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Contributi in casse diverse: conviene riunirli per la pensione?

9 Gennaio 2021 | Autore:
Contributi in casse diverse: conviene riunirli per la pensione?

Quali vantaggi e svantaggi comporta l’operazione di ricongiunzione dei versamenti presso un’unica gestione previdenziale?

Una carriera continuativa ed unitaria, con la contribuzione previdenziale accreditata presso una sola gestione, è ormai appannaggio di pochi. Quasi tutti i lavoratori, difatti, hanno alle spalle dei contributi accreditati presso casse diverse. Fortunatamente, da parecchi anni a questa parte, la legge ha previsto degli strumenti che consentono di riunire i versamenti presenti presso fondi differenti ai fini della pensione. Uno di questi strumenti è la ricongiunzione, che consente di far confluire i contributi accreditati in casse diverse presso un’unica gestione.

Ma quando si hanno contributi in casse diverse conviene riunirli per la pensione?

La valutazione della convenienza della ricongiunzione risulta piuttosto complessa, in quanto, oltre a questa misura, la legge prevede anche altri strumenti per riunire i contributi ai fini pensionistici. Bisogna innanzitutto evidenziare che la ricongiunzione, normalmente, comporta dei costi non indifferenti.

Altre misure, come il cumulo e la totalizzazione, sono invece gratuite, ma non consentono di riunire i versamenti presso un’unica cassa: i contributi sono invece sommati ai soli fini del diritto alla pensione, ma per quanto riguarda l’ammontare dell’assegno ciascuna cassa calcola la propria quota autonomamente, eventualmente applicando il ricalcolo contributivo, che normalmente risulta penalizzante.

A proposito del calcolo contributivo, un’altra misura che consente di riunire i contributi presso un’unica cassa, oltre alla ricongiunzione, è il computo, che permette di far confluire i versamenti presso la gestione separata Inps. L’operazione, a differenza della ricongiunzione, è a titolo gratuito, ma comporta il ricalcolo contributivo del trattamento. Riunire gratuitamente i contributi è ugualmente possibile per i lavoratori dello spettacolo che beneficiano della totalizzazione in convenzione. Ma procediamo con ordine.

Come funziona la ricongiunzione?

La ricongiunzione [1] consente di riunire presso un unico fondo tutta la contribuzione posseduta dall’interessato: non è consentito ricongiungere i contributi lasciando fuori i versamenti accreditati presso una o più casse.

La ricongiunzione può riguardare i contributi accreditati presso le gestioni amministrate dall’Inps, oppure presso le casse professionali private o privatizzate. Resta fuori dalle operazioni di ricongiunzione la gestione separata dell’Inps, anche se una recente sentenza [2] ammette la possibilità di ricongiunzione tra questa gestione e le casse professionali.

La ricongiunzione, nella generalità dei casi, è a titolo oneroso: fanno eccezione i ricongiungimenti presso alcune casse professionali, il cui ordinamento consente delle particolari modalità di riunione dei contributi, nonché le ipotesi in cui dall’operazione non derivi alcun vantaggio per l’interessato, in termini di trattamento di pensione, quindi non sussistano oneri da versare. Che cosa significa? Per capirlo, dobbiamo comprendere prima come si calcolano i costi della ricongiunzione.

Sistemi di calcolo della pensione

Per comprendere come si calcolano i costi della ricongiunzione, è necessario innanzitutto tener presente i principali sistemi di determinazione del trattamento. Si tratta del sistema retributivo, o reddituale e del sistema contributivo.

Il calcolo retributivo si basa sugli ultimi redditi o sulle ultime retribuzioni dell’interessato e sull’anzianità contributiva collocata entro determinati periodi.

Il calcolo contributivo, invece, si basa sui versamenti accreditati all’interessato e sull’età al momento del pensionamento.

Presso le gestioni amministrate dall’Inps, si utilizza il sistema di calcolo:

  • retributivo sino al 31 dicembre 2011, poi contributivo, per coloro i quali possiedono almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • a chi possiede meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, si applica il calcolo retributivo sino alla data stessa, poi contributivo (cosiddetto calcolo misto);
  • esclusivamente contributivo per coloro che non possiedono versamenti alla data del 31 dicembre 1995.

Presso le gestioni amministrate dall’Inps, si applica poi il calcolo integralmente contributivo per chi si avvale dell’opzione donna, dell’opzione di ricalcolo contributivo Dini, della totalizzazione (salvo conseguimento di autonomo diritto a pensione) e del computo presso la gestione separata.

Le casse professionali seguono invece regole diverse: alcune gestioni, come la cassa dei commercialisti, applicano ad esempio il calcolo retributivo fino al 2003 ed in determinate ipotesi di pensionamento applicano il calcolo integralmente contributivo. La cassa forense applica quattro diversi tipi di calcolo retributivo, ma in determinate ipotesi di pensionamento applica il ricalcolo interamente contributivo.

Calcolo retributivo della ricongiunzione: sistema della riserva matematica

Se il periodo da ricongiungere è da valutare col sistema di calcolo retributivo, presso la gestione di destinazione, il costo della ricongiunzione si determina in questo modo, detto sistema della riserva matematica:

  • si deve innanzitutto calcolare la differenza tra l’ammontare della pensione comprensiva dei periodi da ricongiungere e della pensione senza i suddetti periodi;
  • alla differenza si deve applicare un coefficiente, detto coefficiente di riserva matematica; il coefficiente varia in base all’età, agli anni di contribuzione, al sesso ed alla categoria di appartenenza del lavoratore (i coefficienti di riserva matematica sono pubblicati in apposite tabelle allegate ai decreti ministeriali in materia);
  • dall’onere così determinato devono essere sottratti i contributi che confluiscono presso la gestione di destinazione, rivalutati al tasso annuo composito del 4,50%.

In ipotesi specifiche, ad esempio in caso di ricongiunzione da Inpdap a Inps e viceversa, il costo così ottenuto deve essere dimezzato.

L’onere di ricongiunzione può essere versato in un’unica soluzione oppure a rate.

Calcolo contributivo della ricongiunzione: sistema percentuale

Se invece l’onere di ricongiunzione deve essere determinato col calcolo contributivo, si procede in questo modo, detto sistema percentuale:

  • si prendono quale riferimento gli ultimi 12 mesi di imponibile presso la gestione in cui avviene la ricongiunzione;
  • si moltiplica questo imponibile previdenziale per l’aliquota di computo vigente presso la gestione, per la categoria di lavoratori a cui appartiene l’interessato (ad esempio 33% Per la generalità dei lavoratori subordinati iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell’Inps);
  • il risultato si moltiplica per il numero di anni da ricongiungere ed eventualmente si rapporta alle frazioni di anno;
  • dal risultato così ottenuto si sottraggono i contributi oggetto della ricongiunzione, rivalutati al tasso composito del 4,50% annuo;
  • si ottiene così il costo della ricongiunzione col sistema percentuale.

Presso determinate casse professionali, in generale presso le casse professionali private, si applica un particolare tipo di ricongiungimento gratuito.

La ricongiunzione conviene?

In generale, comportando la ricongiunzione dei costi non indifferenti, si può affermare che l’operazione non abbia una notevole convenienza economica, in rapporto all’ammontare della pensione.

In buona sostanza, ciò che si versa all’Inps in termini di onere di ricongiunzione viene restituito piano piano dall’istituto, attraverso i ratei di pensione, in un lungo arco di tempo.

Tuttavia, la ricongiunzione può risultare conveniente nei casi in cui l’aggiunta di contributi consenta di anticipare la pensione. Vero è che lo stesso risultato può essere ottenuto anche con il cumulo e con la totalizzazione, che consentono di conteggiare unitariamente e gratuitamente i contributi presenti in casse diverse ai fini del diritto al pensionamento. Tuttavia, queste operazioni possono talvolta comportare un ricalcolo del trattamento penalizzante. Inoltre, non consentono di ottenere particolari pensionamenti agevolati previsti presso singole casse professionali.

Bisogna infine considerare che il costo della ricongiunzione può essere interamente dedotto dalle imposte, cioè sottratto dalle tasse (per la precisione dall’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche), quindi questo vantaggio limita l’impatto negativo dell’onere per i lavoratori con i redditi più elevati.

La valutazione di convenienza, ad ogni modo, è differente da caso a caso ed è opportuno che sia effettuata da un professionista in materia, come un consulente del lavoro esperto di previdenza.


note

[1] L. 29/1979; L. 45/1990.

[2] Cass. sent. 26039/2019.


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