Tizia e Caia, figlie di Mevia, hanno ereditato da una zia un cespite ereditario. In fase di successione e trascrizione dell’acquisto, purtroppo è stato commesso un errore materiale nella data di nascita di Tizia: si può correggere questo errore?
Gentile cliente, la situazione esposta in quesito racconta di un errore materiale avvenuto in occasione di una successione ereditaria, a seguito del quale la cointestataria di un bene risulta descritta con dei dati anagrafici scorretti e diversi da quelli reali.
Si tratta di una circostanza, nemmeno infrequente, che però richiede un’opportuna quanto dovuta correzione prima di procedere, ad esempio, alla cessione del cespite ereditato ed erroneamente intestato come rappresentato in quesito.
Tale possibilità è, espressamente, prevista dalla legge notarile [1]. Secondo questa norma, il notaio ha il potere di rettificare eventuali errori materiali commessi in atti precedenti. Lo può fare certificando l’avvenuta correzione all’interno di un apposito atto pubblico [2] che avrà poi il dovere di trascrivere nei registri immobiliari al fine di pubblicizzare l’atto e di renderlo opponibile ai soggetti terzi.
Tale correzione, evidentemente, si basa su dati preesistenti all’errore da sistemare. Da questi, infatti, si deve evincere chiaramente l’elemento da rettificare, senza che possa esserci spazio ad alcuna interpretazione personale che, invece, non sarebbe possibile.
Per intenderci è proprio il caso dell’errore materiale sui dati anagrafici dei soggetti coinvolti, sul codice fiscale dei medesimi, sui dati catastali di un bene, ecc.
In queste ipotesi, infatti, l’errore commesso è, semplicemente, frutto di una svista o di una banale disattenzione e non vi è alcuna incertezza sul contenuto dell’atto da correggere.
Ovviamente, prima di procedere alla rettifica e di certificare la revisione dell’errore, il notaio dovrà accertare gli elementi da cui ricavare il dato da modificare, eventualmente, allegando la documentazione idonea ad attestare quanto è necessario.
Pertanto, non è improbabile che il notaio utilizzi lo stato di famiglia storico della madre della Sig.ra Tizia (o eventualmente, altro documento su sua richiesta) per ricavare il dato oggettivo da rivedere, le ricordo, con atto pubblico che sarà debitamente trascritto.
A quest’atto potrà, quindi, seguire la cessione del cespite ereditario, opportunamente, corretto nel dato anagrafico del cointestatario.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Marco Borriello
note
[1] Legge 89/1913
[2] Art. 59 bis L. 89/1913