Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Assegno divorzile all’ex moglie casalinga

20 Gennaio 2021 | Autore:
Assegno divorzile all’ex moglie casalinga

Il contributo della donna che si è dedicata alla famiglia svolgendo lavoro domestico e rinunciando a un’occupazione va riconosciuto, per evitare penalizzazioni.

La parità tra i sessi è un miraggio, come molte donne ben sanno. Specialmente nel mondo del lavoro, esistono ancora ambienti che penalizzano fortemente le donne, a partire dal momento in cui cercano un impiego e sono discriminate o respinte. Pesano soprattutto la famiglia e la maternità: incombenti che spaventano i datori di lavoro e inducono molte donne a restare a casa per dedicarsi alle cure domestiche. Così in molte famiglie italiane il lavoro resta compito esclusivo del marito; è lui l’unico che “porta i soldi a casa”, mentre la moglie si dedica alle faccende casalinghe.

Ma cosa accade quando il matrimonio finisce? Il coniuge economicamente più debole ha diritto a ricevere un assegno di mantenimento durante la separazione e un assegno divorzile quando il vincolo matrimoniale cessa definitivamente. Ma tra assegno di mantenimento e assegno divorzile ci sono profonde differenze. Quello divorzile non serve a garantire all’ex lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, bensì l’autonomia di sostentamento se è economicamente debole e non ha i mezzi per procurarsela col proprio lavoro.

La situazione di debolezza economica potrebbe essere stata causata proprio dal fatto che la moglie si è dedicata al lavoro domestico e alla cura del marito e dei figli, anziché trovare un impiego retribuito. Al momento del divorzio, questa situazione viene drammaticamente alla luce e occorre compensare questo squilibrio; altrimenti la penalizzazione della donna risulterebbe estrema, soprattutto se non è più giovane e l’età la pregiudica nella ricerca di un nuovo lavoro.

Così la determinazione dell’assegno divorzile all’ex moglie casalinga deve tener conto di questi fattori e cercare di compensare, quando possibile, tali svantaggi. Ora, una nuova sentenza del tribunale di Roma ha messo nero su bianco questi principi per risolvere un caso concreto di una donna che durante gli anni di matrimonio aveva svolto lavoro domestico; la pari dignità di questa occupazione e le sue rinunce professionali sono state riconosciute dai giudici.

L’assegno divorzile: i criteri di determinazione

La legge [1] prevede il diritto all’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge che non ha mezzi di sostentamento adeguati e non è in grado di procurarseli autonomamente per «ragioni oggettive», come una grave disabilità, l’assenza di specializzazione o l’età avanzata, che costituiscono fattori di serio ostacolo nell’accesso al mondo del lavoro.

Altrimenti, chi può mantenersi da solo non ha diritto all’assegno. Non è possibile, cioè, farsi mantenere vita natural durante dall’ex partner pur potendo lavorare e guadagnare in proprio, se si è in grado di trovare una propria fonte di reddito.

La Cassazione [2] da un paio d’anni ha superato la concezione meramente assistenziale dell’assegno divorzile e ha introdotto una funzione «compensativa e perequativa», che considera il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia e alla formazione del patrimonio di entrambi i partner.

Perciò l’importo dell’assegno viene determinato dal giudice, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, in base alle condizioni economiche dei coniugi ed ai loro rispettivi redditi, tenendo conto dell’eventuale apporto dato da ciascun coniuge al menage familiare ed alla formazione del patrimonio comune durante il periodo di matrimonio.

L’apporto della moglie casalinga 

Qui, viene in rilievo proprio l’aiuto che l’ex moglie, rimasta economicamente più debole al momento del divorzio, ha dato al coniuge attraverso il lavoro domestico e le occupazioni casalinghe inerenti la cura della famiglia: questo apporto deve essere considerato e valutato in sede di determinazione dell’assegno divorzile.

Il tribunale di Roma in una nuova sentenza [3] ha accolto e riconosciuto nettamente questi principi fissati dalla Corte di Cassazione, affermando che «gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come monadi senza passato, ma come persone con una precisa storia passata, presente e futura, che è la risultante di scelte pregresse e condivise e di una parte di vita trascorsa insieme».

Questo percorso di vita in comune, infatti, ha «inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno degli ex coniugi, anche dopo lo scioglimento del vincolo»; dunque non si può prescindere da ciò nella decisione sull’assegno divorzile.

La penalizzazione del lavoro in casa

Ma vi è di più: i giudici capitolini affermano che «non dare rilevanza al passato coniugale finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell’ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all’accudimento dell’altro, della casa, dell’eventuale prole».

Vale a dire che chi ha scelto, di comune accordo col partner, di rimanere a casa ha comunque contribuito con questo suo apporto alla conduzione della vita familiare e, in un certo senso, ha arricchito il coniuge. E al momento del divorzio questa situazione va ristabilita.

