Nel nostro ordinamento, il contratto di lavoro subordinato con un lavoratore può essere sottoscritto sia da una persona giuridica che da una persona fisica.
Quando si ha necessità della prestazione di lavoro di una persona per svolgere determinati compiti si possono utilizzare varie tipologie di contratto, a seconda delle caratteristiche dell’attività di lavoro che deve essere svolta.
In alcuni casi, anche una persona fisica può avere bisogno di un lavoratore subordinato per svolgere determinati compiti continuativi nel tempo.
Ma un privato può assumere un dipendente? La risposta è affermativa e, nonostante il lavoro domestico sia senza dubbio la forma di assunzione più diffusa da parte delle persone fisiche e delle famiglie, in realtà un privato può assumere un lavoratore subordinato per lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa lecita.
Indice
Cosa significa assumere un dipendente?
Quando si parla di dipendente, oppure di lavoratore dipendente, ci si riferisce ad un prestatore di lavoro assunto con contratto di lavoro subordinato.
Il termine “dipendente” indica, infatti, la presenza di un vincolo di dipendenza gerarchica tra datore di lavoro e lavoratore.
Il tratto caratterizzante del contratto di lavoro subordinato [1] è, infatti, la soggezione del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore di lavoro.
La legge considera il lavoratore subordinato come la parte debole del rapporto di lavoro. La debolezza del dipendente deriva sia dalla sua posizione di soggezione al datore di lavoro sia dalla sua condizione economica che è, di solito, più debole di quella del datore di lavoro.
Per questo, l’assunzione del dipendente deve avvenire nel rispetto delle norme previste dalla legge e dal contratto collettivo di settore che servono proprio a garantire al lavoratore un minimo di diritti e di tutele inderogabili che difficilmente egli riuscirebbe ad ottenere attraverso la negoziazione individuale con il datore di lavoro.
Un privato può assumere un dipendente?
La legge prevede la possibilità di assumere un lavoratore con contratto di lavoro subordinato sia per le persone giuridiche (società) che per le persone fisiche (individui o famiglie).
Il privato può, dunque, assumere un lavoratore subordinato per far fronte alle proprie esigenze.
Molto diffuso, nell’ambito dei rapporti di lavoro tra persone fisiche, è il lavoro domestico attraverso il quale una persona o una famiglia assumono un lavoratore al quale affidare il compito di svolgere servizi domestici o di accudire ed assistere persone non autosufficienti.
Parimenti diffusi sono i contratti di lavoro per servizi di baby-sitting.
Il privato che assume un dipendente deve rispettare, come tutti i datori di lavoro, le norme di legge e della contrattazione collettiva e, in particolare, deve:
- effettuare la comunicazione obbligatoria di assunzione agli enti competenti entro la mezzanotte del giorno che precede l’inizio della prestazione di lavoro;
- erogare al lavoratore una retribuzione pari, almeno, ai minimi salariali previsti dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro;
- rispettare, nella gestione del rapporto di lavoro, le norme di legge e del Ccnl in materia di orario di lavoro, riposi, ferie, permessi, malattia, infortunio, sicurezza sul lavoro, etc.;
- versare agli enti previdenziali ed assistenziali i contributi previdenziali dovuti per legge.
Per evitare di assumere un dipendente, il privato, soprattutto se non ha bisogno di servizi continuativi, può ricorrere ad altre tipologie contrattuali come, ad esempio:
- contratto di servizi: per attività di pulizia, manutenzione aree verdi, etc.;
- contratto d’opera: per affidare, ad esempio ad un artigiano, un’opera determinata (come la realizzazione di un cancello, di una recinzione, la tinteggiatura dell’appartamento, etc.).
Un privato può licenziare un dipendente?
Al pari di ogni datore di lavoro, anche la persona fisica può licenziare il dipendente che ha precedentemente assunto ma solo in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo [2].
Occorre, tuttavia, ricordare che il lavoro domestico è uno di quei rapporti di lavoro ai quali non si applica la tutela in caso di licenziamento illegittimo.
Ne consegue che il lavoratore domestico può essere licenziato in ogni momento senza dover specificare la ragione che rende necessario il recesso dal rapporto di lavoro. Alla colf o badante spetterà solo l’eventuale diritto al preavviso di licenziamento previsto dal Ccnl applicato al rapporto di lavoro [3].
note
[1] Art. 2094 cod. civ.
[2] Artt. 1 e 3, L. 604/1966.
[3] Art. 2118 cod. civ.