A partire dal 2016, non è possibile dimettersi con una semplice lettera cartacea ma occorre seguire un’apposita procedura telematica.
Sei un lavoratore subordinato. Hai deciso di lasciare il tuo attuale posto di lavoro e di accettare una nuova proposta di assunzione. Vuoi sapere con quale modalità devi comunicare le dimissioni al datore di lavoro.
In un passato non lontano, le dimissioni venivano rassegnate dal lavoratore con una semplice lettera cartacea indirizzata al datore di lavoro. Tale modalità di trasmissione, però, si prestava al fenomeno delle dimissioni in bianco. Proprio per questo, la legge ha introdotto le dimissioni online: cosa c’è da sapere? Per rassegnare le dimissioni telematiche è sufficiente seguire i vari step previsti dalla procedura online messa a disposizione dal ministero del Lavoro.
Indice
Cosa sono le dimissioni del lavoratore?
Il contratto di lavoro, al pari di qualsiasi rapporto contrattuale, può cessare per iniziativa di una delle parti o di tutte le parti consensualmente. In particolare, in tale tipologia contrattuale, la cessazione del rapporto può essere determinata:
- dal licenziamento: il recesso viene esercitato dal datore di lavoro;
- dalle dimissioni: il recesso è adottato dal dipendente;
- dalla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro: le parti decidono consensualmente di porre fine al contratto di lavoro.
Le dimissioni sono l’atto unilaterale recettizio con cui il dipendente comunica al datore di lavoro la cessazione del rapporto di lavoro. Le dimissioni, a differenza del licenziamento, non devono essere motivate in modo esplicito, né devono necessariamente fondarsi su una giusta causa o un giustificato motivo.
Dimissioni del lavoratore: sono sempre possibili?
Le dimissioni sono una scelta libera e volontaria del lavoratore. Non sempre, però, sono legittime. A questo proposito, occorre distinguere tra contratto a termine e contratto a tempo indeterminato.
Nel contratto a tempo determinato, le parti non possono mai recedere dal rapporto prima della scadenza del termine pattuito. Ne consegue che – con l’eccezione delle dimissioni per giusta causa, indotte da un gravissimo comportamento inadempiente del datore di lavoro – le dimissioni del lavoratore ante tempus sono illegittime e possono legittimare una richiesta di risarcimento del danno da parte dell’azienda.
Diversamente, nel contratto a tempo indeterminato, il lavoratore può sempre dimettersi rispettando il periodo di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro [1].
Se non intende, o non ha la possibilità di rispettare il preavviso di dimissioni, il dipendente può recedere dal rapporto di lavoro in tronco ma dovrà erogare al datore di lavoro l’indennità sostitutiva del preavviso, pari alla retribuzione che avrebbe ricevuto durante il preavviso non rispettato.
Dimissioni del lavoratore: come vanno comunicate?
Fino a pochi anni fa, le dimissioni venivano comunicate con una semplice lettera cartacea inviata al datore di lavoro. Tale modalità di comunicazione rendeva il recesso del dipendente oggetto di possibili abusi e, in particolare, dava adito al fenomeno delle dimissioni in bianco. Per evitare ciò, la legge [2] ha introdotto le dimissioni online.
Il lavoratore può decidere se seguire la procedura telematica di dimissioni in modo autonomo oppure avvalersi dell’intermediazione di un soggetto autorizzato.
Nel primo caso, il lavoratore deve accedere al form online disponibile al sito cliclavoro.gov.it e, per effettuare il log in, deve essere in possesso del Pin dispositivo Inps o dello Spid.
Nel secondo caso, il dipendente può rivolgersi a:
- organizzazioni sindacali;
- patronati;
- consulenti del lavoro;
- commissioni di certificazione dei contratti di lavoro;
- enti bilaterali.
Il dipendente seguirà la procedura di dimissioni attraverso gli strumenti informatici dell’intermediario al quale si è rivolto.
Una volta inseriti tutti i dati richiesti, il lavoratore potrà procedere all’inoltro delle dimissioni telematiche che arriveranno in automatico all’indirizzo pec del datore di lavoro e alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Entro sette giorni dalla comunicazione online, seguendo la stessa procedura, il dipendente potrà revocare le dimissioni online.
Le dimissioni rassegnate dal lavoratore con mezzi e strumenti diversi dalla procedura telematica (ad esempio, con una lettera scritta) sono inefficaci e improduttive di effetti.
note
[1] Art. 2118 cod. civ.
[2] D. Lgs. 151/2015.