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Che cosa è il negozio giuridico?

30 Gennaio 2021
Che cosa è il negozio giuridico?

Storia e definizione degli atti giuridici di autonomia privata. La tutela legale degli interessi privati e i diversi tipi di negozi giuridici.  

Sebbene una buona parte del Codice civile sia dedicata alla regolamentazione dei negozi giuridici, lo stesso corpus di norme non si prodiga nel fornirne una definizione. Per sopperire a tale mancanza, nel corso di circa due secoli, la giurisprudenza si è prodigata in una discussione fertile di significati, capace di stabilire entro confini precisi il valore di questa importante costruzione del diritto. Ma da dove deriva tanta importanza? Se si comprende che cosa è il negozio giuridico, allora diventa più semplice capire tutti gli atti e i fatti legali che regolano la vita relazionale tra due o più soggetti.

Il negozio giuridico, infatti, è una sorta di galassia entro la quale si agitano e si muovono altri istituti, incarichi o provvedimenti. Ma ciò non basta per rendere una definizione esaustiva di negozio giuridico. Se anche tu stai cercando di capire meglio di cosa si tratta, questo articolo ti fornirà le linee guida essenziali per orientarti in un argomento tanto complesso quanto affascinante.

Negozio giuridico: le premesse storiche

Le radici del negozio giuridico risalgono agli inizi dell’Ottocento, quando nella Confederazione Germanica, struttura politica che aveva soppiantato il Sacro Romano Impero dopo il 1815, s’iniziò ad avvertire l’esigenza di un sistema statale e normativo unico. Fino a quel momento, infatti, si faceva ricorso al Corpus giustinianeo, un complesso di leggi promulgate tra il 529 e il 534 dall’imperatore Giustiniano I.

Il meccanismo giuridico della Confederazione era abbastanza rudimentale: all’occasione, si interpretavano le leggi del diritto romano adeguandole ai tempi correnti.

Il problema è che la situazione politica tedesca dell’epoca era caratterizzata da un’associazione di Stati liberi e, pertanto, ciascun giudice poteva liberamente interpretare le norme, in barba a quanto espresso negli Stati limitrofi.

La rivoluzione del mondo giuridico tedesco giunse sul finire del XIX secolo, quando la cultura autoctona subì lo tsunami delle scienze naturali. In altre parole, tutti gli aspetti culturali iniziarono a essere osservati con un’attenzione lenticolare. Questo metodo scientifico portava ogni individuo ad analizzare i fatti in modo oggettivo.

Fu in quest’ottica che nacque una prima definizione di negozio giuridico, la cui più alta espressione è legata alla figura di Bernhard Windscheid. Questo noto giurista tedesco invitò i suoi colleghi a non abbandonare il vezzo di interpretare le leggi, ma consigliò loro di non cadere in contraddizione logica, né con le altre norme, né con l’intero complesso giuridico.

Un approccio del genere contiene, in nuce, tutta l’importanza del concetto di negozio giuridico, che ben presto si diffuse in Italia, plasmando gran parte della nostra dottrina giurisprudenziale.

Cos’è il negozio giuridico?

Apriamo questa importante sezione con due esempi che ci torneranno più volte utili nel corso dell’articolo.

Andrea e Anna sono due giovani sposini alla ricerca di una comoda sistemazione. Dopo aver trovato la casa dei loro sogni, concludono un contratto di compravendita con Luca, da cui i ragazzi acquistano l’appartamento.

In una bellissima dimora storica, un simpatico nonnino sta stilando il proprio testamento in presenza di un notaio.

Cosa hanno in comune le vicende di tutti i personaggi menzionati in questi due esempi? La risposta è poco complicata: Andrea, Anna, Luca, il nonno e il notaio sono alle prese con specifici negozi giuridici.

Per definizione, il negozio giuridico è un atto di autonomia privata. Analizziamo questa specificazione e isoliamo i concetti chiave, che sono:

  • atto;
  • autonomia privata.

Con atto s’intende, chiaramente, un atto giuridico attraverso il quale si manifesta un fatto o un accadimento imputabile a un soggetto, sia esso una persona fisica o giuridica, titolare di diritti. Si tratta, quindi, di qualsiasi atto umano capace di produrre effetti giuridici.

Sono atti giuridici il testamento redatto a favore degli eredi, la sentenza del giudice, il contratto di locazione, i regolamenti comunali e tanti altri.

Più nebuloso e astratto, invece, il concetto di autonomia privata. Per comprenderlo, occorre operare un’ulteriore frattura e distinguere le due parole. L’etimologia di autonomia rimanda alla capacità di un soggetto di svolgere un’attività senza ingerenze altrui. Se a questo significato intrinseco gli accostiamo anche l’ambito privato in cui si svolge tale libertà d’azione, emerge chiaro che, con autonomia privata, s’intende la capacità di un individuo di svolgere azioni che siano funzionali ai propri interessi.

Quindi, se un soggetto manifesta una volontà capace di agire sugli interessi privati e l’ordinamento interviene per tutelarne gli effetti, ecco che si crea un negozio giuridico.

L’atto giuridico di autonomia privata per eccellenza è il contratto, ossia l’accordo stipulato tra due o più parti finalizzato alla gestione di un rapporto economico, patrimoniale o giuridico.

Quanti tipi di negozi giuridici esistono?

Esistono diversi modi per distinguere i negozio giuridici, a seconda che si scelga di focalizzarsi sui soggetti coinvolti, sugli aspetti interni o sul modo con cui si manifestano.

Una prima, grande distinzione è quella che intercorre tra i negozi giuridici mortis causa da quelli inter vivos.

Il negozio giuridico mortis causa è il testamento, con il quale una persona sceglie chi disporrà dei suoi beni al momento della sua dipartita.

I negozio giuridici inter vivos, invece, sono quelli che regolano le normali relazioni sociali ed economiche e ne sono un esempio il contratto di locazione o il contratto di compravendita.

In base al numero di persone coinvolte, i negozi giuridici possono essere:

  1. unilaterali: quando nell’atto giuridico c’è una sola parte che esprime la propria volontà. Tornando all’esempio del nonno riportato all’inizio del paragrafo precedente, il testamento è un negozio giuridico unilaterale, così come lo è la rinuncia all’eredità;
  2. bilaterali: quando le parti coinvolte nell’atto giuridico sono due. Nel corso di questo articolo, ci siamo imbattuti in diversi tipi di negozi giuridici bilaterali, come il contratto di compravendita della casa tra gli acquirenti (Andrea e Anna) e il venditore (Luca), ma possiamo citare anche il contratto di permuta e cioè il trasferimento reciproco di cose o proprietà tra due parti;
  3. plurilaterali: in questo caso, le parti che manifestano una volontà sono più di due. Ne sono un esempio l’atto di costituzione di una società o la delegazione, ossia quando un soggetto, detto delegante, conferisce a un’altra persona, detta delegata, di eseguire un pagamento.

Prendendo in considerazione il modo con cui si manifestano i negozi giuridici, è possibile distinguerli in solenni o non solenni.

Nei negozi giuridici solenni (o formali), pena la nullità e il decadimento del negozio stesso, è prevista obbligatoriamente una forma determinata di manifestazione che, generalmente, è quella scritta: la donazione, il testamento, la vendita di un immobile, sono tutti negozi giuridici solenni.

Al contrario, per i negozi giuridici non solenni, non è prevista una particolare forma di manifestazione. Si pensi, per esempio, alla vendita di beni mobili, per la quale la legge non prevede una particolare forma e possono adempiersi anche oralmente.



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