Rapporti a distanza con minori: è violenza?


È reato proporre al minore degli incontri sessuali dopo aver intrattenuto un intenso rapporto telefonico o telematico.
Hai un figlio di 12 anni che sta attraversando un periodo difficile, come tutti gli adolescenti. Tu non sai come comportarti, lo vedi sempre scontroso e con poca voglia di raccontarsi. Per giunta, sta sempre al computer oppure al cellulare. Non sai né con chi parla né cosa guarda. Insomma, sei preoccupata. Un giorno, però, decidi di controllare il suo telefono e, con grande dispiacere e stupore, scopri che tuo figlio parla di sesso con un estraneo.
In questo articolo ci soffermeremo, in particolare, sui rapporti a distanza con minori: è violenza? Secondo la Cassazione, commette reato la persona adulta che propone degli incontri ad un giovane non ancora quattordicenne, dopo aver intrattenuto con lui un intenso rapporto telefonico a sfondo sessuale. Stesso discorso vale nel caso in cui un uomo costringe un minore ad inviargli delle foto che lo ritraggono nudo, minacciandolo di diffonderle sul web in caso di rifiuto dell’incontro. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di far luce sulla questione.
Indice
Rapporti a distanza con minori: quando è molestia?
Secondo il Codice penale, il reato di molestia [1] sussiste ogni qualvolta qualcuno, in luogo pubblico o aperto al pubblico, per petulanza o altro biasimevole motivo, arrechi disturbo ad un’altra persona. Pensa, ad esempio, ad un uomo che corteggia una donna con una certa insistenza, rivolgendole frasi ed attenzioni all’interno di un cinema.
Quindi, per la configurabilità del reato in questione è necessaria un’effettiva, significativa ed inopportuna intrusione nella sfera personale altrui che assurga al rango di “disturbo”, anche se fatta a distanza con l’uso di un telefono.
Pertanto, arreca molestia un adulto che invita ripetutamente un minorenne, ad esempio tramite chat, a compiere atti sessuali. Attenzione però: una simile condotta non deve andare oltre l’invito. In altre parole, se l’adulto propone ad un bambino incontri dal vivo e lo induce, attraverso telefono o internet, a inviargli foto che lo ritraggano nudo e in pose sessuali commette ben più gravi reati che analizzeremo a breve.
Rapporti a distanza con minori: quando è adescamento?
Il reato di adescamento di minori [2], invece, si verifica quando il bambino è oggetto di artifici, lusinghe o minacce finalizzati a carpirne la sua fiducia (anche attraverso l’utilizzo di internet o di altri mezzi di comunicazione) al fine di commettere reati a sfondo sessuale. Ti faccio un esempio per farti comprendere meglio.
Tizio è un uomo di 40 anni. Un giorno, si reca in un parco e avvicina due minori di 13 anni, intenti a giocare ad una partita di pallone, proponendo loro di seguirlo presso la propria abitazione per visionare insieme dei film a contenuto pornografico e consumare un rapporto sessuale.
Secondo la legge, una persona che non ha ancora compiuto 16 anni non è sufficientemente in grado di capire se qualcuno sta cercando di raggirarla tramite artifici e sotterfugi. Quindi, il reato di adescamento minorile scatta esclusivamente quando concorrono due elementi:
- la vittima è un minore che non ha ancora compiuto 16 anni;
- l’adulto cerca, con lusinghe o altri mezzi indiretti, di ottenere un rapporto sessuale con il minorenne.
Rapporti a distanza con minori: è violenza?
Secondo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione [3], l’adulto che intrattiene dapprima un intenso rapporto telematico e telefonico a sfondo sessuale con un ragazzino che non ha ancora compiuto 14 anni e successivamente gli propone di incontrarsi, commette il reato di atti sessuali con minore [4]. La fattispecie prevede la reclusione da sei a dodici anni. Se poi gli incontri non si verificano, il reato è comunque punito nella forma del tentativo.
