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Consorzio con attività esterna

11 Gennaio 2021 | Autore:
Consorzio con attività esterna

Cosa prevede la legge per quelle unioni tra imprenditori la cui attività è rivolta all’esterno? Cos’è il regime di pubblicità legale e come funziona il fondo consortile?

La nozione di consorzio è contenuta nel Codice civile, che lo qualifica come l’unione tra più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese [1]. I motivi per i quali può costituirsi tale istituto giuridico, sono diversi.

In alcuni casi, il consorzio viene creato al fine di disciplinare, limitandola, la concorrenza sul mercato tra imprenditori che svolgono la stessa attività o attività similari, così da evitare che si instaurino situazioni di monopolio (consorzi anticoncorrenziali). In altri, invece, il consorzio viene formato per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese che vi partecipano, rappresentando uno strumento di cooperazione interaziendale, finalizzato alla riduzione dei costi di gestione delle singole consorziate (consorzi di coordinamento).

In base al tipo di attività che svolge, il consorzio si distingue in consorzio con attività interna e consorzio con attività esterna. In cosa consiste la differenza? Mentre il primo si limita a regolare i rapporti fra consorziati e controlla il rispetto di quanto convenuto senza entrare in contatto né operare con terzi, il secondo, invece, è caratterizzato dalla presenza di un ufficio comune, destinato a svolgere attività con terzi nell’interesse di tutte le imprese che vi fanno parte.

Quali sono le parti di un consorzio con attività esterna

In generale, le parti di un consorzio e, quindi, anche di uno con attività esterna, possono essere imprenditori agricoli o commerciali, piccoli, normali o di altre dimensioni (vedi le imprese minori).

In alcune ipotesi, al consorzio partecipano anche soggetti non imprenditori, che svolgono un ruolo di sostegno economico-finanziario come nel caso delle Camere di commercio o delle associazioni di categoria.

Come opera un consorzio con attività esterna

Un consorzio con attività esterna svolge in comune una o più fasi – ma non tutte – delle attività delle singole imprese consorziate, fasi che, prima della stipulazione del contratto di consorzio, le imprese svolgevano individualmente.

Le fasi del ciclo produttivo da svolgere in comune possono andare dall’acquisto dei beni strumentali o delle materie prime alla distribuzione, dalla pubblicità alla contabilità, dalla depurazione degli scarichi alla prestazione di garanzie creditizie, ecc.

Come si costituisce un consorzio con attività esterna

Un consorzio con attività esterna si costituisce mediante la stipula di un contratto, che deve assumere la forma scritta a pena di nullità [2]. Non è richiesto necessariamente l’atto pubblico, potendo bastare anche una scrittura privata. Le sottoscrizioni devono comunque essere autenticate al fine di poter procedere all’iscrizione dell’estratto o del contratto nel Registro delle imprese [3].

Il contratto di consorzio deve espressamente indicare tra l’altro l’oggetto e la durata del consorzio, gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati, le attribuzioni e i poteri degli organi consortili, i casi di recesso e di esclusione [4].

Consorzio con attività esterna: cos’è il regime di pubblicità legale

La legge prevede un regime di pubblicità legale per un consorzio con attività esterna, destinato a portare a conoscenza dei terzi i dati essenziali del consorzio stesso.

Infatti, un estratto del contratto di consorzio deve, a cura degli amministratori, nel termine di 30 giorni dalla stipulazione, essere depositato per l’iscrizione presso l’ufficio del Registro delle imprese del luogo in cui l’ufficio ha sede [5]. A questa forma di pubblicità sono soggette tutte le eventuali modificazioni del contratto.

Inoltre, il Codice civile prevede che le persone che hanno la direzione del consorzio entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale redigono la situazione patrimoniale, osservando le norme dettate per il bilancio di esercizio delle società per azioni. Successivamente, devono depositarla presso l’ufficio del Registro delle imprese [6].

