Pedopornografia sul luogo di lavoro: cosa si rischia


Scaricare materiale pedopornografico dall’ufficio o dall’azienda comporta un’aggravante che aumenta la pena fino a due terzi e può scattare il licenziamento.
I reati di pornografia minorile sono particolarmente allarmanti perché offendono il bene giuridico primario della tutela dell’infanzia dagli abusi. Così il legislatore ha previsto pene molto severe per queste fattispecie, ed ha stabilito una graduazione delle condotte in base alla loro gravità: dalla creazione del materiale alla sua diffusione fino ad arrivare a comprendere l’acquisizione, anche gratuita, e la detenzione, cioè la possibilità di usufruirne in proprio da parte dell’utente finale. Dunque, scaricare e detenere materiale pedopornografico è una condotta costituente reato, a prescindere da dove e come avvenga.
In caso di pedopornografia sul luogo di lavoro, cosa si rischia? A livello disciplinare, si rischia il licenziamento e a livello penale scatta una particolare aggravante, che può aumentare fino a due terzi la già severa pena edittale prevista.
La Corte di Cassazione ritiene che scaricare materiale pedopornografico utilizzando i computer o le altre attrezzature informatiche presenti sul luogo di lavoro, come la rete internet aziendale, costituisce un impedimento o comunque un ostacolo all’identificazione dell’autore, che operando in questo modo si “camuffa” dietro lo schermo dell’ufficio celando la sua identità.
Indice
Il reato di detenzione di materiale pedopornografico
Chi si procura o detiene materiale pedopornografico – è tale quello realizzato utilizzando minori degli anni 18 – è punito [1] con la pena della reclusione fino a 3 anni e della multa non inferiore a 1.549 euro.
La pena è aumentata fino a due terzi se il materiale detenuto è di ingente quantità, cioè un numero di immagini non predefinito dalla legge ma tale da essere, come ha argomentato la giurisprudenza, «molto grande, rilevante e consistente», ad esempio qualche centinaio.
Per integrare la condotta delittuosa occorre uno scaricamento e salvataggio (download) consapevole e volontario delle immagini o dei filmati nella memoria del pc o del dispositivo informatico (smartphone, chiavetta Usb, ecc.). Il consenso della vittima all’acquisizione delle immagini non ha rilievo e il reato sussiste comunque.
Rileva anche la pedopornografia virtuale, realizzata con immagini grafiche e non corrispondenti a persone reali, come i cartoni animati. In questi casi la pena è diminuita di un terzo rispetto a quella del reato base.
Tra le pene accessorie in caso di condanna o di patteggiamento, c’è l’interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole e da ogni servizio in istituzioni o strutture, pubbliche o private, frequentate abitualmente da minori.
Questo reato è residuale: chi produce oppure divulga e diffonde il materiale illecito (ad esempio, inviandolo con i sistemi di messaggistica istantanea o di condivisione dei file) è punito ancor più severamente, con pene che possono arrivare a 12 anni di reclusione.
Possesso di materiale pedopornografico sul luogo di lavoro
Il lavoratore che detiene materiale pedopornografico sul posto di lavoro rischia il licenziamento, anche quando è un dipendente pubblico. Lo ha affermato la Corte di Cassazione [2] poiché si tratta di una «condotta contraria ai doveri che fanno carico al pubblico dipendente, il quale, proprio in ragione di tale qualità e del fatto di essere immedesimato nelle pubbliche funzioni, è tenuto a comportamenti corretti e “morali” anche nella vita privata».
Anche nel settore privato un tale comportamento è contrario all’etica aziendale e può compromettere la reputazione dell’impresa. In ogni caso, l’illecito provoca una lesione del vincolo fiduciario che deve sussistere tra il dipendente e il datore di lavoro. L’azienda potrebbe anche chiedere al lavoratore il risarcimento dei danni di immagine e di quelli diretti subiti, ad esempio, in caso di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria delle apparecchiature informatiche dell’ufficio.
Scaricare materiale pedopornografico dal lavoro: l’aggravante
Una circostanza aggravante ad effetto speciale introdotta nel Codice penale [3] prevede un aumento di pena, in misura non eccedente i due terzi, nel caso in cui un reato di pedopornografia (produzione, cessione o detenzione) sia compiuto «con l’utilizzo di mezzi atti ad impedire l’identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche».
Secondo una nuova sentenza della Corte di Cassazione [4], questa aggravante si applica a chi scarica il materiale pedopornografico dal posto di lavoro. In tali casi, infatti, l’autore dell’illecito pone in essere «un’azione volta ad impedire la sua identificazione come soggetto che ha avuto accesso alla rete, eludendo le normali modalità di riconoscimento».
La Suprema Corte menziona a tal proposito sia l’accesso fisico al computer sia la fase di inserimento nella rete Internet: il caso deciso riguardava un soggetto (un istruttore di nuoto che si collegava dal centro sportivo ove lavorava), che aveva adoperato «un computer e un client di accesso a lui non riconducibili»: dunque – rileva il Collegio – «la sua identificazione non sarebbe potuta avvenire in modo immediato e diretto mediante l’analisi dei dati relativi al proprietario del computer e dell’accesso in rete».
Inoltre, c’era stato l’uso di nickname diversi sulla piattaforma utilizzata per la condivisione dei file pedopornografici: anche qui gli Ermellini hanno ritenuto che «l’uso di identità telematiche diverse, peraltro reiterato, di “fantasia”, non riconducibili immediatamente all’autore dell’accesso alla rete, costituisce un mezzo per impedire l’identificazione».
Quindi, il solo fatto di utilizzare un computer ed una connessione del datore di lavoro pone un ostacolo all’identificazione del reale autore dell’accesso alla rete Internet, cioè il dipendente che ha effettuato i collegamenti illeciti, e rende applicabile nei suoi confronti questa specifica aggravante.
Infine, la legge [5] prevede, eccezionalmente, che per tale aggravante è escluso il meccanismo di “bilanciamento” delle circostanze attenuanti, che non potranno essere ritenute prevalenti o equivalenti su di essa; perciò le eventuali diminuzioni di pena dovranno essere operate sulla pena risultante dall’aumento per le aggravanti.
Per conoscere i recenti orientamenti della giurisprudenza in materia di reati inerenti la pedopornografia, leggi anche:
- pornografia minorile: ultime sentenze;
- pedopornografia: ultime sentenze;
- detenzione di materiale pornografico: ultime sentenze.
note
[1] Art. 600 quater Cod. pen.
[2] Cass. sent. n.. 28445/18 del 7 novembre 2018.
[3] Art. 602 ter, comma 9, Cod. pen., inserito dall’art. 1, comma 1, D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 39 (recante “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”).
[4] Cass. Sez. 3° Penale, sent. n. 32166/20 del 16 novembre 2020.
[5] Art. 602, ter, comma 10, Cod. pen.