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Come si cancella il protesto cambiale o di assegno?

16 Gennaio 2021
Come si cancella il protesto cambiale o di assegno?

Le procedure per la riabilitazione dei cattivi debitori in base al pagamento del titolo di credito. 

La parola protesto, è vero, incute un certo timore, ma di qualunque cosa si tratti – e lo vedremo in questo articolo – non è certo un atto definitivo. Questo significa che qualunque debitore protestato può essere reintegrato agli occhi di tutti gli altri operatori economici, a patto di annullare l’atto ufficiale che ha dato avvio al protesto.

Ma come si cancella il protesto cambiale o di assegno? Se ti sei posto questa domanda, probabilmente ti trovi nell’elenco dei protesti e vuoi sapere come comportarti per cancellare il tuo nome. Invero, è possibile che tu abbia un titolo di credito in scadenza e, non avendo la disponibilità finanziaria necessaria per saldare il debito, ti preoccupa il protesto e vuoi saperne di più. Niente paura, perché all’interno dell’articolo troverai tutte le risposte ai tuoi dubbi, esposte in modo chiaro e semplice.

Cosa succede in caso di protesto?

Il 10 ottobre Tizio non è riuscito a pagare la cambiale in favore di Caio. La banca, che detiene il titolo insoluto, lo trasmette al notaio il quale, dopo aver appurato il mancato pagamento da parte del debitore, dichiara il protesto. Cosa può fare Tizio per cancellarlo?

Prima di capire come si cancella il protesto di una cambiale o di un assegno, passiamo brevemente in rassegna le fasi e gli attori coinvolti nella levata del protesto, ossia la dichiarazione ufficiale relativa a un titolo di credito insoluto.

Le parti coinvolte sono:

  • il debitore;
  • il creditore (o portatore);
  • la banca;
  • un pubblico ufficiale.

Innanzitutto, va ricordato che il protesto è l’atto solenne mediante il quale un notaio o un ufficiale giudiziario constatano:

  • il mancato pagamento della cambiale, ovvero la sua mancata accettazione;
  • il rifiuto di pagamento dell’assegno.

La prima mossa di questa trafila è intrapresa dalla banca che, alla scadenza del titolo, lo trasmette tempestivamente al pubblico ufficiale.

Se si tratta di cambiale, rispetto alla data di pagamento che essa indica, il notaio o altro ufficiale giudiziario ha due giorni di tempo per levare il protesto.

In caso di assegno, invece, l’atto deve essere sollevato entro il termine di presentazione dell’incasso, che è di:

  • otto giorni, se l’assegno è emesso nello stesso Comune;
  • quindici giorni, in caso di emissione fuori dal Comune;
  • venti giorni, per l’assegno estero europeo;
  • sessanta giorni, per assegno extracomunitario.

Qualora l’ufficiale giudiziario constatasse il mancato pagamento, entro il giorno successivo alla fine del mese, ha l’onere di comunicare il nominativo alla locale Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvede ad aggiornare l’elenco dei protesti inserendo il nome del debitore nel registro informatico.

Quando, poco fa, abbiamo parlato di “fine del mese”, non ci riferivamo al mese solare, bensì a quello che va dal 26 del mese precedente al 27 del mese successivo.

Nell’esempio di Tizio, il protesto verrà sollevato entro il 12 ottobre, mentre entro il 28 dello stesso mese, il notaio comunicherà alla Camera di commercio tutti i nominativi dei debitori protestati dal 26 settembre al 27 ottobre.

Come si cancella il protesto di una cambiale o di un assegno

Una volta inserito nel registro dei protesti, il debitore risulta a tutti gli effetti un cattivo pagatore. Questo database, gestito e monitorato dalle Camere di commercio, è consultabile da tutti gli istituti di credito e, previo pagamento, anche da privati. In questo modo, si rende pubblico lo status di protestato di un individuo al fine di impedirgli l’accesso a eventuali forme di finanziamento.

Per cancellare il proprio nome dal registro informatico dei protesti, il debitore ha due possibilità:

  1. pagare la cambiale o l’assegno;
  2. attendere il termine di cancellazione automatico.

Entriamo nel vivo dell’articolo, chiarendo le modalità di cancellazione di un titolo protestato in base alla scelta del debitore.

Pagare la cambiale o l’assegno dopo il protesto

Una volta che il protesto è stato sollevato, la figura obbligata al pagamento può saldare in qualsiasi momento la sua posizione debitoria. Ma una scelta del genere cancella immediatamente il protesto? Dipende. Infatti, se il debitore paga la cambiale o l’assegno entro 12 mesi dalla levata del protesto, la cancellazione del suo nominativo dal registro della Camera di commercio è pressoché immediata.

Si deve tener presente che l’importo del titolo risulterà maggiorato da alcune spese:

  • il diritto di protesto: pari al 4‰ dell’importo segnato sulla cambiale o sull’assegno;
  • dell’eventuale indennità di accesso: una sorta di rimborso spese che viene computato dal pubblico ufficiale che ha levato il protesto se questo si sposta dal suo ufficio;
  • le spese per il precetto: cioè quei costi che il creditore ha dovuto sostenere per pagare l’avvocato, il quale intima al debitore di pagare la cambiale o l’assegno;
  • gli oneri per il processo esecutivo: ossia quelle spese anticipate dal creditore per avviare il pignoramento dei beni.

Quindi, se l’obbligato paga la cambiale maggiorata delle suddette spese entro i primi dodici mesi dalla levata, viene automaticamente cancellato dal database dei cattivi debitori e riabilitato, come se il protesto non fosse mai accaduto.

Più complesso, invece, il caso in cui il debitore paghi la cambiale o l’assegno dopo i primi 12 mesi dalla levata del protesto. In tal caso, per ottenere la cancellazione del protesto, dovrà richiedere prima l’istanza di cancellazione per avvenuta riabilitazione. Si tratta di un documento rilasciato dal presidente del tribunale di competenza (generalmente quello del Comune all’interno del quale è avvenuto il protesto) che certifica il possesso dei requisiti necessari alla reintegrazione dell’ormai ex cattivo pagatore. Tali requisiti sono:

  • l’aver effettivamente pagato la cambiale o l’assegno;
  • il non avere altri protesti a carico.

L’istanza, accompagnata dalla ricevuta di pagamento del titolo, viene così presentata alla Camera di commercio che provvede alla riabilitazione del debitore cancellando il protesto.

Termine di cancellazione automatico del protesto

Sinora, abbiamo visto come si cancella il protesto in seguito al pagamento del titolo di credito. Ma cosa succede se questo non accade? La legge stabilisce che un protesto può durare al massimo 5 anni. Questo significa che, dal momento in cui il nominativo di un protestato viene inserito nel registro informatico, questo può rimanervi per il lasso di tempo legalmente previsto, al termine del quale il protesto viene automaticamente cancellato.

In molti, a questo punto, potrebbero sollevare dubbi sulla tutela della posizione del creditore. In fin dei conti, basta aspettare cinque anni per veder sparire l’etichetta di cattivo pagatore. Bisogna però tenere presente due aspetti.

Anzitutto, vista la pubblicità cui è soggetto il registro informatico, il debitore che non abbia pagato la cambiale o l’assegno non avrà vita facile. Impossibilitato ad accedere a forme di finanziamento, prestiti, mutui a tassi agevolati o anche solo una carta di credito, molte strade gli saranno precluse.

In secondo luogo, a estinguersi dopo 5 anni è solo il protesto e non il debito. Questo significa che il creditore non pagato potrà sempre intraprendere le vie legali per riscuotere quanto gli spetta.



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