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Cosa dice la legge a proposito del licenziamento?

29 Gennaio 2021 | Autore:
Cosa dice la legge a proposito del licenziamento?

Nel nostro ordinamento, è prevista una forte tutela del lavoratore contro il licenziamento illegittimo.

Hai ricevuto una lettera di licenziamento da parte del datore di lavoro. Ritieni che la motivazione indicata nella comunicazione non sia realmente sussistente. Vuoi impugnare il recesso datoriale ma prima di farlo vuoi sapere se hai delle chances di successo.

Il licenziamento, mettendo la parola fine sul rapporto di lavoro, priva il lavoratore del posto di lavoro e del reddito. Per questo, la legge esige che un simile provvedimento sia adottato solo se c’è una ragione giustificativa alla base. Il dipendente licenziato, prima di decidere se fare causa o meno al datore di lavoro, si pone una serie di domande e si chiede: «Cosa dice la legge a proposito del licenziamento?».

Come vedremo, le norme prevedono una protezione del dipendente licenziato che dipende sia dalla data di assunzione del lavoratore che dalle dimensioni aziendali. Ma andiamo per ordine.

Cos’è il licenziamento?

Il licenziamento è il provvedimento con cui il datore di lavoro comunica al lavoratore la cessazione del rapporto di lavoro. Si tratta di un atto unilaterale, adottato di propria iniziativa dal datore di lavoro senza aver richiesto preventivamente il consenso del lavoratore.

Se il datore di lavoro adotta il licenziamento, il rapporto di lavoro cessa di produrre i propri effetti, liberando le parti dalle relative obbligazioni.

Nel nostro ordinamento, considerato che questo provvedimento priva il dipendente di un bene fondamentale come il lavoro, il licenziamento può essere adottato solo in presenza di valide ragioni.

Licenziamento: quando è possibile?

Come abbiamo detto, il licenziamento può essere adottato solo in presenza di ragioni che lo giustificano. In particolare, la legge [1] esige che il recesso datoriale si fondi su:

  • giusta causa [2]: si tratta di un gravissimo inadempimento del lavoratore che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro (ad esempio, furto di merce aziendale, vandalismo in azienda, gravissima insubordinazione, etc.);
  • giustificato motivo soggettivo: è un inadempimento grave del dipendente ma non così grave da esigere il recesso in tronco;
  • giustificato motivo oggettivo: il licenziamento non ha nulla a che fare con la condotta del lavoratore ma è la risultante di motivi tecnici, organizzativi e produttivi aziendali (ad esempio, soppressione del posto di lavoro, riorganizzazione aziendale, esternalizzazione di un servizio, etc.).

La motivazione che ha reso necessario il licenziamento, oltre che dover essere effettivamente sussistente, deve essere esplicitata in modo specifico nella lettera di licenziamento inviata al lavoratore. Infatti, la legge prevede che il licenziamento debba essere sempre comunicato per iscritto, essendo radicalmente nullo il licenziamento orale.

Licenziamento: può essere impugnato?

La tutela del lavoratore in caso di licenziamento si compone di due aspetti: da un lato, si esprime nella necessaria sussistenza di una ragione giustificativa; dall’altro lato, si attua attraverso la previsione della possibilità, per il lavoratore, di impugnare il licenziamento di fronte al giudice del lavoro.

Impugnare il licenziamento significa contestare la legittimità del recesso datoriale; per farlo il lavoratore deve:

  • inviare al datore di lavoro l’impugnazione stragiudiziale del licenziamento, di pugno o per il tramite di un avvocato o del sindacato, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della lettera di licenziamento;
  • impugnare giudizialmente il recesso datoriale, depositando l’apposito ricorso presso la cancelleria del tribunale del lavoro competente per territorio, entro 180 giorni dalla data in cui è stata spedita la lettera di impugnazione stragiudiziale del licenziamento.

Licenziamento illegittimo: quale tutela?

L’impugnazione del licenziamento ha la finalità di ottenere, se il recesso viene effettivamente giudicato illegittimo, una sentenza favorevole che preveda l’applicazione delle tutele previste dalla legge.

La tutela in caso di licenziamento illegittimo non è unica e fissa ma dipende:

  • dalla data di assunzione del lavoratore;
  • dalle dimensioni aziendali;
  • dal profilo che rende illegittimo il licenziamento.

In linea generale, la tutela ottenibile dal lavoratore illegittimamente licenziato può andare dalla reintegrazione nel posto di lavoro (con la conseguente condanna del datore di lavoro a pagare al dipendente tutte le retribuzioni dalla data di recesso a quella di effettiva reintegra) al risarcimento del danno.

Per sapere in anticipo qual è la tutela ottenibile, occorre effettuare una valutazione relativa al caso specifico che tenga in considerazione i predetti elementi.


note

[1] Artt. 1 e 3, L. 604/1966.

[2] Art. 2119 cod. civ.


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