A chi notificare l’atto di appello se la parte muore dopo la sentenza


La notifica dell’atto di impugnazione va fatta presso l’ultimo domicilio del deceduto; quella presso l’avvocato domiciliatario è nulla, salvo la costituzione in giudizio degli eredi che sana la nullità.
Qualora, dopo il deposito e pubblicazione di una sentenza (sia essa di primo grado o di appello) una delle parti muoia, potrebbero sorgere problemi di notifica per chi intenda impugnare (rispettivamente in secondo grado o in Cassazione) tale provvedimento. A chi, infatti, andrà notificato l’atto di impugnazione?
A spiegare tale questione interviene una recente sentenza della Cassazione [1] che cercheremo, qui, di illustrare brevemente.
La Suprema Corte è molto chiara: se una parte muore dopo la pubblicazione della sentenza di primo o di secondo grado, per impugnare la sentenza l’altra parte dovrà notificare l’atto di appello o il ricorso per cassazione agli eredi presso l’ultimo domicilio del defunto.
La notificazione potrà essere fatta:
– sia personalmente a ciascun erede
– oppure impersonalmente a tutti gli eredi.
Invece, la notificazione effettuata nei confronti degli eredi presso l’avvocato domiciliatario del defunto è nulla. Tuttavia si tratta di una nullità sanabile con la costituzione in giudizio degli eredi stessi.
note
[1] Cass. sent. n. 27740 dell’11.12.2013.
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