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Come si fa il duplicato della patente?

11 Gennaio 2021 | Autore:
Come si fa il duplicato della patente?

Patente rubata, smarrita, distrutta o deteriorata? Se vuoi riottenere il tuo permesso di guida basta seguire pochi step.

La tua patente si è talmente scolorita che non riesci più a leggere i dati che vi sono sopra riportati, in particolare quello relativo alla scadenza. Se vuoi evitare un possibile ritiro del documento in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine [1], devi correre ai ripari al più presto e chiederne un duplicato.

Come si fa il duplicato della patente? La procedura è relativamente semplice e ti consente di ottenere un permesso provvisorio di guida, con il quale puoi circolare liberamente in attesa di ricevere la patente vera e propria. In generale puoi ottenere il duplicato in caso di furto, di smarrimento, di distruzione e di deterioramento del permesso di guida.

Peraltro, tale duplicato corrisponde alla nuova patente di guida formato card, sulla quale sono riportati i codici che corrispondono alla nomenclatura europea, riconosciuta in tutti gli Stati dell’Unione Europea.

Chi può richiedere il duplicato della patente

Il duplicato della patente può essere richiesto oltre che dall’intestatario del permesso di guida, previa esibizione di un documento di identità valido, anche da:

  • una persona delegata, munita di un documento di riconoscimento in corso di validità, della delega su carta semplice, sottoscritta dal delegante, e di una fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità;
  • un’autoscuola o un’agenzia per il disbrigo delle pratiche automobilistiche.

Patente rubata, smarrita o distrutta: come si richiede il duplicato

Per ottenere il rilascio del duplicato di una patente rubata, smarrita o distrutta la prima cosa che devi fare è sporgere denuncia presso i carabinieri o alla polizia entro 48 ore dal furto, dallo smarrimento o dalla distruzione.

Puoi presentare la denuncia:

  • recandoti personalmente alla polizia o dai carabinieri;
  • oppure in caso di smarrimento o di furto, anche online, ma solo se quest’ultimo è stato commesso da ignoti o se la denuncia non richiede per complessità o gravità, la presenza dell’ufficiale di polizia giudiziaria. A tal fine devi accedere ai siti istituzionali della polizia di stato (www.denunceviaweb.poliziadistato.it) o dei carabinieri (www.extranet.carabinieri.it/DenunciaWeb/denuncia.aspx) e seguire l’apposita procedura telematica. In entrambi i casi dovrai, poi, recarti presso la questura o la caserma selezionata per sottoscrivere la denuncia, dandogli così valore legale.
  • Se sporgi denuncia all’estero, devi poi, ripresentarla in Italia.

Al momento della denuncia i carabinieri o la polizia verificano se il documento è duplicabile senza ulteriori richieste da parte tua oppure se devi richiedere il duplicato ad un ufficio della Motorizzazione civile.

Una patente non è duplicabile se alcuni dati risultano mancanti nell’archivio informatico nazionale come ad esempio la scadenza o il numero del permesso di guida posseduto. In ogni caso, ti viene rilasciato un permesso provvisorio, con il quale puoi circolare solo in Italia. Tale documento sostituisce in toto la patente smarrita o rubata e ha una validità di 90 giorni.

Dal momento del rilascio del permesso provvisorio la patente identificata nella denuncia non è più valida. Quindi, se successivamente dovessi rinvenirla, dovrai distruggerla.

Patente duplicabile: cosa fare?

Se la tua patente è duplicabile, ai carabinieri o alla polizia devi presentare:

  • nn. 2 fotografie formato tessera;
  • un documento di riconoscimento in corso di validità.

Se sei un cittadino extracomunitario devi presentare anche il permesso o la carta di soggiorno. Se sei in attesa di rinnovo o di primo rilascio, devi esibire la relativa ricevuta di richiesta.

I carabinieri o la polizia provvedono ad inviare la richiesta del duplicato all’ufficio centrale operativo del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e contestualmente rilasciano il permesso provvisorio alla guida.

A questo punto, non ti resta che attendere di ricevere il duplicato della patente al tuo indirizzo di residenza con posta assicurata.

I costi che devi sostenere sono pari a:

  • 10,20 euro per diritti DTT (Dipartimento Trasporti Terrestri);
  • 6,86 euro per spese postali;
  • 1,70 euro per spese di commissione.

Il pagamento avviene in contrassegno al postino al momento della consegna.

Qualora il duplicato non dovesse pervenire entro 45 giorni dal permesso provvisorio rilasciato dai carabinieri o dalla polizia, devi:

  • contattare il numero verde 800232323, disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 20, e il sabato dalle 8 alle 14, con un operatore, per conoscere il numero dell’assicurata con la quale è stata spedita la patente;
  • oppure inviare un’email all’indirizzo uco.motorizzazione@mit.gov.it, specificando il tuo nome, cognome, luogo e data di nascita ed il numero della patente.

Patente non duplicabile: cosa fare?

Se la tua patente è risultata non duplicabile al momento della denuncia oppure se dopo il tentativo di consegna, l’ufficio postale ha restituito il duplicato della stessa al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per errori nell’indirizzo di residenza o per compiuta giacenza, devi fare richiesta di duplicato presso un ufficio della Motorizzazione civile.

In questo caso, devi presentare:

  • la denuncia di smarrimento, furto o distruzione;
  • nn. 2 fotografie formato tessera di cui una autenticata;
  • un documento originale di riconoscimento e una fotocopia;
  • l’originale del permesso provvisorio di guida rilasciato dalle forze dell’ordine;
  • la domanda redatta sul modulo TT 2112, disponibile presso gli uffici della Motorizzazione civile oppure scaricabile online nella sezione modulistica de “Il Portale dell’Automobilista”, sito ufficiale del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture;
  • il permesso di soggiorno o la ricevuta di richiesta di primo rilascio o di rinnovo per i cittadini extracomunitari;
  • l’attestazione del versamento di 10,20 euro sul c/c 9001, disponibile presso gli sportelli della Motorizzazione civile o presso gli uffici postali. Il pagamento può essere effettuato presso gli uffici postali o telematicamente su “Il Portale dell’Automobilista”.

Come si richiede il duplicato di una patente deteriorata

Per richiedere il duplicato di una patente deteriorata –  quella cioè della quale non sono più perfettamente leggibili gli estremi di riconoscimento, i dati anagrafici dell’intestatario, la data di scadenza e la fotografia – devi fare domanda presso gli uffici della Motorizzazione civile.

A tal fine, devi presentare:

  • nn. 2 fotografie formato tessera, di cui una autenticata;
  • una fotocopia della patente deteriorata originale;
  • il modulo TT 2112 compilato. Il modello è disponibile presso gli uffici della Motorizzazione oppure scaricabile dal sito de Il Portale dell’Automobilista;
  • un certificato medico in bollo recente (non più vecchio di 3 mesi) se la patente è scaduta o scadrà entro sei mesi dalla richiesta.

Il costo del duplicato di una patente deteriorata è pari a:

  • 10,20 euro, da versare sul c/c 9001;
  • 32,00 euro da versare sul c/c 4028.

I versamenti possono essere effettuati presso gli uffici postali oppure si può procedere al pagamento online sul Portale dell’Automobilista.


note

[1] Circolare ministero dell’Interno 98/1999.


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