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Come vengono pagati i permessi non goduti?

11 Gennaio 2021
Come vengono pagati i permessi non goduti?

I contratti collettivi di lavoro attribuiscono al dipendente dei permessi retribuiti che, se non goduti, possono essere remunerati.

Sei stato assunto di recente come lavoratore subordinato. Il contratto collettivo applicato al tuo rapporto di lavoro prevede il diritto del dipendente alla fruizione di un certo numero di ore di permessi retribuiti. Hai deciso di dimetterti e ti chiedi che ne sarà dei permessi accumulati e non goduti.

In aggiunta al periodo di ferie previsto direttamente dalla legge, numerosi contratti collettivi prevedono il diritto dei lavoratori a dei permessi retribuiti. Si tratta della possibilità di assentarsi dal lavoro per un certo numero di ore mantenendo, comunque, la retribuzione. Cosa succede se tuttavia i permessi non vengono fruiti? Come vengono pagati i permessi non goduti?

Come vedremo, trattandosi di un istituto di origine contrattuale collettiva, la disciplina del godimento dei permessi retribuiti e della relativa retribuzione è disciplinata dai Ccnl stessi.

Cosa sono i permessi retribuiti?

La legge [1] prevede il diritto del lavoratore a fruire di un periodo di ferie annuo pari almeno a 4 settimane al fine di recuperare le energie psicofisiche profuse nello svolgimento della prestazione di lavoro. Le ferie consistono nel diritto del dipendente di assentarsi dal lavoro mantenendo, comunque, la retribuzione.

Oltre al diritto alle ferie, singole disposizioni di legge attribuiscono al lavoratore, al ricorrere di determinate circostanze, anche il diritto a fruire di un certo numero di ore di permessi retribuiti.

Ad esempio, si prevede il diritto del dipendente ai permessi retribuiti in caso di:

  • assistenza di parente disabile (cosiddetti permessi 104);
  • esigenze di studio;
  • esigenze connesse all’assunzione di cariche elettive.

Oltre ai permessi retribuiti previsti dalla legge, i Contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono ulteriori permessi.

I permessi retribuiti di fonte contrattuale possono distinguersi, essenzialmente, in due categorie:

  • festività soppresse: si tratta di permessi retribuiti legati alla soppressione di alcune festività da parte della legge [2];
  • riduzione dell’orario di lavoro (cosiddetti rol) si tratta di ulteriori ore di permesso retribuito introdotte dai contratti collettivi.

La quantità di permessi riconosciuti al lavoratore dipende dalle previsioni del Ccnl applicato.

Il Ccnl Commercio, ad esempio, prevede che il lavoratore abbia diritto a:

  • 32 ore di permesso per festività soppresse;
  • 56 ore, incrementate di ulteriori 16 ore nelle aziende con più di 15 dipendenti, di permesso retribuito.

Come funzionano i permessi retribuiti?

I permessi retribuiti consistono nell’attribuzione al lavoratore del diritto di assentarsi per un certo numero di ore mantenendo, comunque, la retribuzione prevista dal contratto. Trattandosi di un diritto previsto unicamente dal contratto collettivo, la disciplina dei permessi retribuiti deve essere rinvenuta unicamente nei Ccnl, non essendovi disposizioni di legge in merito.

Alcuni Ccnl, ad esempio, prevedono la possibilità di fruire dei permessi anche per singola ora. Altri Ccnl, come ad esempio il Ccnl Commercio, prevedono invece che il lavoratore possa fruire dei permessi retribuiti per gruppi di 4 o di 8 ore. Tali disposizioni servono a bilanciare il diritto del lavoratore a prendere i permessi con le esigenze di programmazione del datore di lavoro.

Come vengono pagati i permessi non goduti?

Generalmente, il Ccnl prevede che i permessi retribuiti, i quali al pari delle ferie maturano man mano che viene data esecuzione al contratto di lavoro, debbano essere fruiti entro un determinato limite temporale.

Il Ccnl Commercio, ad esempio, prevede che i permessi debbano essere fruiti entro l’anno di maturazione o, al massimo, non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.

Se il lavoratore non fruisce dei permessi retribuiti entro le tempistiche stabilite dal Ccnl, egli matura il diritto a ricevere l’indennità sostitutiva dei permessi non goduti, ovvero, una somma di denaro che viene erogata dal datore di lavoro per monetizzare i permessi non fruiti. Solitamente, i Ccnl prevedono che la retribuzione da assumere come parametro di riferimento per l’erogazione dell’indennità sostitutiva dei permessi retribuiti sia pari alla retribuzione globale di fatto oraria goduta dal dipendente.

Il diritto ad ottenere la monetizzazione dei permessi non goduti non matura solo quando il lavoratore non ha fruito dei permessi entro l’arco di tempo previsto dal contratto ma anche quando il contratto di lavoro cessa e vi sono ancora dei permessi non goduti. In questo caso, infatti, è evidente che il lavoratore non avrà più la possibilità materiale di fruire dei permessi e quindi il datore di lavoro, unitamente alle competenze di fine rapporto, dovrà erogare al lavoratore l’indennità sostitutiva dei permessi.


note

[1] D. Lgs. 66/2003.

[2] L. n. 54 del 5.03.1977 e D.P.R. n. 792 del 28.12.1985.


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