Il tribunale afferma che in tali casi il divorzio pone uno «squilibrio» e, perciò, il giudice deve ricostruire la situazione economica delle parti e operare un bilanciamento, o, come dice la sentenza, «un giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza» specie se sussiste una sperequazione determinata dal pregresso lavoro domestico.

Lavoro domestico: quanto vale

Ma, data la natura perequativa e compensativa dell’assegno divorzile, che si affianca alla natura assistenziale, l’oggetto del giudizio del tribunale non potrà limitarsi al raffronto oggettivo delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti al momento della pronuncia; occorre anche procedere «all’effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell’altra parte».

Il Collegio nota che «da questa comparazione della situazione economica e reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell’ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capace di procurarseli) potrà emergere l’esistenza di un eventuale squilibrio».

In tal caso, il giudice deve accertare «se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante».

La durata del matrimonio

Quindi, la durata del matrimonio è un elemento fondamentale, essendo evidente che quanto più è lunga tanto maggiore potrà essere l’apporto fornito da coniuge mediante il lavoro domestico svolto per molti anni.

Il Tribunale a tal proposito sottolinea: «è di immediata evidenza che maggiore è la durata del matrimonio più starà stato rilevante l’apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni ed allo sviluppo delle capacità reddituali di ciascuno, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell’altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, ed il lavoro prestato all’esterno del nucleo familiare».

I ruoli di coppia e la suddivisione di compiti

Una volta affermato in maniera chiara, come abbiamo visto, che il lavoro domestico deve essere equiparato a quello esterno, il Tribunale osserva che «i ruoli all’interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore molto di frequente decisivo nella definizione dei singoli profili economici patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni, fondate sull’autodeterminazione e sull’autoresponsabilità di entrambi i coniugi all’inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale».

In costanza di matrimonio, i coniugi stabiliscono, in base alle circostanze, una suddivisione dei compiti all’interno della coppia e frequentemente accade che si decide la permanenza della donna in casa, mentre è solo l’uomo che lavora all’esterno e percepisce un reddito. Ma ciò non toglie che il ruolo svolto dalla donna vada riconosciuto in tutte le sue implicazioni di carattere economico, nel momento in cui si arriva al divorzio e occorre stabilire se spetta o meno l’assegno divorzile e in caso positivo l’entità del suo ammontare.

Le rinunce professionali

Tutto questo, ad avviso del Tribunale romano, «impone di considerare condivise scelte che potrebbero aver portato a rinunce professionali o lavorative di uno dei partner, con intuibile beneficio per l’altro».

Su questo aspetto, il Collegio compie una riflessione di carattere sociologico, quando afferma che «non può trascurarsi, per la ricchezza ed univocità di riscontri statistici al riguardo, la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall’età».

Una donna divorziata e non più giovane avrà certamente maggiori difficoltà nel trovare lavoro, specialmente se si tratta di un impiego qualificato.

Lo squilibrio di genere

Il tribunale pone anche l’accento sul fatto che «lo squilibrio di genere si sostanzia in un elevatissimo tasso di disoccupazione femminile e nell’oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni».

Questo fenomeno «inevitabilmente incide sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella maggior parte dei casi, a preferire che sia la moglie a dedicarsi in via esclusiva o comunque in prevalenza ai compiti di cura ed accudimento», cioè determina proprio quella situazione alla quale occorre porre rimedio attraverso la fissazione dell’assegno divorzile per il futuro.

Ed allora – prosegue la sentenza «queste scelte condivise nel corso del matrimonio debbono, se provate, anche con il ricorso alle presunzioni, avere rilevanza nella fase dissolutiva del rapporto coniugale al fine di dare concreta applicazione al principio di pari dignità dei coniugi e di pieno riconoscimento del lavoro domestico prestato all’interno della famiglia».

Il divario economico tra i coniugi

Dunque, l’assegno divorzile potrà essere riconosciuto alla ex moglie in virtù del contributo da ella prestato al menage familiare (che sarà tanto maggiore quanto più lunga è stata la durata del matrimonio), alle conseguenti rinunce professionali ed alla sua penalizzazione sul mercato del lavoro dovuta allo squilibrio di genere ed all’età; fermo restando che occorre sempre accertare l’esistenza di un divario economico tra le parti, altrimenti l’assegno divorzile non spetterà neppure in caso di lavoro domestico.

La sentenza che abbiamo commentato, infatti, non ha riconosciuto l’assegno divorzile all’ex moglie, avendo accertato che aveva mezzi adeguati e non sussisteva uno squilibrio reddituale rispetto all’ex coniuge: in particolare la donna era proprietaria di quote sociali e di immobili potenzialmente produttivi di reddito e, dunque, è apparsa in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento.

Per approfondire leggi anche questi articoli:


note

[1] Art. 5, comma 6, Legge n. 898/1970, come modificato dall’art. 10 della Legge n.74/1987.

[2] Cass. Sez. Un., sent. n. 18287/18 del 11 luglio 2018.

[3] Tribunale di Roma, sentenza n. 15674/20 del 10 novembre 2020.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube