Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Se un coerede non paga le spese condominiali

23 Novembre 2020
Se un coerede non paga le spese condominiali

Responsabilità per il mancato pagamento delle quote dovute al condominio, sia di quelle maturate prima che dopo la morte. Che succede se si accetta l’eredità dopo molti anni?

In una precedente guida, ci siamo occupati delle spese condominiali del defunto. In questo breve articolo, approfondiremo invece un aspetto particolare di tale argomento: che succede se un coerede non paga le spese condominiali?

Risponde delle spese condominiali lasciate dal defunto solo chi accetta l’eredità. Prima dell’accettazione dell’eredità, nessuno può essere chiamato ad estinguere il debito altrui. Invece, una volta eseguito tale adempimento, l’erede è responsabile sia delle quote condominiali che gravavano sul precedente titolare prima della sua morte (e che questi non ha voluto o potuto pagare), sia di quelle che invece sono maturate dopo.

Non conta il fatto che l’accettazione dell’eredità sia avvenuta diversi anni dopo il decesso: essa ha infatti “effetto retroattivo” ed esplica pertanto i suoi effetti a partire dalla data della morte. In questo modo, si garantisce al condominio la possibilità di recuperare, tramite gli eredi, tutte le quote non pagate.

Tuttavia, a seconda del momento in cui sono maturate le spese condominiali (se, cioè, prima o dopo il decesso del proprietario), la responsabilità degli eredi è pro quota o solidale; il che influisce chiaramente sulla responsabilità del singolo erede nel caso di mancato adempimento degli altri.

Cerchiamo di spiegarci meglio e vediamo cosa succede se un coerede non paga le spese condominiali. 

Spese condominiali maturate prima della morte del proprietario

Per tutti i debiti lasciati dal defunto vige il principio della «responsabilità pro quota» degli eredi. In pratica, ciascun erede, dopo l’accettazione dell’eredità, risponde delle obbligazioni del parente deceduto solo nei limiti della propria quota. Facciamo un esempio.

Muore un uomo che lascia tre figli come propri eredi. Ciascuno di questi è erede al 33% del patrimonio del genitore. C’è da pagare un creditore che rivendica 900 euro che gli doveva l’uomo prima di morire. Ogni figlio dovrà versare solo 300 euro, indipendentemente dal fatto che gli altri fratelli abbiano pagato o meno la propria quota. 

Lo dice l’articolo 752 del Codice civile a norma del quale: «I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto».

Questo principio vale anche per le spese condominiali. In buona sostanza, i debiti con il condominio lasciati dal precedente proprietario si dividono tra tutti gli eredi in base alle rispettive quote di eredità. Se uno dei coeredi non paga la propria quota, gli altri non ne sono responsabili: non rischiano perciò un decreto ingiuntivo del condominio per le quote a loro non spettanti.

Quindi, il condomino, se vuol recuperare l’intero credito ad esso spettante, maturato a causa della morosità del defunto, deve proporre tante azioni individuali per quanti sono gli eredi, a ciascuno di questi potendo chiedere una parte del pagamento non superiore alla rispettiva quota di eredità.

Spese condominiali maturate dopo la morte del proprietario

Diversa è invece la sorte delle spese condominiali maturate dopo la morte del titolare dell’immobile. Anche queste, così come quelle precedenti, gravano sugli eredi, ma non più in base alle rispettive quote, bensì in via solidale. Ciascun erede è quindi responsabile sia del proprio inadempimento che di quello degli altri coeredi.

Un uomo muore, lasciando un debito con il condominio di 300 euro, pari a due mensilità di 150 euro l’una (che non ha potuto pagare perché in ospedale). Dopo la sua morte, e prima dell’accettazione dell’eredità da parte dei suoi due figli, maturano 10 mensilità di 150 euro l’una, per un totale di 1.500 euro. I due fratelli dovranno pagare innanzitutto 150 euro l’uno per le due mensilità non versate dal padre quando stava male. Di queste mensilità, ciascun fratello è responsabile solo nei limiti della propria quota. Quindi, se uno dei due fratelli non dovesse versare i propri 150 euro, il condominio non potrebbe chiederli all’altro. Diversa è invece la soluzione per quanto riguarda i 1.500 euro maturati dopo la morte del padre. Ciascun fratello è responsabile della propria quota e di quella dell’altro. Quindi, se un erede non versa la propria parte, il condominio potrà agire nei confronti del coerede chiedendogli l’intera somma (appunto 1.500 euro), salvo poi il diritto di quest’ultimo di rivalersi contro l’inadempiente. 

Per le mensilità condominiali maturate dopo la morte del proprietario, quindi, si verifica una responsabilità solidale: se uno dei coeredi non paga, il creditore può rivalersi contro gli altri. Anzi, è diritto del creditore agire direttamente contro un solo coerede, senza prima doversi rivolgere ai singoli eredi, “spezzettando” il proprio credito.

Nell’esempio di poc’anzi, il condominio potrebbe chiedere i 1.500 euro direttamente a uno solo degli eredi, lasciando poi a questi l’onere di “fare i conti” con il fratello e chiedere a lui la sua parte.

A partire da quale momento bisogna pagare i debiti condominiali?

Se è vero che il condominio può chiedere gli arretrati non versati solo nel momento in cui gli eredi accettano l’eredità e mai prima, è anche vero che questi, una volta eseguita l’accettazione, devono pagare tutti gli arretrati, a partire dalla morte del titolare.

Difatti, l’accettazione dell’eredità ha effetto retroattivo e opera a decorrere dal giorno del decesso. 



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube