Questo sito contribuisce alla audience di
Donna e famiglia | Articoli

Che differenza c’è tra adozione nazionale ed internazionale?

15 Gennaio 2021
Che differenza c’è tra adozione nazionale ed internazionale?

Procedura e requisiti per adottare un minore in Italia e all’estero.

Tu e tuo marito non potete avere figli. Tuttavia, non riuscite proprio a rassegnarvi all’idea di un bambino in giro per casa. Le avete provate tutte, ma con scarsi risultati. L’unica soluzione è quella di adottarne uno. Pertanto, vi recate subito da un avvocato esperto in materia, il quale vi comunica di prendere in considerazione anche la possibilità di adottare un minore straniero. Voi siete indecisi su quale strada intraprendere.

Che differenza c’è tra adozione nazionale ed internazionale? In entrambi i casi, la coppia deve possedere determinati requisiti, come, ad esempio, quello di essere sposata da almeno tre anni ed essere in grado di mantenere il bambino. Tuttavia, cambiano i costi da sostenere, in quanto se si opta per il contesto internazionale, gli aspiranti genitori devono rivolgersi ad un ente autorizzato e recarsi più volte nel paese di origine del minore straniero.

Adozione: cos’è?

Nonostante la situazione economica attuale non sia poi così rosea, la volontà di avere un bambino è una costante di tante coppie sposate. Purtroppo, però, non tutte riescono a realizzare questo sogno, ma non c’è da disperarsi. Il nostro ordinamento, infatti, offre la possibilità di adottare un minore, italiano o straniero, che si trovi in stato di abbandono perché privo del sostegno morale e materiale della propria famiglia di origine. Con l’adozione, perciò, si crea un rapporto di filiazione tra soggetti che non sono legati da alcun vincolo di sangue.

Bisogna fare molta attenzione a non confondere l’adozione con l’affidamento. Si tratta di due istituti che presentano caratteristiche e scopi differenti: il primo presuppone lo stato di abbandono del minore e interrompe definitivamente ogni legame con i suoi genitori biologici; il secondo, invece, è finalizzato ad offrire al bambino un ambiente sereno in cui vivere provvisoriamente onde consentire alla sua famiglia di superare un momento di difficoltà.

Adozione: quali sono i requisiti?

Per adottare un minore, italiano o straniero che sia, la coppia deve:

  • essere sposata da un triennio oppure dimostrare di aver convissuto per almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda;
  • essere più grande dell’adottando di almeno 18 anni. Il limite di età massimo, invece, è fissato a 45 anni per un coniuge ed a 55 per l’altro. La legge, tuttavia, ammette delle deroghe nell’ipotesi in cui la coppia intenda adottare anche i fratelli dell’adottato;
  • essere in grado di educare, istruire e mantenere un minore.

Adozione: qual è il percorso da seguire?

Quando si vuole adottare un minore italiano o straniero, la prima cosa da fare è quella di presentare la domanda di disponibilità presso uno o più tribunali per i minorenni del distretto in cui si ha la residenza. In alcune Regioni italiane, le coppie possono rivolgersi al servizio sociale del proprio Comune per iniziare un percorso di informazione e preparazione tramite una serie di colloqui conoscitivi.

Alla domanda di adozione è necessario allegare in particolare:

  • il certificato di nascita di ciascun coniuge e lo stato di famiglia;
  • la dichiarazione dei redditi (o la busta paga);
  • il certificato del casellario giudiziale per verificare che la coppia non abbia riportato condanne penali;
  • il certificato medico.

Ricevuta la domanda, il tribunale per i minorenni affida ai servizi sociali il compito di effettuare, attraverso dei colloqui mirati, una serie di indagini per verificare, in particolare, l’idoneità dei coniugi ad educare il minore, la situazione reddituale e le loro condizioni di salute.

In presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, la coppia viene iscritta in un elenco e se sarà ritenuta idonea, perché in grado di soddisfare pienamente le esigenze del bambino, verrà chiamata dal tribunale.

A questo punto, una volta sentiti il pubblico ministero, i genitori della coppia ed il minore (se ha compiuto 12 anni), il giudice dispone l’affidamento preadottivo. Si tratta di un percorso della durata di un anno in cui il bambino verrà inserito nel nuovo nucleo familiare con l’aiuto degli assistenti sociali e dello psicologo, pronti ad intervenire per offrire tutto il supporto necessario.

Terminato il periodo di affidamento preadottivo, il giudice prende atto della buona evoluzione del rapporto che si è instaurato tra minore e genitori adottivi e pronuncia l’adozione.

Che differenza c’è tra adozione nazionale ed internazionale?

Nell’adozione nazionale, il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni italiano. Nell’adozione internazionale, invece, la dichiarazione di adottabilità viene emessa dall’autorità di un paese estero. In entrambi i casi, però, i requisiti e il percorso iniziale per adottare sono gli stessi che abbiamo visto poc’anzi; ciò che cambia sono la procedura, i costi e la fase successiva all’adozione.

La procedura internazionale prevede, quindi, una prima fase da svolgersi in Italia, durante la quale la coppia presenta la domanda di disponibilità al tribunale per i minorenni. Una volta che la coppia è stata dichiarata idonea, ha un anno di tempo per rivolgersi ad un ente autorizzato, ossia un’organizzazione senza scopo di lucro che cura l’iter nel paese straniero (ad esempio, assume informazioni sullo stato di salute del minore e sulla sua famiglia di origine, cura il trasferimento e l’inserimento del bambino presso i genitori adottivi, ecc.).

L’ultima tappa prevede che la coppia si rechi più volte all’estero per incontrare il bambino. In caso di esito positivo, la procedura si conclude con il rientro in Italia della nuova famiglia. A questo punto, i genitori devono:

  • presentare alla polizia di frontiera il visto italiano, il passaporto e la sentenza di adozione;
  • rivolgersi al tribunale per i minorenni per richiedere il riconoscimento della sentenza emessa dall’autorità estera;
  • recarsi all’anagrafe del Comune di residenza per la registrazione del minore.

Per l’adozione nazionale gli unici costi da sostenere sono quelli relativi alla documentazione da produrre; per adottare un minore straniero, invece, la cifra da pagare (relativa alla documentazione, ai viaggi e alla permanenza all’estero) si aggira intorno ai 40 – 50 mila euro, a seconda del paese di origine del bambino.

Infine, va detto che i tempi per la procedura di adozione nazionale sono pressoché gli stessi di quella internazionale. La coppia, infatti, potrebbe attendere anche tre anni prima di veder concluso l’itero iter.

Quali sono le conseguenze dell’adozione?

Pronunciata l’adozione nazionale o internazionale, il minore:

  • diviene figlio a tutti gli effetti della coppia di coniugi;
  • acquista il cognome del padre adottivo;
  • non ha più rapporti con la sua famiglia di origine (ad eccezione dei divieti matrimoniali).


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube