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Quando decade il patto di non concorrenza?

14 Gennaio 2021
Quando decade il patto di non concorrenza?

Le parti del rapporto di lavoro possono sottoscrivere un accordo con cui il dipendente rinuncia a fare concorrenza al datore di lavoro.

Hai partecipato ad una selezione presso una società. Hai superato tutte le fasi del processo di recruiting e ti hanno sottoposto una bozza di contratto di lavoro. Nella lettera di assunzione, si prevede anche un patto di non concorrenza e ti chiedi cosa comporta.

Il lavoratore, durante lo svolgimento dell’attività di lavoro presso un’azienda, può entrare in contatto con informazioni riservate che possono essere utili alle società concorrenti. Basti pensare ai segreti della produzione oppure ad informazioni commerciali relative alla rete di vendita.

Per questo la legge impone al dipendente un dovere di segretezza durante tutto il corso del rapporto di lavoro. Per estendere tale vincolo anche dopo la fine del rapporto è possibile stipulare un patto di non concorrenza. Ma quali devono essere i requisiti di questo accordo? Quando decade il patto di non concorrenza? Come vedremo, la legge indica in modo tassativo i requisiti che tale accordo deve avere per essere considerato legittimo.

Obbligo di non concorrenza durante il rapporto di lavoro

Come abbiamo detto in premessa, il lavoratore ha la possibilità, nello svolgimento delle sue mansioni, di accedere a dati ed informazioni riservati che, se divulgati al di fuori dell’azienda, potrebbero essere utilizzati dai competitors per fare concorrenza al datore di lavoro.

Basti pensare alla ricetta di un prodotto alimentare molto venduto oppure alle condizioni commerciali applicate agli acquirenti di beni e servizi. Lo stesso dipendente, per assurdo, potrebbe decidere di avviare un’attività economica propria e fare concorrenza al proprio datore di lavoro, sfruttando le informazioni carpite nel corso del rapporto di lavoro.

Per prevenire tali rischi la legge [1] prevede che, durante tutto il corso del rapporto di lavoro, il lavoratore non può:

  • diffondere notizie riservate al di fuori dell’azienda (obbligo di segretezza);
  • svolgere, in qualsiasi forma, attività in concorrenza con il proprio datore di lavoro (obbligo di non concorrenza).

Tali vincoli nascono e muoiono con il contratto di lavoro. Ne consegue che, una volta cessato il rapporto di lavoro, il dipendente può, teoricamente, dedicarsi ad attività concorrenti con il proprio ex datore di lavoro.

Patto di non concorrenza: cos’è?

Al fine di estendere il divieto di concorrenza con il datore di lavoro anche oltre la cessazione del rapporto di lavoro, le parti possono sottoscrivere un patto di non concorrenza [2].

Si tratta di un accordo, stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore, con cui quest’ultimo si impegna a non svolgere attività in concorrenza con l’azienda, per un determinato periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il patto di non concorrenza può essere sottoscritto insieme alla lettera di assunzione, durante lo svolgimento del rapporto di lavoro oppure alla fine di esso.

Patto di non concorrenza: i requisiti di validità

Non c’è dubbio che il patto di non concorrenza costituisce un limite alla libertà professionale del lavoratore. Inoltre, un contenuto eccessivamente ampio dell’accordo rischierebbe, di fatto, di impedire al lavoratore di svolgere qualsiasi attività lavorativa dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Proprio per questo la legge prevede dei limiti e dei requisiti di validità del patto di non concorrenza.

I principali requisiti di legittimità sono i seguenti:

  • il patto deve risultare da atto scritto;
  • il patto deve prevedere un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro che sia congruo sulla base della portata vincolante dell’accordo;
  • il patto deve essere contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo.

Come abbiamo detto, la remunerazione del patto di non concorrenza deve essere proporzionale all’ampiezza del vincolo sotto il profilo oggettivo e, dunque, alle attività vietate e all’estensione geografica del divieto.

Inoltre, secondo alcune sentenze, il patto è sempre nullo se prevede il pagamento del corrispettivo in costanza di rapporto di lavoro.

Per quanto concerne la durata del vincolo, la legge prevede che il patto di non concorrenza può vincolare l’attività del lavoratore per un massimo di:

  • cinque anni, se si tratta di dirigenti;
  • tre anni negli altri casi.

In entrambi i casi, la durata deve essere calcolata a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Se le parti stabiliscono una durata maggiore il patto di non concorrenza non è nullo in toto ma la sua durata si riduce nella misura massima prevista dalla legge.


note

[1] Art. 2105 cod. civ.

[2] Art. 2125 cod. civ.


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