Come si presenta un ricorso all’Agenzia delle Entrate?


Lo strumento per contestare giudizialmente gli atti impositivi emessi dal Fisco nei confronti dei contribuenti
Non tutti gli atti dell’Agenzia delle Entrate sono totalmente fondati. Anzi, nel processo tributario, circa il 30% degli atti impositivi emessi dall’Agenzia delle Entrate viene totalmente o parzialmente annullato dalle commissioni tributarie a seguito di contestazione del contribuente. Infatti, se il contribuente ritiene che l’atto impositivo emesso dall’Agenzia delle Entrate nei suoi confronti sia infondato o illegittimo può contestarlo dinanzi al giudice tributario presentando un ricorso. Ma come si presenta un ricorso all’Agenzia delle Entrate, cosa deve contenere il ricorso e come lo si notifica alla controparte? Scopriamolo.
Indice
- 1 Che cos’è un ricorso e cosa deve contenere?
- 2 Quali professionisti sono abilitati a presentare un ricorso all’Agenzia delle Entrate?
- 3 Il contribuente può presentare un ricorso da solo?
- 4 Presentazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate
- 5 Ricorso cumulativo e ricorso collettivo
- 6 La mediazione tributaria
Che cos’è un ricorso e cosa deve contenere?
L’atto iniziale del processo tributario è il ricorso, ossia una domanda motivata che il contribuente ricorrente rivolge al giudice. In dettaglio, il ricorso deve contenere innanzitutto l’indicazione della commissione tributaria provinciale cui il ricorso è diretto, cioè la commissione competente per territorio nel cui ambito territoriale ha sede l’ufficio dell’amministrazione finanziaria che ha emesso l’atto impugnato. Se l’avviso di accertamento è stato emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Roma, la commissione tributaria provinciale competente sarà per l’appunto quella di Roma.
Il ricorso deve contenere le generalità (o la denominazione se trattasi di una società) della persona che lo propone; il ricorrente deve indicare il luogo di residenza (se persona fisica) o della sede (se trattasi di persona giuridica, quindi di una società), ovvero il domicilio eventualmente scelto per il contenzioso giudiziale. Il ricorrente deve, inoltre, indicare il suo codice fiscale e l’indirizzo di posta elettronica certificata personale o del difensore che lo assiste in giudizio, così da ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento.
Deve poi indicare l’ufficio dell’amministrazione finanziaria nei cui confronti il ricorso è proposto e l’atto impugnato, specificando la data in cui l’atto impugnato gli è stato notificato. Infine, il ricorso deve contenere l’oggetto della domanda, ossia il provvedimento che si chiede al giudice (ad esempio, l’annullamento totale o parziale dell’atto contestato) ed i motivi di impugnazione, cioè delle ragioni che vengono poste a fondamento della domanda.
Quali professionisti sono abilitati a presentare un ricorso all’Agenzia delle Entrate?
Il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore del contribuente a pena di inammissibilità. Sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
- avvocati;
- dottori commercialisti;
- consulenti del lavoro;
- ragionieri.
Per le controversie concernenti l’intestazione, la delimitazione, l’estensione, il classamento e l’estimo dei terreni sono abilitati all’assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali:
- ingegneri;
- architetti;
- geometri;
- periti industriali;
- dottori agronomi e forestali;
- agrotecnici;
- periti agrari.
Il contribuente può presentare un ricorso da solo?
Per le controversie di valore fino a 3.000,00 euro il contribuente può stare in giudizio da solo, quindi senza assistenza tecnica. Per valore della lite si intende l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente all’irrogazione di sanzioni, il valore della lite è costituito dalla somma delle sanzioni.
Presentazione del ricorso all’Agenzia delle Entrate
Il ricorso deve essere portato a conoscenza della controparte mediante notificazione (nel termine di sessanta giorni dalla ricezione dell’atto impositivo da contestare) e successivamente portato a conoscenza del giudice mediante la costituzione in giudizio (entro trenta giorni da tale notificazione).
La notifica del ricorso all’Agenzia delle Entrate deve avvenire a mezzo posta elettronica certificata (Pec). Infatti, la notifica a mezzo Pec è diventata obbligatoria dal 1° luglio 2019, da quando cioè è stato introdotto il processo tributario telematico. Dunque, il difensore del contribuente invierà, tramite il suo indirizzo Pec, il ricorso all’Agenzia delle Entrate.
Se però il contribuente si difende da solo, senza l’assistenza tecnica di un professionista abilitato perché l’atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate che intende contestare ha un valore che non supera 3.000,00 euro, non c’è l’obbligo di spedire il ricorso all’Agenzia delle Entrate tramite Pec. In tale ipotesi, il contribuente potrà inviare il proprio ricorso tramite spedizione postale (con raccomandata a/r), oppure consegnandolo a mano presso uno sportello dell’Agenzia delle Entrate che ha emesso l’atto da contestare, oppure tramite ufficiale giudiziario.
Ricorso cumulativo e ricorso collettivo
Il ricorso cumulativo è quello con cui il contribuente contesta più atti impositivi emessi nei suoi confronti dall’Agenzia delle Entrate, mentre il ricorso collettivo è quello con cui più contribuenti impugnano con un unico ricorso più atti dell’Agenzia delle Entrate. Sono entrambi ammissibili e rappresentano un valido strumento per ridurre i costi di assistenza tecnica nel processo tributario, in quanto da un lato si riducono gli adempimenti da parte del professionista e dall’altro lato vi è la ripartizione delle spese tra tutti gli interessati.
La mediazione tributaria
Se il valore dell’atto emesso dall’Agenzia delle Entrate richiede al contribuente il pagamento di imposte per un valore inferiore a 50.000,00 euro, il contribuente medesimo o il suo difensore tributario abilitato – dopo aver notificato il ricorso all’Agenzia delle Entrate – devono attendere 90 giorni prima di procedere alla costituzione in giudizio presso la commissione tributaria provinciale.
In questo lasso di tempo di 90 giorni, infatti, ha luogo la cosiddetta fase di mediazione in cui il contribuente può rappresentare – in sede amministrativa – le proprie ragioni (contenute nel ricorso) all’Agenzia delle Entrate.
Se contribuente e Agenzia delle Entrate trovano un accordo che ridetermina l’ammontare della pretesa tributaria, allora il contribuente potrà versare quanto dovuto in otto rate trimestrali e non sarà costretto a costituirsi in giudizio presso la commissione tributaria provinciale.
Se invece le parti non trovano un accordo che sia soddisfacente per entrambe, il contribuente sarà costretto a costituirsi in giudizio presso la commissione tributaria provinciale, che dunque sarà chiamata a esprimersi sulla fondatezza del ricorso del contribuente.
Di Vincenzo Delli Priscoli