Ancora, il contratto di consorzio deve espressamente indicare le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri. Anche questi dati devono essere iscritti presso l’ufficio del Registro delle imprese.

Come si conviene in giudizio un consorzio con attività esterna

Un consorzio con attività esterna può essere convenuto in giudizio nella persona dei soggetti ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone [7].

Affinché il presidente possa agire e resistere in giudizio, è necessaria una delibera assembleare; se manca, gli atti processuali compiuti dal presidente sono inefficaci.

In cosa consiste il fondo consortile

Un consorzio con attività esterna deve essere necessariamente dotato di un fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati, iniziali e successivi, e dei beni acquistati con tali contributi.

Si tratta di un patrimonio autonomo rispetto a quello dei singoli consorziati, che serve a garanzia dei creditori del consorzio. Fino a quando il consorzio dura, i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo né i creditori particolari dei consorziati possono fare valere i propri diritti sul fondo [8].

Quali obbligazioni gravano sul fondo consortile

Le obbligazioni che gravano sul fondo consortile si distinguono in:

  • obbligazioni consortili in senso stretto, assunte dai rappresentanti del consorzio in nome e nell’interesse del consorzio stesso, per le quali i creditori possono fare valere i loro diritti solo sul fondo consortile [9]. Si pensi, ad esempio, alle obbligazioni relative all’organizzazione ed al funzionamento del consorzio come quelle riferite al canone d’affitto dei locali o alle retribuzioni dei dipendenti;
  • obbligazioni assunte dagli organi consortili in nome del consorzio ma nell’interesse dei singoli consorziati, delle quali sono responsabili questi ultimi in solido con il fondo consortile. In caso di insolvenza dei consorziati interessati, il debito degli insolventi si ripartisce fra tutti gli altri consorziati in proporzione delle loro quote [10]. Ciò vuol dire che se il consorzio è costretto a pagare, poi, potrà agire in rivalsa per l’intero nei confronti dei consorziati interessati e, se questi saranno insolventi, potrà agire in rivalsa nei confronti degli altri consorziati. Un esempio di obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati sono quelle inerenti ad operazioni interessanti una singola impresa.

Come si scioglie un consorzio con attività esterna

Un consorzio con attività esterna può sciogliersi per varie cause ovvero per:

  • scadenza del termine stabilito per la sua durata;
  • il conseguimento dell’oggetto;
  • volontà unanime dei consorziati o anche per volontà della sola maggioranza qualora sussista una giusta causa;
  • un provvedimento dell’autorità governativa nei casi ammessi dalla legge e per le altre cause eventualmente previste nel contratto [11];
  • fallimento.

Lo scioglimento può aversi anche in caso di recesso, esclusione o risoluzione giudiziaria in relazione ad una singola partecipazione, qualora la stessa sia considerata essenziale, tale che la sua venuta meno determini l’impossibilità di conseguire l’oggetto [12].

La suddivisione del patrimonio consortile può avvenire solo dopo la liquidazione, posto che lo stesso è vincolato a soddisfare in via prioritaria i creditori del consorzio. Le norme relative alla liquidazione devono essere contenute nel contratto e vanno riportate nell’estratto da pubblicare nel Registro delle imprese. Tali norme devono comunque rispettare il principio per cui non è possibile ripartire i beni tra i consorziati se prima non sono stati soddisfatti i creditori del consorzio.


note

[1] Art. 2602 cod. civ.

[2] Art. 2603 cod. civ.

[3] Art. 2612 co. 1 cod. civ.

[4] Art. 2612 co. 2 cod. civ.

[5] Art. 2612 co. 1 cod. civ.

[6] Art. 2615 cod. civ.

[7] Art. 2613 cod. civ.

[8] Art. 2614 cod. civ.

[9] Art. 2615 co. 1 cod. civ.

[10] Art. 2615 co 2. cod. civ.

[11] Art. 2611 cod. civ.

[12] Art. 2611 co. 2 cod. civ.


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