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Avvocato accetta incarico in cambio di sesso

26 Gennaio 2021
Avvocato accetta incarico in cambio di sesso

Il legale che prima di svolgere il mandato chiede al cliente una prestazione sessuale deve essere sospeso dall’esercizio della professione.

Qualche mese fa, hai prestato dei soldi ad un amico in difficoltà economiche. Sei sempre stata molto altruista e non ti sei mai tirata indietro quando si è trattato di aiutare qualcuno. Adesso, però, non vuole restituirti l’importo, anzi sostiene di non aver mai ricevuto il tuo denaro. Pertanto, ti rechi subito da un legale per capire come risolvere la controversia. Prima di assumere la tua difesa, il professionista ti invita ad avere un rapporto carnale con lui.

In questo articolo parleremo dell’avvocato che accetta un incarico in cambio di sesso. Cosa rischia dal punto di vista disciplinare? Cosa dice la legge? Devi sapere che per l’esercizio della professione forense è necessario rispettare alcuni doveri, dalla lealtà al decoro. Detti principi devono essere osservati sempre, in modo da salvaguardare la propria reputazione e l’immagine dell’intera categoria. Pertanto, è legittima la sanzione della sospensione laddove un avvocato subordini l’efficacia del proprio impegno professionale alla prestazione sessuale del cliente. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di far luce sulla questione.

Quali sono i doveri dell’avvocato?

Nei confronti di un cliente, l’avvocato è tenuto a rispettare il dovere di:

  • fedeltà: vuol dire che il legale deve adempiere il proprio mandato (che è libero di accettare o meno) ponendo in essere con sollecitudine tutti gli adempimenti necessari per garantire alla parte assistita una tutela effettiva;
  • diligenza: il professionista è chiamato a svolgere la propria attività con coscienza e attenzione, assicurando sempre la qualità della prestazione svolta. Tale obbligo, quindi, impone all’avvocato di rappresentare al proprio cliente le questioni di fatto e di diritto che potrebbero insorgere nelle more del giudizio e sconsigliare di intraprendere o proseguire una causa a lui sfavorevole;
  • segretezza e riservatezza: il legale è tenuto, nell’interesse del cliente, a mantenere il massimo riserbo sui fatti e sulle circostanze emerse durante lo svolgimento dell’incarico, sia nell’attività giudiziale che stragiudiziale;
  • informazione: in pratica, il professionista ha il dovere di informare il cliente circa le caratteristiche e le difficoltà che derivano dall’espletamento dell’incarico. Inoltre, è tenuto a specificare la strategia da adottare, la prevedibile durata del processo ed il costo dell’attività professionale (fornendo sempre un preventivo scritto). Tra gli obblighi informativi c’è anche quello di rappresentare all’assistito la possibilità di avvalersi degli strumenti di risoluzione bonaria della controversia, quali la negoziazione assistita ed il procedimento di mediazione, e del patrocinio a spese dello Stato (se non si dispone di un reddito sufficiente per affrontare una causa in tribunale);
  • competenza: per assicurare una prestazione professionale di una certa qualità, l’avvocato non deve mai accettare incarichi aventi ad oggetto materie che esulano dal suo campo di specializzazione. In ogni caso, è possibile farsi affiancare da un altro collega più esperto;
  • lealtà e probità: non sono ammessi comportamenti sleali e disonesti finalizzati ad alterare il principio del contraddittorio oppure ad intralciare e ritardare il regolare svolgimento del processo.

Violazione dei doveri e responsabilità disciplinare

Se l’avvocato viola i doveri e le regole previste dal codice deontologico andrà incontro alla responsabilità disciplinare e alle sanzioni previste. Queste ultime sono commisurate alla gravità della violazione, al grado della colpa, all’eventuale sussistenza del dolo ed al comportamento dell’incolpato (precedente e successivo al fatto commesso).

In caso di violazione dei doveri deontologici, possiamo distinguere le seguenti sanzioni disciplinari:

  • l’avvertimento: se il fatto contestato non è grave, l’avvocato viene invitato ad astenersi dal compiere altre condotte non conformi al codice deontologico. Tale misura, però, è ammessa solo quando si ritiene che l’incolpato non commetta altre infrazioni in futuro;
  • la censura: ossia il biasimo formale, applicabile quando la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, il comportamento dell’incolpato successivo al fatto e i suoi precedenti inducono a ritenere che egli non commetterà altre violazioni;
  • la sospensione: ossia l’esclusione temporanea, da un minimo di due mesi ad un massimo di cinque anni, dall’esercizio della professione forense. Detta sanzione si applica per infrazioni gravi e quando non ci sono le condizioni per ricorrere alla censura;
  • la radiazione: esclusione definitiva dall’albo degli avvocati per violazioni molto gravi.

Invece, quando si tratta di infrazioni lievi e scusabili, viene applicata la misura non disciplinare del semplice richiamo verbale.

Avvocato accetta incarico in cambio di favori sessuali

L’avvocato che accetta un mandato in cambio di una prestazione sessuale deve essere sospeso dall’albo professionale. Recentemente, infatti, il Consiglio Nazionale Forense (Cnf) ha rigettato il ricorso di un avvocato per aver inviato al cellulare di due clienti dei messaggi in cui chiedeva, quale condizione per l’accettazione dell’incarico, favori di natura sessuale. Era quindi partito un esposto al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati del circondario di appartenenza, concluso con la sanzione della sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per due mesi. Tale decisione è stata poi confermata anche dal Cnf [1] sulla base che i doveri di probità, dignità e decoro rappresentano i principi che devono sempre ispirare l’agire di ogni avvocato, anche al di fuori dell’esercizio dell’attività. Tali doveri, infatti, tutelano l’affidamento che la collettività ripone nella figura professionale forense e, quindi, salvaguardano la reputazione e l’immagine dell’intera categoria.


note

[1] CNF sent. n. 145/2019 del 6.12.2019.


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