Quali sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente?


Vi sono delle fattispecie reddituali che rientrano nella categoria di lavoro dipendente pur avendo dei presupposti differenti.
Tra i redditi percepiti dal contribuente e sottoposti al pagamento dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) un ruolo importante è assunto sicuramente dalla categoria dei redditi di lavoro dipendente, in considerazione del fatto che ogni anno la maggior parte del gettito tributario relativo all’Irpef proviene dalla tassazione del lavoro dipendente.
Tuttavia, ci sono dei redditi che rientrano nella categoria dei redditi di lavoro dipendente pur avendo caratteristiche diverse. Allora scopriamo quali sono i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, come incidono sul reddito del lavoro e sulle modalità di tassazione e quali proventi percepiti dal lavoratore dipendente non sono tassabili.
Indice
I redditi di lavoro dipendente
I redditi di lavoro dipendente sono quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Tale forma di reddito è costituita da tutte le somme percepite nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.
È dunque reddito di lavoro dipendente innanzitutto la retribuzione (salario o stipendio), le indennità, gli scatti di anzianità, i compensi per lavoro straordinario, le diarie, la rivalutazione monetaria ed il Trattamento di fine rapporto.
Costituiscono reddito di lavoro dipendente le somme di denaro che il datore di lavoro è condannato a pagare, con sentenza del giudice del lavoro, per crediti di lavoro, interessi e danni da svalutazione.
Rientrano nella categoria anche le pensioni di ogni tipo, quindi non solo le pensioni che derivano da un rapporto di impiego o di servizio, ma anche le pensioni non derivanti da lavoro dipendente (ad esempio, le pensioni di lavoratori autonomi e di imprenditori).
Cosa sono i redditi in natura?
I compensi in natura sono talvolta denominati fringe benefit, in quanto sono aggiunti alla normale retribuzione in denaro ed attribuiti ad alcune categorie di lavoratori, anche per incentivare la produttività dei dipendenti e, quindi, per fidelizzarli all’impresa.
I fringe benefit possono essere dati al lavoratore sia dal datore di lavoro sia da terzi e possono fruirne anche i familiari del lavoratore anche se, in ogni caso, sono tassati come redditi del lavoratore.
Non concorre alla formazione del reddito il valore dei fringe benefit che non oltrepassa la soglia di 258,23 euro (limite esteso per il solo 2020 a 516,00 euro).
Redditi non tassabili
Non sono tassati:
- i contributi che il datore di lavoro versa per l’assistenza, la previdenza e la sanità;
- le prestazioni di vitto (mensa aziendale e ticket restaurant fino a 5,29 euro al giorno);
- le prestazioni di servizi di trasporto collettivo;
- le somme erogate per la frequenza di asili nido.
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Vi sono fattispecie reddituali non propriamente di lavoro dipendente ma assimilate a quelle tipiche e sono:
- i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e di lavoro, delle cooperative di servizi e delle cooperative agricole e della piccola pesca;
- indennità e compensi percepiti da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità (ad esempio, compensi percepiti da dipendenti pubblici per la partecipazione a commissioni di esame);
- le somme corrisposte a titolo di borsa di studio o per fini di studio o di addestramento professionale;
- le remunerazioni dei sacerdoti;
- i compensi per l’attività libero-professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, ossia le prestazioni erogate al di fuori del normale orario di lavoro dai medici di un ospedale che utilizzano le strutture dell’ospedale stesso a fronte del pagamento da parte del paziente di una tariffa;
- le indennità, i gettoni di presenza e gli altri compensi corrisposti dallo Stato, dalle province dalle regioni e dai Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni;
- i compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie e ai giudici di pace;
- le indennità dei parlamentari e dei consiglieri regionali, provinciali e comunali;
- le prestazioni erogate dai fondi pensione;
- gli assegni al coniuge corrisposti a seguito di separazione o annullamento o scioglimento del matrimonio.
I redditi di collaborazione coordinata e continuativa
Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente anche i redditi di collaborazione coordinata e continuativa, ossia i redditi derivanti da rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione, a favore di un determinato soggetto, nell’ambito di un rapporto di lavoro unitario e continuativo, con retribuzione periodica prestabilita.
Rientrano in questa categoria:
- le cariche di amministratore, sindaco e revisore di società;
- la collaborazione con giornali e riviste;
- la partecipazione a collegi e commissioni (ad esempio, commissioni di esame).
Di Vincenzo Delli Priscoli