Genitori separati con minori: va comunicato il cambio di residenza?


Sono separato con una figlia minore ed affido esclusivo alla madre. Risiedo presso mia madre, ma adesso vorrei cambiare casa. Sono obbligato a comunicare il cambio di residenza alla mia ex?
Gentile cliente, la legge italiana dedica un articolo del Codice civile alle prescrizioni in tema di residenza dei coniugi in separazione [1].
In particolare, secondo la norma appena citata, quando si è in presenza di uno o più minori, i genitori separati hanno l’obbligo di comunicarsi, rispettivamente, l’eventuale cambio di residenza e ciò a prescindere dal fatto che siano o meno affidatari esclusivi dei figli. Si tratta di un dovere che devono esercitare entro il termine perentorio di trenta giorni dall’avvenuto cambiamento.
In caso contrario, il coniuge/genitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno provocato da tale omissione e, in particolare, quello corrispondente agli oneri affrontati dall’altro per reperire diversamente l’ex partner, per così dire, dileguatosi.
Appurato, quindi, che esiste l’obbligo oggetto del suo quesito, non si può negare, però, che la mancata comunicazione della residenza potrebbe rivelarsi, in concreto, priva dei requisiti necessari a provocare un danno alla controparte. Infatti, se dovesse mantenere una sorta di domicilio presso sua madre facendo, quindi, in modo di ricevere presso la stessa tutte le comunicazioni scritte inerenti alla separazione ed inoltrate presso il vecchio indirizzo, sostanzialmente risulterebbe difficile che sua moglie possa invocare qualche danno.
Se a ciò aggiunge un comportamento irreprensibile, ad esempio procedendo al regolare versamento del mantenimento previsto e all’espletamento delle visite stabilite, sarà altresì difficile offrire occasioni per qualsivoglia contestazione formale da indirizzare alla sua originaria residenza.
Ovviamente, le considerazioni espresse non vogliono, in alcun modo, giustificare il mancato rispetto di un dovere esplicitamente sancito dalla legge, al quale non posso che invitarla.
Tuttavia, alla luce del dettato normativo che lo prevede, l’inadempimento all’obbligo di comunicare il cambio di residenza, soprattutto in un caso come il suo, potrebbe non provocare particolari conseguenze negative.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Art. 337 sexies cod. civ.