Si può impugnare il verbale della commissione medica Inps?


Chi si vede negare il riconoscimento dell’handicap dalla commissione medica dell’Istituto nazionale previdenza sociale, può ricorrere contro questa decisione?
I verbali della commissione medica dell’Inps, con i quali viene negato al richiedente il riconoscimento dell’handicap, non sono comandamenti scritti nella pietra. Anzi, contro di essi può essere promosso, innanzi al giudice competente, un accertamento tecnico preventivo (Atp), proprio allo scopo di far valere, dinanzi all’autorità giudiziaria, i diritti che si ritiene siano stati disconosciuti dall’Inps.
Ma procediamo con ordine.
Indice
I diversi livelli di gravità dell’handicap
Di solito, tanto con la domanda presentata all’Inps quanto con l’eventuale ricorso per Atp, viene chiesto il riconoscimento dell’handicap con condizione di gravità, ossia di una minorazione che abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione [1].
Diversamente, l’handicap che non è connotato da gravità si caratterizza come minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, la quale è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [2]
Dunque, fermo restando che, per chi ne soffre, ogni tipo di disabilità può essere considerato grave va tuttavia rilevato che, giuridicamente, può essere qualificata come grave soltanto quella forma di handicap che, come si è visto poco sopra, richiede assistenza continuativa e globale.
Peraltro, la differenza tra i due tipi di disabilità non è soltanto concettuale ma risiede soprattutto nei diversi trattamenti economici e assistenziali a essi collegati.
A titolo di esempio, chi soffre di una disabilità grave – nel senso che si è precisato sopra – può beneficiare di permessi retribuiti , che consentono al disabile di assentarsi dal lavoro (con retribuzione a carico dell’Inps) per non più di tre giorni al mese oppure due ore al giorno.
I familiari di persona con handicap in condizione di gravità possono richiedere un congedo straordinario di durata non superiore a due anni nell’arco della loro vita lavorativa, anche in questo caso con retribuzione a carico dell’Inps.
Dal canto proprio, taluni disabili non gravi possono fruire di agevolazioni fiscali – in particolare per l’acquisto di mezzi di trasporto – nonché di deduzioni per spese mediche.
Primo step: il ricorso all’Inps
Per ottenere il riconoscimento, da parte dell’ente previdenziale, di un determinato handicap è necessario presentare apposito certificato medico. Visionata tale certificazione, la commissione medica dell’Inps fissa una visita per accertare se il richiedente soffra effettivamente una condizione di disabilità.
Se la visita produce un esito favorevole al richiedente, quest’ultimo potrà fruire di trattamenti come permessi retribuiti, congedo lavorativo, agevolazioni, ecc.
Secondo step (eventuale): il ricorso per Atp
Se la domanda inoltrata all’Inps viene respinta, l’interessato potrà impugnare il verbale della commissione medica davanti a un giudice. Infatti, la legge stabilisce che nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente un’istanza di accertamento tecnico al fine di verificare preventivamente la sussistenza o meno delle condizioni sanitarie che legittimano la richiesta [3].
Pertanto, contro il giudizio espresso dalla commissione medica dell’Inps per l’accertamento dell’invalidità è possibile promuovere un ricorso giurisdizionale, che va presentato entro 6 mesi dalla notifica del verbale sanitario. Tale termine è perentorio: ciò significa che, una volta scaduto, l’interessato potrà far valere la propria pretesa nei confronti dell’Inps soltanto presentando una nuova istanza amministrativa all’ente.
Il ricorso di cui stiamo parlando da’ avvio a una procedura di accertamento tecnico preventivo (Atp). Il carattere preventivo consiste nel fatto che, attraverso questo procedimento, il ricorrente intende risolvere la controversia senza dovere promuovere un vero e proprio contenzioso giudiziale.
L’accertamento viene affidato dal giudice a un consulente tecnico d’ufficio (ctu).
Come è facile comprendere, nel giudizio di accertamento tecnico preventivo è molto importante farsi assistere – oltre che, naturalmente, da un avvocato – anche da un bravo medico legale, cioè il consulente tecnico di parte (ctp), il quale dovrà indicare ed evidenziare le patologie di cui soffre il ricorrente e che gli danno diritto al riconoscimento dell’handicap.
Dopo che la bozza della consulenza tecnica è stata depositata dal ctu, il giudice assegna alle parti – cioè il ricorrente e l’Inps – un termine perentorio, non superiore a 30 giorni, entro il quale esse potranno proporre contestazioni rispetto alle conclusioni del consulente, dando vita così a un giudizio ordinario, all’esito del quale si deciderà se il diritto vantato dal ricorrente sussiste oppure no.
In assenza di contestazioni, invece, il giudice emette il decreto di omologazione dell’accertamento che, da questo momento, non può essere impugnato né modificato.
note
[1] Art. 3 co. 3 L. 104/1992
[2] Art. 1 co. 3 L. 104/1992
[3] Art. 445 bis cod. proc. civ.