Devi sapere, infatti, che nel nostro ordinamento, la libertà sessuale – cioè il diritto di poter disporre liberamente del proprio corpo a fini sessuali – si acquista al compimento del quattordicesimo anno di età. A partire da questo momento, il giovane è libero di avere rapporti sessuali con chi vuole, anche con persone di età molto più grande.
Tuttavia, il limite di età è elevato a 16 anni quando l’adulto è un genitore (anche adottivo) o il convivente, un tutore o altra persona a cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato. Per intenderci, l’insegnante di italiano che ha un rapporto carnale con una sua allieva di 15 anni, anche se consenziente, commette il reato di atti sessuali.
Ma non è tutto. In alcuni casi può configurarsi anche il reato di violenza sessuale [5] indipendentemente dall’età della vittima e dal fatto che il contatto fisico non si sia mai verificato. Ti faccio un esempio.
Tizio scrive una serie messaggi allusivi e sessualmente espliciti alla minorenne Caia, costringendola ad inviargli alcune foto che la ritraggono nuda. Un giorno, Tizio propone alla ragazzina di incontrarsi di persona dietro la minaccia di pubblicare tutti i messaggi e le foto sul proprio social network. La minore, però, si rifiuta.
Per la configurabilità di entrambi i reati – atti sessuali con minore e violenza sessuale – non importa che gli incontri fisici non siano mai avvenuti. Secondo la giurisprudenza, infatti, ciò che conta è che gli atti posti in essere, anche mediante l’esclusivo utilizzo di strumenti telematici di comunicazione a distanza, coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati a soddisfare l’istinto sessuale dell’agente, compromettendo così il bene primario della libertà individuale del minore [6].
note
[1] Art. 660 cod.pen.
[2] Art. 609 undecies cod.pen.
[3] Cass. sent. n. 28454/2020 del 13.10.2020.
[4] Art. 609 quater cod.pen.
[5] Art. 609 bis cod.pen.
[6] Cass. sent. n. 25266/2020 del 08.09.2020.
Ma questi porci schifosi perché non frequentano le loro coetanee che devono infastidire i minori? Ma perché non si fanno curare visto che evidentemente hanno problemi mentali, perché altrimenti non si spiega che si vada a disturbare i più piccoli che magari sono alla loro prima esperienza…Credo che sia qualcosa di raccapricciante
Da uomo, non andrei mai a contattare in chat una ragazza molto più giovane di me. Devo dire che molte ragazze di oggi appena diciottenni sembrano molto più grandi ed è davvero difficile capire quanti anni hanno certe ragazze, però meglio accertarsi sempre dell’età e soprattutto eviterei proprio di contattare una ragazza più giovane perché immagino che ad una certa età una persona voglia “asseriarsi” e non saltare da una storia all’altra. Almeno, questo vale per me
Nel leggere certe notizie di cronaca sui quotidiani e nell’ascoltare in tv storie di violenze e di approcci online con i minori soprattutto, mi chiedo perché in famiglia non ci si renda conto di certe dinamiche e non si parli con i propri figli. Spesso, è davvero semplici dire lui/lei si chiude e non vuole parlare, ma i genitori dovrebbero sempre indagare e capire che persone frequentano i propri figli. Io da giovane dicevo sempre con chi uscivo ai miei genitori e anche oggi quando esco sanno con chi esco. I miei amici venivano a prendermi a casa alle prime uscite appena patentati ed erano di casa.
Non ho mai permesso a mia figlia di entrare in auto di un conoscente, collega o amico di cui non mi fidassi al 100%. Siamo sempre andati a prenderla a scuola, a danza, in palestra finché poi quando usciva la sera rientrava agli orari stabiliti con amici di sempre. Eppure, certe volte se ne sentono tante anche con persone conosciute.. figuriamoci a quali rischi si può andare incontro con gente conosciuta su Internet e che magari non si è mai vista… Ecco, noi genitori dobbiamo sempre accertarci delle persone che entrano in contatto i nostri figli perché su internet la gente mente, ci sono i falsi profili, ci sono adulti che si camuffano da adolescenti. I pericoli sono tantissimi!!! Penso che impazzirei se accadesse qualcosa ai miei figli a causa di questi soggetti e della nostra disattenzione