Giudice di Pace di Ivrea, sentenza 24 settembre – 19 ottobre 2020
Giudice Borgna
Svolgimento del processo
Con ricorso ex. art. 22 Legge 689/81- 205 D.L. 285/92 presentato in data 16/03/20, Domenico Logozzo si rivolgeva al Giudice di Pace di Ivrea al fine di ottenere l’annullamento delle contravvenzioni sopra menzionate elevate dalla Polizia municipale di San Mauro Torinese per violazione dell’art. 146 comma 3 del cds.
Il ricorrente, in particolare, evidenziava quali motivi di illegittimità del verbale:
1. L’illegittimo accertamento in differita della contravvenzione in assenza di agente posto a presidio dell’impianto;
2. L’accertamento strumentale automatico illegittimo per mancanza di direttive fornite dal Ministero dell’interno sentito il Ministero dei trasporti in relazione ai rilievi automatici di infrazioni al codice della strada fuori dai centri abitati;
3. La non approvazione né omologazione della strumentazione “Redvolution” utilizzata nel caso in esame per il rilievo dell’infrazione;
4. La mancata autorizzazione prefettizia all’installazione dello strumento “Redvolution” e la mancata individuazione da parte del Prefetto della strada ove è collocato il dispositivo predetto tra quelle nelle quali è possibile tale installazione, nonché l’assenza di delibera di autorizzazione della Giunta all’installazione dell’apparecchio di cui sopra;
5. La non omologazione dell’apparecchiatura “Redvolution” per la contestazione differita dell’infrazione.
6. L’illegittimità della prova fotografica e in ogni caso non commissione da parte del ricorrente della violazione di cui all’art. 146 comma 3 cds;
Alla prima udienza compariva per parte ricorrente il dott. Gatto per delega scritta. Per il Comune costituito, che chiedeva respingersi il ricorso ritenendo tutte le eccezioni di illegittimità del verbale sollevate infondate, era presente l’agente Costa.
Dopo breve discussione, sospesa l’efficacia esecutiva del verbale, la causa veniva rinviata per la discussione al 24/09/20.
In data 24/09/20 il Gdp invitava le parti a discutere la causa e a rassegnare le conclusioni, trattenendo quindi la causa a decisione e dando successiva lettura del dispositivo in aula.
Motivi della decisione
L’installazione dello strumento di rilievo automatico delle violazioni per il passaggio con il semaforo rosso devo essere autorizzala da una delibera comunale,
Qualora il cittadino impugni la contravvenzione per il passaggio con il rosso, contestando la legittimità del l’apparecchio elettronico, il Comune deve produrre in giudizio la predetta delibera.
Nei giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al codice della strada si verifica una inversione dei ruoli delle parti: in deroga alla regola generale – che impone l’onere della prova a colui che inizia il giudizio – in questa materia, non è il ricorrente a dover dimostrare la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, ma è quest’ultima, dopo la contestazione del cittadino, tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge.
La Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice; pertanto, è gravata dell’onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria (ex plurimis Cassazione Civile, Sez. V, 1999, n. 5095). In dettaglio, nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla legge n. 689/1981 (poi trasfusa” nella normativa attualmente vigente; e onere dell’Ente amministrativo che provvede all’erogazione della sanzione, dimostrare l’inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata. Secondo consolidata giurisprudenza, l’opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all’accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. Attraverso l’impugnazione dell’atto si perviene, infatti, ad un giudizio di merito nel quale l’Amministrazione irrogante ha veste sostanziale di attore, sotto il profilo dell’onere probatorio, come tra l’altro confermato dal dovere ad essa imposto di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell’udienza fissata (di cui all’art. 7 D.Lgs. 150/11 già previsto dall’art. 23 co. 2 L. 689/81), copia del rapporto con gli atti relativi all’accertamento e della documentazione resasi necessaria a seguito delle contestazioni di parte ricorrente nonché alla contestazione/notificazione della violazione.
Il mancato deposito da parte della Pubblica Amministrazione resistente della documentazione relativa agli accertamenti e alle contestazioni dalla stessa svolte comporta l’impossibilità di effettuare una compiuta verifica sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione stessa.
Nel caso in esame, su precisa contestazione del ricorrente in punto assenza di delibera della giunta comunale di autorizzazione all’installazione del dispositivo “Redvolution”, il Comune di San Mauro Torinese avrebbe dovuto. già in sede di costituzione, dimostrare clic la stessa è stata approvata dalla Giunta comunale, producendone una copia al fine di consentire al Giudice di controllare la fondatezza della censura mossa.
Il ricorso deve essere accolto per la motivazione sopra esposta.
Il carattere assorbente della censura testé esaminata, rende superfluo Tesarne degli altri motivi proposti.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Ivrea avv. Enrica Borgna, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe, così provvede:
Visto l’art. 204 bis cds;
Pone a carico dell’ente convenuto il rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.