Lavoratori a chiamata: sono dipendenti?


Chi svolge occasionalmente l’attività a favore dell’azienda può essere considerato un lavoratore subordinato?
L’aggravarsi della crisi economica, nonché l’attuale emergenza epidemiologica, determinano una significativa riduzione dell’attività di molte aziende, come ristoranti, bar, gelaterie ed esercizi commerciali in genere. È molto difficile, tra l’altro, effettuare delle previsioni a lungo termine sugli orari di apertura, con l’emanazione incessante di decreti e ordinanze sempre più restrittive.
Per questo motivo, sono numerosi i lavoratori che non svolgono l’attività in modo continuativo, nemmeno con orario ridotto, ma vengono chiamati solo all’occorrenza. Ma i lavoratori a chiamata sono dipendenti?
Ci si domanda, in particolare, se l’occasionalità nello svolgimento della prestazione determini di per sé l’autonomia del rapporto di lavoro, oppure se la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato debba basarsi su altri elementi.
A questo proposito, bisogna osservare che la giurisprudenza, nel tempo, ha individuato diversi indicatori di subordinazione, in pratica dei fatti che dimostrano l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente tra azienda e lavoratore.
Non bisogna però confondere la natura del rapporto, che può essere subordinata, parasubordinata o autonoma, con le modalità di svolgimento del rapporto, ad esempio a tempo parziale o intermittente: a sottolineare questa differenza è stata, di recente, la Cassazione, con una nuova ordinanza [1]. La Suprema Corte, nel dettaglio, chiarisce se il rapporto di lavoro a chiamata, o job-on-call, possa avere o meno natura subordinata. Ma procediamo con ordine.
Indice
Quando un rapporto di lavoro è subordinato?
Si considera contratto di lavoro subordinato, o dipendente, l’accordo con il quale il lavoratore si obbliga a svolgere la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, in cambio di una determinata retribuzione [2].
Perché un rapporto di lavoro subordinato si consideri valido, non è necessario che il contratto sia stipulato in forma scritta, ma deve essere verificata, oltre alla sussistenza di una retribuzione, la subordinazione al datore di lavoro. In sostanza, la subordinazione è l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.
Non è semplice, nella pratica, verificare la natura subordinata del rapporto, in quanto questo legame può manifestarsi in modo ambiguo.
La giurisprudenza, nel tempo, ha individuato diversi indicatori di subordinazione, tra i quali:
- l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione del datore di lavoro;
- la presenza di direttive tecniche e di poteri disciplinari e di controllo;
- l’esecuzione dell’attività con materiali e attrezzature del datore di lavoro;
- l’assunzione del rischio d’impresa da parte del datore;
- il pagamento periodico della retribuzione;
- l’osservanza di un orario di lavoro;
- la sistematicità e la continuità nello svolgimento della prestazione.
Qualora nel concreto il rapporto lavorativo di tipo subordinato non sia stato formalizzato perché il lavoratore non è stato assunto, questi può chiederne la regolarizzazione, anche in giudizio.
Il lavoratore può essere chiamato all’occorrenza?
Il lavoratore può essere chiamato dal committente solo quando questi necessita della sua attività. La chiamata all’occorrenza, però, non esclude la natura subordinata del rapporto, come precisato dalla Cassazione [1]: l’attività può essere svolta in modo discontinuo, difatti, sia col contratto di lavoro autonomo occasionale, che con contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia, che, infine, con lavoro intermittente e a chiamata.
Nella prima ipotesi, lavoro autonomo occasionale, l’attività è svolta in modo autonomo: il lavoratore autonomo occasionale è colui che si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente, e in via del tutto saltuaria.
La seconda ipotesi, contratto di prestazione occasionale o libretto famiglia, riguarda lo svolgimento di attività marginali, per le quali la legge non prevede un preciso inquadramento (assimilando comunque, per la maggior parte degli aspetti, questi “contratti” al lavoro subordinato).
Il lavoro intermittente o a chiamata è invece una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, disciplinata dal Testo unico dei contratti di lavoro [3].
Come funziona il lavoro a chiamata?
Il lavoro a chiamata o “job on call“, è una particolare tipologia di rapporto di lavoro subordinato, in cui il dipendente svolge la prestazione su chiamata del datore di lavoro in modo discontinuo o intermittente.
Il ricorso al lavoro a chiamata è consentito:
- in presenza delle esigenze individuate dai contratti collettivi;
- nei casi individuati con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali;
- in ogni caso, con lavoratori con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
Il dipendente non può svolgere questa tipologia di lavoro per più di 400 giornate nell’arco di 3 anni solari con lo stesso datore di lavoro, pena la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato; fanno eccezione i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo.
Il lavoro a chiamata, comunque, può essere sia a termine che a tempo indeterminato.
Se è prevista la clausola di disponibilità, il lavoratore si obbliga a rispondere alla chiamata, con almeno 1 giorno di preavviso e percepisce un’indennità mensile di disponibilità. Per approfondire, leggi: Lavoro a chiamata, come fare.
note
[1] Cass. ord. 26274/2020.
[2] Art. 2094 Cod. civ.
[3] Artt. 13-18 D.lgs. 81/2015.