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Rapporti patrimoniali tra ex conviventi: come funzionano?

30 Gennaio 2021 | Autore:
Rapporti patrimoniali tra ex conviventi: come funzionano?

Tutto ciò che occorre sapere sugli aspetti economici della fine di una convivenza.

Quando una convivenza finisce, le conseguenze spesso non sono soltanto di carattere affettivo. Specialmente se i due partner hanno convissuto per molti anni, i loro rapporti economici sono diventati nel tempo sempre più complessi: hanno acquistato i beni occorrenti per la casa, hanno messo da parte risparmi, hanno contribuito in modi diversi alla vita in comune, forse hanno anche comprato degli immobili.

Come ci si regola se l’idillio finisce e ognuno dei due se ne va per la propria strada? Come funzionano i rapporti patrimoniali tra ex conviventi? Si tratta di questioni delicate e importanti, che possono dare origine a litigi e finire in tribunale, tanto più perché, finito l’amore, spesso nella coppia nascono rancori. In questo articolo, vedremo quali sono le varie situazioni che possono presentarsi e come vanno affrontate.

La possibilità di stipulare un accordo tra i conviventi

Quando due persone decidono di convivere, possono stipulare uno o più accordi che riguardano gli aspetti economici della loro vita in comune e come questi saranno regolati qualora il rapporto tra i due partner dovesse finire. Si tratta di un aspetto che, nell’entusiasmo iniziale di una coppia che vede il futuro con ottimismo, non sempre viene considerato. Eppure l’esistenza di un documento, in cui sono state messe nero su bianco le conseguenze della separazione, spesso evita liti o consente di risolverle più facilmente.

Gli accordi economici tra conviventi possono avvenire verbalmente o in forma scritta; quest’ultima è preferibile perché consente di dimostrare facilmente il loro contenuto.

Ex conviventi ed acquisto di beni mobili

Durante la convivenza, i partner acquistano mobili d’arredamento, oggetti e suppellettili per la casa, oltre ad accessori necessari alla vita di tutti i giorni: si pensi agli elettrodomestici piccoli e grandi, a ciò che serve per cucinare e per consumare i pasti, alla biancheria.

Quando la coppia si separa, questi oggetti restano di proprietà di chi li ha acquistati; se l’ex partner non è disponibile a restituirli occorre rivolgersi al giudice. L’acquisto si prova mediante scontrini, fatture e ricevute di pagamento, copie di assegni e bonifici bancari. In mancanza di prove scritte, il giudice può autorizzare l’audizione di testimoni.

Vi sono cose che non possono essere fisicamente restituite a chi le ha comprate, perché fissate all’immobile al quale servono: ad esempio gli infissi, il parquet, il piano cottura da incasso. Altre cose, come le porte, possono essere separate ma con difficoltà e con scarsa utilità pratica (dove ricollocarle?). In questi casi, il partner che si è fatto carico dell’acquisto ha diritto al rimborso della spesa sostenuta.

Qualora l’ex convivente rifiuti di pagargli quanto dovuto, il partner che ha sostenuto le spese potrà rivolgersi al giudice facendogli causa. Se ha prova scritta degli acquisti effettuati, può chiedere l’emanazione di un decreto ingiuntivo: si tratta di un provvedimento con il quale viene ordinato al debitore di pagare quanto dovuto nel termine di 40 giorni.

Ex conviventi ed acquisto di beni immobili

Se i due partner hanno acquistato insieme un bene immobile, con denaro di entrambi, esso resta in comproprietà tra loro. È difficile, però, che gli ex conviventi accettino una tale situazione, specie se i rapporti non sono più buoni. Due sono le possibili soluzioni:

  • che uno degli ex partner diventi l’unico titolare dell’immobile, pagando all’altro la quota di sua spettanza;
  • oppure che, di comune accordo, il bene venga venduto e il ricavato diviso tra gli ex conviventi.

Se uno dei due rifiuta di procedere in uno dei suddetti modi, l’altro può rivolgersi al giudice chiedendo che si proceda alla divisione giudiziale. Il giudice nominerà un tecnico per la stima dell’immobile; quest’ultimo verrà quindi venduto sotto il controllo del tribunale e il ricavato verrà diviso tra le parti.

Ex conviventi e costruzione della casa

Può essere che uno dei partner, a proprie spese, abbia fatto costruire un immobile su un suolo di proprietà dell’altro. In tal caso, in virtù di un principio stabilito dal Codice civile, detto dell’accessione [1], il proprietario del terreno lo diviene anche dell’immobile; dovrà, però, rimborsare all’ex partner le spese sostenute.

Nel caso, invece, che uno dei due abbia sostenuto le spese per la ristrutturazione di una casa di proprietà dell’altro, quest’ultimo dovrà rifondergli il relativo importo.

In entrambe le ipotesi, se l’ex partner obbligato al pagamento non vi provvede, l’altro potrà rivolgersi al giudice affinché lo condanni all’esborso di quanto dovuto.

Ex conviventi e spese sostenute

Quando si convive è normale che vi siano delle spese necessarie alla conduzione della casa e alla vita di tutti i giorni. A tali spese devono contribuire, secondo le loro possibilità, entrambi i partner: anche se questo non è espressamente stabilito dalla legge è impensabile che vi provveda uno soltanto, a meno che l’altro non sia del tutto privo di mezzi. Queste spese, che hanno un carattere ordinario, in caso di cessazione della convivenza restano a carico di chi le ha sostenute.

Diverso è il discorso per le spese straordinarie, ossia per gli esborsi di denaro effettuati per ragioni estranee alla vita familiare. Si pensi, ad esempio, a un uomo che versa sul conto della convivente una consistente somma di denaro per consentirle di avviare un locale: finita la convivenza, tale somma dovrà essere restituita dalla donna.

Ex conviventi e comunione dei beni

Per finire di esaminare come funziona ciò che riguarda i rapporti patrimoniali tra ex conviventi, va considerata l’ipotesi che tra i due vi fosse comunione dei beni. Ciò può verificarsi quando i partner hanno stipulato un contratto previsto dalla legge, detto contratto di convivenza, con il quale hanno regolato gli aspetti patrimoniali del loro rapporto. In detto contratto, può anche essere prevista la comunione legale, così come avviene nel matrimonio.

In tal caso, con la cessazione della convivenza, la comunione si scioglie. Gli ex partner dovranno dividere tra loro, in parti uguali, i beni che vi rientrano (che sono quelli acquistati dopo la stipula del contratto, esclusi quelli personali). Se ciò risulta difficile o se sorgono contrasti tra loro, potranno rivolgersi al giudice.


note

[1] Art. 934 cod. civ.


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