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Come funzionano i controlli a distanza del lavoratore?

7 Gennaio 2021
Come funzionano i controlli a distanza del lavoratore?

La legge tutela la riservatezza e la sfera personale dei lavoratori e vieta il controllo a distanza dell’attività lavorativa.

Sei un lavoratore subordinato. Hai notato che sono state installate delle telecamere in azienda. Vuoi sapere se il datore di lavoro può utilizzare tali strumenti per controllare a distanza la tua prestazione di lavoro.

Nel nostro ordinamento, sono numerose le norme che tutelano il lavoratore in quanto parte debole nel rapporto di lavoro. Uno degli ambiti in cui il datore di lavoro potrebbe esercitare un potere arbitrario è la sfera privata e personale del lavoratore. Per questo, lo Statuto dei lavoratori disciplina come funzionano i controlli a distanza del lavoratore. Nonostante le modifiche introdotte nel 2015 dal Jobs Act, la disposizione normativa continua a vietare qualsiasi forma di controllo a distanza sull’attività di lavoro del dipendente.

Controlli a distanza del lavoratore: cosa sono?

La caratteristica principale del contratto di lavoro subordinato [1] è la soggezione del lavoratore al vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro.

La subordinazione si esprime attraverso l’attribuzione al datore di lavoro di tre poteri:

  1. potere direttivo, ossia la facoltà di indicare al lavoratore le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa;
  2. potere di controllo, ossia la facoltà di verificare che il lavoratore svolga la prestazione di lavoro nel rispetto delle regole previste dalla legge, dal contratto collettivo e dal contratto individuale di lavoro;
  3. potere disciplinare, ossia la facoltà di comminare sanzioni disciplinari al lavoratore in caso di infrazione disciplinare.

Il potere di controllo sull’attività lavorativa del dipendente è, quindi, una delle facoltà connaturate al rapporto di lavoro subordinato. Le modalità di esercizio di tale potere, tuttavia, potrebbero determinare un’eccessiva intrusione del datore di lavoro nella sfera privata e riservata del lavoratore.

In particolare, la legge [2] vieta i controlli a distanza del lavoratore, ossia, qualsiasi attività di controllo sulla prestazione lavorativa che venga svolta attraverso l’uso di impianti audiovisivi o strumenti tecnologici.

Impianti audiovisivi sul luogo di lavoro: sono ammessi?

La legge prevede che le telecamere, gli impianti audiovisivi e, in generale, qualsiasi strumento tecnologico che possa consentire incidentalmente il controllo a distanza sull’attività lavorativa del dipendente possono essere installati, nel luogo di lavoro, solo previo accordo con la rappresentanza sindacale unitaria o aziendale. Nel caso in cui le rappresentanze sindacali siano assenti o non sia possibile addivenire ad un accordo, il datore di lavoro può chiedere l’autorizzazione all’installazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

In ogni caso, l’installazione è possibile solo per perseguire uno dei seguenti fini leciti:

  1. esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali;
  2. tutela del patrimonio aziendale;
  3. tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Ovviamente, nel caso in cui l’installazione degli impianti sia stata autorizzata, il datore di lavoro deve utilizzarli per il perseguimento del fine lecito che è stato dichiarato e non può mai tramutarli in strumenti di controllo a distanza del lavoratore, pena la commissione di un reato.

Strumenti informatici dati in uso al dipendente: sono leciti?

La riforma dello Statuto dei lavoratori operata dal Jobs Act nel 2015 ha modificato la disposizione di riferimento relativa ai controlli a distanza. In particolare, la norma, come rivisitata dal Jobs Act, precisa che non sono soggetti alla disciplina autorizzatoria che abbiamo descritto (ossia al previo accordo sindacale e/o alla previa autorizzazione dell’Itl) gli strumenti informatici dati in uso al dipendente per lo svolgimento della prestazione di lavoro, dai quali possa derivare, incidentalmente, anche un controllo a distanza sull’attività lavorativa del dipendente.

È innegabile, infatti, che gli strumenti di lavoro (come il Pc, la mail aziendale, il cellulare aziendale, la navigazione Internet) dati in uso al dipendente possono anche essere utilizzati come strumenti di controllo.

La norma consente la concessione in uso di questi strumenti senza l’obbligo di seguire l’iter autorizzativo previsto per gli impianti audiovisivi ma non consente, di certo, di utilizzare tali devices per finalità di controllo a distanza.

Inoltre, la disposizione prevede l’obbligo del datore di lavoro di informare i lavoratori circa le modalità di utilizzo degli strumenti informatici e l’effettuazione dei controlli sull’uso degli stessi, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Solo se tale onere informativo sarà stato assolto, il datore di lavoro potrà utilizzare le informazioni raccolte tramite l’utilizzo di tali strumenti a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compreso quello disciplinare.


note

[1] Art. 2094 cod. civ.


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