La nuova legge di bilancio proroga la riduzione delle rivalutazioni sulla pensione ma ferma dal 2022 il contributo di solidarietà.
Rivalutazione ridotta delle pensioni che superano di 4 volte il trattamento minimo sino al 31 dicembre 2022 e taglio delle pensioni d’oro sino al 31 dicembre 2021: la bozza di legge di Bilancio 2021 [1] attua quanto disposto dalla recente sentenza della Corte costituzionale [2], riducendo da 5 a 3 anni l’applicazione del contributo di solidarietà sulle pensioni più elevate e prorogando le disposizioni in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici, introdotte dalla legge di bilancio 2020.
Nel dettaglio, il raffreddamento della perequazione, cioè il taglio della rivalutazione delle pensioni che superano di 4 volte il trattamento minimo, continuerà ad essere applicato in questo modo sino al 2022 compreso:
- per le pensioni fino a 4 volte il trattamento minimo, spetta l’intero adeguamento al costo della vita, ossia il 100%, non si applica alcuna riduzione della rivalutazione;
- per le pensioni oltre 4 e fino a 5 volte il minimo, non si applica l’intero adeguamento, ma la rivalutazione è ridotta del 23%;
- per le pensioni oltre 5 e fino a 6 volte il minimo, l’adeguamento è ridotto del 48%;
- per le pensioni oltre 6 e fino a 8 volte il minimo, l’adeguamento è ridotto del 53%;
- per le pensioni oltre 8 e fino a 9 volte il minimo, l’adeguamento è ridotto del 55%;
- per le pensioni oltre 9 volte il minimo, l’adeguamento è ridotto del 60%.
Per quanto riguarda il taglio delle pensioni d’oro, la misura è stata reputata legittima dalla Corte costituzionale, ma solo per un triennio, cioè sino al 2021 compreso: la legge di Bilancio 2021 ha dunque ridotto l’efficacia della misura, che sarà operativa sino al 31 dicembre 2021 anziché sino al 31 dicembre 2023.
Ad oggi, la riduzione delle pensioni più alte è applicata solo alle fasce che eccedono differenti limiti, rideterminati annualmente (in origine, la prima fascia eccedeva i 100mila euro) e va, a seconda della fascia di trattamento, da un minimo del 15% a un massimo del 40%.
A subire il taglio, ad ogni modo, sono solo le pensioni calcolate almeno in parte attraverso il sistema retributivo: i trattamenti calcolati col sistema integralmente contributivo non sono ridotti. Questo contributo di solidarietà non si applica, poi, alle pensioni liquidate in regime di cumulo, ai trattamenti d’invalidità (assegno ordinario di invalidità, pensione di inabilità e di privilegio), alle pensioni ai superstiti e alle prestazioni riconosciute alle vittime del dovere o del terrorismo.
note
[1] Art. 61 Disegno di legge di bilancio 2021 – Bozza Articolato del 13 novembre 2020.
[2] C. Cost., sent. 234/2020.