Non solo il caso fortuito, ma anche la distrazione del danneggiato escludono la responsabilità del Comune per la buca visibile nel manto stradale.
Buca stradale: responsabilità del Comune


Responsabilità da cose in custodia: cos’è e come funziona? Cos’è il caso fortuito? Se la buca è visibile, il Comune deve pagare il risarcimento?
È probabile che ogni avvocato, almeno una volta durante la propria carriera, abbia assistito un cliente che chiedeva il risarcimento dei danni al Comune per essere inciampato in una buca stradale oppure per aver fatto un incidente con l’auto a causa delle pessime condizioni del manto stradale. È cosa nota che il Comune è responsabile della manutenzione e, più in generale, dello stato del manto stradale presente nel proprio territorio. Ciò significa che ogni danno del genere debba essere risarcito? Come funziona la responsabilità del Comune per buca stradale?
In realtà, non necessariamente tutto ciò che è causato dal cattivo stato delle strada è imputabile al Comune o ad altro ente (Provincia, Regione, società che gestisce il tratto autostradale, ecc.) che ne deve avere cura. Come vedremo, secondo la giurisprudenza, l’incidente causato da una buca nel manto stradale non dà diritto al risarcimento dei danni se si prova la scarsa attenzione della persona danneggiata. Insomma: la buca stradale può anche esserci, ma se ci finisci in pieno nonostante fosse segnalata o ampiamente visibile, non puoi prendertela con il Comune. Vediamo quando c’è responsabilità del Comune per buca stradale.
Indice
Manto stradale: responsabilità da cose in custodia
Il Comune è responsabile per i danni causati dalle buche stradali e, più in generale, dalle cattive condizioni del manto stradale?
In linea di massima, sì. Secondo la legge [1], ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia. Le strade appartengono proprio a quel novero di cose di cui il Comune, in qualità di ente pubblico, ha la custodia.
Tutto ciò significa che è il Comune a dover curare la manutenzione delle proprie strade e ad avere cura che esse non possano essere causa di danni a terzi.
Per strade si intendono non solo le corsie asfaltate destinate alla circolazione dei veicoli ma anche le vie destinate solamente al transito dei pedoni e i marciapiedi.
Buca stradale: responsabilità del Comune
Una buca nel manto stradale costituisce sicuramente un problema di cui il Comune deve occuparsi. Una persona o un veicolo che, a causa dell’imperfezione della strada, subisce un danno, sarebbe legittimato a chiedere il risarcimento al Comune stesso.
Possiamo dunque affermare che, nel caso di buca stradale, sussiste la responsabilità da cose in custodia dell’ente pubblico che, per legge, avrebbe dovuto occuparsi della manutenzione.
Il Comune può comunque cercare di discolparsi, essenzialmente in due modi: provando il caso fortuito oppure la distrazione del danneggiato. Vediamo di cosa si tratta.
Caso fortuito: quando il Comune non è responsabile?
La legge consente al custode di andare esente da responsabilità solamente se dimostra il caso fortuito. Di cosa si tratta?
Per caso fortuito si intende un evento del tutto imprevedibile e indipendente dalla volontà del custode, al verificarsi del quale si ritiene che non debba sussistere alcuna responsabilità in quanto non c’è colpa per i danni causati a terzi.
Secondo la Corte di Cassazione [2], l’ente gestore della strada risponde del danno cagionato dalla cosa in custodia, a meno che il sinistro non sia avvenuto prima che il personale potesse rimuovere l’ostacolo dalla strada stessa: in questo caso, si configura il caso fortuito che libera da responsabilità l’ente.
Ad esempio, se un fulmine cade al suolo lasciando una buca nel manto stradale e, subito dopo, senza neanche dare al Comune il tempo di intervenire, una persona ci finisce dentro e si fa male, non si potrà invocare la responsabilità dell’ente pubblico, in quanto il dissesto è stato creato da un evento imprevedibile (il caso fortuito) avverso il quale il Comune non solo non ha potuto fare niente, ma nemmeno ha avuto il tempo di intervenire.
Se la buca è visibile il Comune deve pagare il risarcimento?
Secondo la giurisprudenza, il Comune può andare esente da responsabilità per il danno causato da buca stradale anche se è dimostrata la disattenzione del danneggiato, in relazione all’orario e alla visibilità della buca.
In un caso recentemente affrontato dalla Suprema Corte [3], i giudici hanno escluso il risarcimento a favore del conducente che prestava scarsa attenzione mentre era alla guida del proprio veicolo.
Per la Corte di Cassazione, nel valutare la responsabilità da cose in custodia occorre tener conto non solo della mancata diligenza del custode nella gestione del proprio bene, ma anche della condotta del danneggiato.
Nel caso di specie, fattori come orario, visibilità della buca e velocità della vettura inchiodano l’automobilista alla propria responsabilità. Per i giudici è colpa sua il fatto di essere finito col veicolo nel grosso avvallamento presente sulla strada. Di conseguenza, è priva di fondamento la richiesta risarcitoria da lui avanzata nei confronti del Comune titolare del tratto viario in cui si è verificato l’episodio.
Nonostante per i giudici fosse acclarato che il Comune era titolare del tratto di strada in questione, allo stesso tempo, però, era anche evidente come l’incidente fosse addebitabile alla distrazione del conducente, poiché la buca non poteva non essere vista da un attento utente della strada.
