferimento al delitto di resistenza a pubblico ufficiale la condotta del CO. potrebbe essere considerata come una reazione spontanea ed istintiva a quella che lui aveva percepito come una costrizione.
conseguente
In proposito si osserva che la perizia psichiatrica disposta nel processo non solo ha escluso che all’epoca dei fatti il CO. fosse incapace di intendere e di volere, ma ciò che è emerso, secondo quanto riferito dal Perito, è che il CO. era un soggetto lucido, ben orientato nel tempo e nello spazio, con capacità di rievocazione e anche di creare un adeguato schema mentale. Il Perito ha chiarito che era emersa capacità di pianificazione e organizzazione, buona capacità di memoria, tanto che ricordava tutti gli arresti con relative situazioni, a suo dire, di prevaricazione da parte delle Forze dell’Ordine; in considerazione di ciò, nonostante una dipendenza da alcol, questa all’epoca non era tale da incidere in maniera significativa sulla capacità di intendere e di volere.
Questo comporta che il CO. aveva la capacità di scegliere e di decidere, di valutare come comportarsi nella consapevolezza delle conseguenze delle sue azioni; in questo contesto, la circostanza che al momento del fatto fosse ubriaco, risulta del tutto irrilevante e non incide in alcun modo sull’elemento psicologico del reato; si deve richiamare il principio giurisprudenziale secondo il quale l’azione esercitata sulla psiche dall’alcol volontariamente assunto dal soggetto non impedisce di accertare il dolo diretto, per la cui esistenza non è richiesta una analisi lucida della realtà, essendo necessario soltanto che il soggetto sia stato in grado di attivarsi in modo razionalmente concatenato per la realizzazione dell’evento. Ne discende che nel caso di reato commesso in stato di ebbrezza alcolica non accidentale, né preordinata, ai fini dell’affermazione di responsabilità dell’agente è decisivo l’atteggiamento psichico, seppure abnorme, del momento in cui il fatto si è verificato; trattandosi di delitto doloso, la responsabilità del soggetto deve essere esclusa soltanto se risulti in concreto che il fatto è stato commesso per colpa o comunque non è stato voluto (Vedi Cass. 31749/2015). Nel caso in esame, il soggetto, capace di intendere e di volere, anche se ubriaco e consapevole delle conseguenze che sarebbero potute derivare dalle sue azioni, ha volutamente posto in essere le condotte di danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale contestate. Del tutto inconsistente, pertanto, deve ritenersi l’argomentazione difensiva secondo la quale il comportamento del CO. sarebbe consistito in una reazione spontanea a quella che aveva percepito come una costrizione; l’intervento dei militari che cercavano di interrompere la condotta di danneggiamento portata avanti dal CO., era perfettamente legittima e la reazione aggressiva dell’imputato del tutto ingiustificata; la circostanza che egli si sia sentito “costretto” per essere stato fermato, anche ammesso che ciò risponda a verità, sarebbe solo una conseguenza dello stato di ebbrezza del CO., il quale, comunque, ha volutamente reagito con minacce al doveroso intervento degli operanti.
Neppure vi sono dubbi sul delitto di danneggiamento aggravato continuato; la scelta del rito consente, e anzi impone l’utilizzazione ai fini probatori di tutti gli atti acquisiti in fase di indagini e nella querela presentata da CR.MA. risulta compiutamente descritto il comportamento del CO. avendo lei stessa visto chiaramente il CO. scardinare il cancelletto della loro abitazione per poi scagliarsi contro il secondo cancello della stessa abitazione che si affaccia sul giardino; non solo la stessa MA. aveva poi sentito i rumori provenire dalla serranda del tabacchino di proprietà della sorella VA. e al momento dell’intervento era ancora impegnato a colpire con calci tale serranda del negozio di alimentari; l’avvenuto danneggiamento del cancello, peraltro, è stato anche confermato dal SO. in sede di convalida dell’arresto.
Deve inoltre ritenersi sussistente l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. contestata, posto che il cancello si affaccia sulla pubblica via ed è pertanto per sua natura esposto alla pubblica fede; il reato, pertanto, è perseguibile d’ufficio; solo per completezza si deve comunque osservare che risulta in atti anche rituale querela presentata da CR.MA..
L’appello deve ritenersi infondato anche con riferimento al trattamento sanzionatorio; la difesa ha sollecitato l’esclusione della recidiva, ma i precedenti penali, numerosissimi e specifici, dimostrano la pericolosità del soggetto il quale peraltro, anche in epoca ai fatti per i quali si procede, ha perseverato nella commissione di delitti della stessa tipologia; ciò esclude la possibilità di escludere la recidiva e impone, considerate le plurime condanne per resistenza a pubblico ufficiale, una pena base superiore ai minimi edittali.
Ancora si osserva che le condizioni di salute e personali del soggetto, la sua personalità borderline e il suo modesto ritardo mentale sono già stati valorizzati dal Tribunale che in assenza di qualunque altro elemento di positiva valutazione, ha ritenuto di riconoscere all’imputato le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva e all’aggravante (anche in considerazione del divieto di prevalenza ai sensi dell’art. 69 c.p. non potendo escludersi la recidiva qualificata per le ragioni precedentemente esposte); peraltro, come si rileva dalle altre segnalazioni in atti, i fatti per i quali si procede non possono ritenersi isolati, ma si inseriscono in una più ampia vicenda ai limiti della persecuzione nei confronti della famiglia MA. e ciò costituisce una ulteriore conferma della pericolosità del soggetto.
La sentenza deve quindi essere confermata con condanna dell’imputato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE
Visti gli artt. 599 e 592 c.p.p. conferma la sentenza impugnata e condanna CO.FR. alle spese di questo grado del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 3 novembre 2015. Depositata in Cancelleria il 9 novembre 2015.