Cassa integrazione: come funziona da qui a gennaio


Integrazioni salariali, 18 settimane decreto Agosto e 6 settimane decreto Ristori: di quali trattamenti possono beneficiare i lavoratori?
Con l’acuirsi della pandemia, si assiste ad un crescendo di produzione normativa, in materia di lavoro, che va di pari passo con l’aumento delle misure restrittive.
A favore dei lavoratori dipendenti della generalità delle aziende, per “tamponare” le conseguenze economiche dell’epidemia di coronavirus, sono state previste diverse integrazioni salariali: cassa integrazione ordinaria Covid-19 o Cigo Covid, cassa integrazione in deroga o Cigd Covid, assegno ordinario da parte del Fis o dei fondi di solidarietà bilaterali Aso, cassa integrazione salariale operai agricoli Cisoa.
Per capire, riguardo alla cassa integrazione, come funziona da qui a gennaio, bisogna innanzitutto tener presente che la “stratificazione normativa”, cioè il susseguirsi di leggi in materia, è veramente notevole: si è partiti col decreto Cura Italia [1], per proseguire col decreto Rilancio [2] e la sua legge di conversione [3]. Il conteggio delle settimane di integrazione salariale è stato azzerato dal decreto Agosto [4], convertito in legge [5]. Ulteriori settimane di integrazione salariale sono previste dal decreto Ristori [6], poi modificato dal decreto Ristori- bis [7].
Ma, a oggi, che cosa deve fare un’azienda che non ha mai richiesto un’integrazione salariale, o che ha richiesto la cassaintegrazione (o una misura analoga) non rientrante nella disciplina dal decreto Agosto in poi? Proviamo a fare chiarezza in quello che è diventato un vero e proprio ginepraio normativo.
Indice
Prime 18 settimane di cassa integrazione
In base a quanto stabilito dal decreto Agosto [4], i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare domanda di integrazione salariale per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane.
Le complessive 18 settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. L’accesso all’integrazione salariale è indipendente dall’utilizzo delle precedenti settimane di ammortizzatori sociali relative al primo semestre 2020.
Per l’accesso alle prime 9 settimane non è dovuto alcun contributo, ma è obbligatorio scomputare i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020.
Per le ulteriori 9 settimane è dovuto un contributo, a meno che il datore di lavoro non abbia subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%. Si deve raffrontare il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019.
Il contributo di accesso alla cassa integrazione è pari al:
- 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte durante l’integrazione salariale, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non svolte durante l’integrazione salariale, per i datori di lavoro che non hanno avuto una riduzione del fatturato o che non hanno autocertificato la riduzione.
La domanda di integrazione salariale va inviata all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è stato fissato entro il 30 settembre 2020, poi prorogato dal decreto Ristori bis al 15 novembre 2020.
Ulteriori 6 settimane di cassa integrazione
Il decreto Ristori [6] introduce ulteriori 6 settimane di cassa integrazione Covid-19 utilizzabili dal 16 novembre al 31 gennaio 2021.
Con riferimento a questo periodo, cioè dal 16.11.2020 al 31.01.2020, le 6 settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid- 19.
Qualora per lo stesso periodo, ossia successivamente al 15 novembre 2020, siano già stati richiesti ed autorizzati periodi d’integrazione salariale ai sensi del decreto Agosto, l’imputazione viene attribuita alle nuove 6 settimane, con conseguente contrazione del periodo totale.
Le 6 settimane di integrazione salariale sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane del decreto agosto, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive per l’epidemia da Covid-19.
Termini di decadenza
Il decreto sposta al 15 novembre 2020 tutti i termini di decadenza per l’invio:
- delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19;
- della trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo dei trattamenti che si collocano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Per le 6 settimane del decreto Ristori, le domande vanno inviate entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto.
Per quanto riguarda il pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento (con modelli SR 41):
- entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale;
- se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall’adozione del provvedimento di concessione della cassaintegrazione.
note
[1] DL 18/2020.
[2] DL 34/2020.
[3] L. 77/2020.
[4] DL 104/2020.
[5] L. 126/2020.
[6] DL. 137/2020.
[7] DL 149/2020.
Alla carissima collega Noemi.
Ho letto con piacere il tuo intervento.
Un unico dubbio.
A mio parere il DL 137/2020 non sembra contemplare una proroga alla CISOA.
Cosa ne pensi ?
Un caro saluto