Per la precisione, secondo i giudici, l’ora diurna in cui l’incidente si è verificato e le dimensioni della buca, che non poteva non essere vista da un uomo dalla diligenza media, oltre al fatto che la vettura stava procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa, fanno venir meno la responsabilità del Comune per la buca stradale.
Per farla breve: non solo il caso fortuito, ma anche la distrazione del danneggiato escludono la responsabilità del Comune per la buca visibile nel manto stradale.
note
[1] Art. 2051 cod. civ.
[2] Cass., sent. n. 10893/2016.
[3] Cass., ord. n. 25460 del 12 novembre 2020.
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Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 1 ottobre – 12 novembre 2020, n. 25460
Presidente Scoditti – Relatore Cirillo
Fatti di causa
1. An. Ce. convenne in giudizio il Comune di Mondragone, davanti al Giudice di pace di Carinola, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni da lui patiti in un sinistro stradale nel quale la vettura da lui condotta era finita in una grande buca esistente sul manto stradale, riportando danni.
Si costituì in giudizio il Comune convenuto, chiedendo il rigetto della domanda.
Espletata prova per testi, il Giudice di pace rigettò la domanda, rilevando in via preliminare che l’attore non aveva provato che il Comune di Mondragone fosse realmente proprietario del tratto di strada in questione, con conseguente titolarità dell’obbligo di custodia.
2. La pronuncia è stata impugnata dall’attore soccombente e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza del 5 ottobre 2017, ha rigettato l’appello ed ha compensato le spese dei due gradi di giudizio.
3. Contro la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ricorre An. Ce. con atto affidato a due motivi.
Resiste il Comune di Mondragone con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e non sono state depositate memorie.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2051, 2053 e 2697 cod. civ., nonché dell’art 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Osserva il ricorrente che durante il giudizio di primo grado il Comune di Mondragone aveva manifestato la sua volontà di transigere la causa sborsando la somma di Euro 1.500, somma rifiutata dal danneggiato. Tale comportamento, non valutato dal Tribunale, sarebbe in evidente contrasto con la linea difensiva assunta nel giudizio, nel quale il Comune aveva continuato a ribadire di non essere titolare della strada. 1.1. Il motivo non è fondato.
La sentenza impugnata, infatti, ritenendo sul punto fondato l’appello, ha superato la decisione di primo grado ed ha riconosciuto che il Comune di Mondragone era titolare del tratto di strada in questione, per cui le contestazioni sul punto sono da ritenere superate. Ciò non toglie, però, che la linea difensiva di una parte la quale offra una possibilità di transazione della vertenza possa essere dettata dalle ragioni più varie; e comunque, essa non è di per sé indice di un qualche riconoscimento di responsabilità. Per cui la lamentata violazione di legge non sussiste.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3) e n. 5), cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2700 cod. civ. in relazione all’obbligo di custodia ed al verbale redatto dalla Polizia municipale in occasione dell’evento.
2.1. Osserva al riguardo il Collegio che la lamentata omissione non è decisiva, proprio in considerazione di quanto già rilevato a proposito del primo motivo; né è sostenibile una violazione dell’art. 2700 cit. per il fatto che l’offerta transattiva sia contenuta in un atto pubblico.
Analogamente, nessuna violazione dell’art. 2700 cit. sussiste in rapporto al verbale della Polizia municipale, posto che non sono stati contestati né il fatto storico dell’incidente né i danni riportati dalla vettura dell’attore.
2.2. Quanto alla violazione dell’art. 2051 cod. civ., il Collegio ritiene la doglianza, se non inammissibile, comunque infondata.
2.3. Giova premettere che questa Corte, sottoponendo a revisione i principi sull’obbligo di obbligo di custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1. febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un’evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l’esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
Questi principi, ai quali la giurisprudenza successiva si è più volte uniformata (v., tra le altre, le ordinanze 29 gennaio 2019, n. 2345, e 3 aprile 2019, n. 9315), sono da ribadire ulteriormente nel giudizio odierno.
2.4. Tanto premesso, si osserva che la sentenza ha affermato, con una ricostruzione in fatto non rivisitabile in questa sede, che, in considerazione dell’ora diurna in cui l’incidente si era verificato e delle dimensioni della buca, questa non potesse non essere vista da un attento utente della strada; ha considerato irrilevante la deposizione del teste, siccome generica, ed ha ritenuto altresì che la vettura del danneggiato stesse procedendo ad una velocità non adeguata al tipo di strada percorsa. Ha perciò concluso che l’incidente era da ricondurre ad esclusiva responsabilità del conducente, mancando addirittura la prova del nesso di causalità.
A fronte di tali argomentazioni il motivo in esame – pur soffermandosi in modo analitico nella ricostruzione della giurisprudenza di questa Corte relativa all’art. 2051 cit. ed alla sussistenza dell’obbligo di custodia anche in relazione alle strade – in effetti non contesta la motivazione della sentenza del Tribunale, limitandosi all’elencazione di una serie di principi astratti, in sé corretti ma scollegati dal caso concreto. Il tutto senza contare che la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale in relazione alle cose inerti (quali la buca stradale) grava sul danneggiato l’onere di dimostrare la pericolosità della cosa, prova che la sentenza in esame ha affermato non essere stata fornita dall’odierno ricorrente (sentenza 13 marzo 2013, n. 6306).
Non sussistono, perciò, né le violazioni di legge né le lacune di motivazione lamentate dal ricorrente.
3. Il ricorso, pertanto, è rigettato.
A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55. Sussistono, inoltre, le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.500, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.