Nel caso di notifica per irreperibilità del destinatario, non rileva se quest’ultimo non ha una cassetta per la corrispondenza: è sufficiente che l’ufficiale giudiziario depositi copia dell’atto da notificare nella casa comunale e affigga avviso di deposito alla porta dell’abitazione.
Non ci si salva dalla notifica di atti giudiziari o di cartelle esattoriali se non si ha una cassetta delle lettere. Anche in tali casi, infatti, nonostante il rischio di smarrimento della corrispondenza lasciata sulle scale antistanti il portone, la notifica nei confronti del destinatario irreperibile [1] è valida (ovviamente, sempre che l’ufficiale giudiziario abbia effettuato tutti gli adempimenti previsti dalla legge).
È questa la conclusione cui è pervenuta una sentenza della Cassazione di qualche mese fa [2].
L’inesistenza della buca delle lettere è irrilevante ai fini della validità della notifica quando il destinatario non è presente a ritirare, di persona, la posta.
Del resto, ragionando diversamente, si arriverebbe a una conseguenza del tutto illogica: sarebbe sufficiente togliere la cassetta delle lettere per impedire all’Ufficiale di effettuare una notifica valida.
Pertanto, cosa succede in questi casi?
L’ufficiale giudiziario deposita la copia dell’atto da notificare nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell’abitazione o dell’ufficio o dell’azienda del destinatario e gli invia una raccomandata con avviso di ricevimento, a prescindere poi dal fatto che non vi sia la predetta cassetta postale ove “buttare” tale lettera.
note
[1] Art. 140 cod. proc. civ.
[2] Cass. sent. n. 22883/13 dell’8.10.2013.
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