Quando si fa la denuncia all’Ispettorato del lavoro?


Al fine di tutelare le condizioni di lavoro è prevista la possibilità di accessi ispettivi presso le aziende da parte degli ispettori del lavoro.
Sei un lavoratore subordinato e ritieni che il datore di lavoro non rispetti le norme di legge poste a tutela dei lavoratori. Ti chiedi quali azioni puoi intraprendere per difendere i tuoi diritti.
Spesso, i datori di lavoro considerano il rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori come un costo insostenibile dal punto di vista economico. Per questo, sono frequenti i casi di lavoro irregolare, erronea qualificazione dei rapporti di lavoro, mancato rispetto dei diritti più elementari dei dipendenti. In tutti questi casi, il lavoratore si chiede quali strumenti ha a disposizione per denunciare le irregolarità subite. In particolare, molti lavoratori si domandano: «Quando si fa la denuncia all’Ispettorato del lavoro?».
Come vedremo, gli ispettori del lavoro hanno il compito di verificare che le aziende rispettino le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e, su denuncia del lavoratore, possono programmare degli accessi ispettivi volti a verificare eventuali irregolarità.
Indice
Cos’è l’Ispettorato del Lavoro?
Nell’ambito della riforma del mercato del lavoro nota come Jobs Act, il legislatore ha concentrato tutte le funzioni ispettive relative ai rapporti di lavoro in un unico ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, chiamato Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) [1].
L’Inl è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è posto sotto la vigilanza del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che ne monitora periodicamente gli obiettivi e la corretta gestione delle risorse finanziarie.
In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha sostituito le funzioni della vecchia direzione del lavoro. L’Inl ha una struttura centrale, con sede in Roma, e delle strutture territoriali sul territorio.
Denuncia all’Ispettorato del lavoro: quando farla?
Può accadere che il lavoratore riceva, da parte del datore di lavoro, uno stipendio inferiore a quello minimo previsto dal contratto collettivo di settore. Oppure che l’azienda gli neghi dei diritti (ferie, permessi, maggiorazioni per lavoro straordinario, etc.) previsti dalla legge o dal Ccnl. Le irregolarità che possono essere realizzate dal datore di lavoro, nella gestione del rapporto lavorativo, possono essere molte, tra cui le più frequenti sono:
- il lavoro irregolare, ossia l’assunzione del lavoratore in nero, senza un contratto di lavoro e senza il pagamento delle tasse né dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- il mancato invio della comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti preposti prima dell’inizio della prestazione di lavoro;
- l’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, che avviene, ad esempio, quando il datore di lavoro assume il lavoratore con partita iva ma, in realtà, il rapporto di lavoro ha le caratteristiche del lavoro subordinato;
- il mancato accantonamento del Tfr;
- la mancata consegna della busta paga all’atto del pagamento dello stipendio;
- la mancata concessione delle ferie e dei riposi;
- il mancato rispetto delle norme relative all’orario di lavoro;
- il mancato rispetto delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
In tutti questi casi, il lavoratore, oltre che tutelare i propri diritti attraverso l’ausilio di un avvocato o dell’ufficio vertenze del sindacato, può sporgere una denuncia all’Ispettorato territoriale del lavoro nei confronti del datore di lavoro.
L’Ispettorato nazionale del lavoro, infatti, organizza la propria attività di vigilanza presso le aziende sia attraverso “visite di iniziativa programmata”, organizzate d’ufficio, sia realizzando “accertamenti su richiesta di intervento” che vengono programmati su denuncia del lavoratore.
La denuncia delle irregolarità può, quindi, determinare un accesso ispettivo degli ispettori del lavoro presso l’azienda. Se l’Ispettorato del lavoro riscontra delle irregolarità nel riconoscimento dei diritti del lavoratore previsti dalla legge o dal Ccnl potrà applicare al datore di lavoro le sanzioni amministrative previste dalla legge.
La violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, infatti, oltre che determinare possibili profili risarcitori azionabili dal lavoratore, è generalmente punita con l’applicazione di sanzioni amministrative il cui ammontare dipende dalla specifica violazione commessa.
Denuncia all’Ispettorato del lavoro: come presentarla?
Per presentare una denuncia all’Ispettorato territoriale del lavoro è sufficiente inviare, tramite posta ordinaria o tramite pec, il “Modulo INL 31 – Richiesta di intervento ispettivo” che è stato appositamente predisposto dall’istituto per agevolare l’attività di denuncia da parte dei lavoratori dipendenti.
Nella compilazione del modulo verrà richiesto al lavoratore di inserire i seguenti campi:
- dati personali del lavoratore (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico, etc.);
- dati identificativi dell’azienda e dell’unità produttiva in cui si chiede l’ispezione;
- tipologia di rapporto di lavoro (a tempo determinato, indeterminato, part-time, intermittente, etc.);
- durata del rapporto di lavoro;
- irregolarità riscontrata (lavoro nero, mancato pagamento dello stipendio o del Tfr, etc.).
Il lavoratore denunciante, inoltre, dovrà allegare copia di un proprio documento di identità e eventuale documentazione che comprova le violazioni denunciate.
Denuncia all’Ispettorato del lavoro: come conoscere lo stato della pratica?
Può accadere che, dopo aver inoltrato la denuncia all’Ispettorato del lavoro, il lavoratore non riceva più alcun aggiornamento e non sappia, quindi, quali sono le attività effettuate all’Ispettorato a seguito dell’istanza.
Per conoscere lo stato della pratica e le iniziative intraprese dall’Ispettorato del lavoro a seguito della denuncia, il lavoratore può presentare un’istanza di accesso agli atti all’Ispettorato del Lavoro, specificando a quale denuncia la richiesta si riferisce.
L’Ispettorato dovrà mettere a disposizione del lavoratore, con modalità di accesso da concordare, tutti i documenti relativi alla pratica. Il dipendente potrà, quindi, consultando il fascicolo relativo alla sua istanza, conoscere le decisioni assunte dall’ente dopo la presentazione della denuncia.
note
[1] D. Lgs.149/2015.